Quando si può impugnare un testamento?

Cause di annullabilità e di nullità del testamento: quali sono? Per quali motivi si può impugnare un testamento? Azione di riduzione: cos’è?

La legge pensa a tutto, anche a come regolare il patrimonio di un individuo dopo la sua morte. Consapevole del fatto che le persone passano, ma le cose restano, l’ordinamento giuridico mette a disposizione di ciascuno di noi un importantissimo strumento per poter regolare il nostro patrimonio per il tempo in cui non ci saremo più. Sto parlando del testamento, atto di ultima volontà per eccellenza. Non sempre però gli eredi sono tenuti a rispettare le decisioni assunte dal defunto: esistono infatti circostanze che consentono di invalidare quest’atto. Quando si può impugnare un testamento?

Con questo articolo cercherò di spiegarti, in modo semplice ma efficace, in quali casi un erede può contestare un testamento e decidere di portarlo davanti al giudice affinché decida della sua validità. Come ti dirò, il tipo di impugnazione dipende anche dal modo in cui è stato fatto il testamento: infatti, una cosa è contestare un testamento scritto di proprio pugno su un comune pezzo di carta, altra cosa è contestare un testamento redatto dal notaio. E allora: quando si può impugnare un testamento? Prenditi dieci minuti di tempo per scoprirlo.

Indice:

1 Testamento: quante tipologie?

1.1 Testamento olografo: cos’è e come si scrive?

1.2 Testamento pubblico: cos’è e come funziona?

1.3 Testamento segreto: in cosa consiste?

2 Testamento: quando si può impugnare?

3 L’annullabilità del testamento

3.1 Annullabilità per incapacità a fare testamento

3.2 Annullabilità per vizi della volontà del testatore

3.3 Annullabilità per vizio di forma del testamento

4 Impugnazione per nullità del testamento

4.1 Nullità del testamento per vizio di forma

4.2 Altre ipotesi di nullità del testamento

5 Annullabilità e nullità del testamento: differenza

6 L’impugnazione del testamento per lesione di legittima

6.1 Azione di riduzione: cos’è?

Testamento: quante tipologie?

Come detto in apertura, non si può spiegare come impugnare un testamento se prima non si illustrano le varie tipologie che la legge prevede.

Secondo il codice civile, esistono tre tipi di testamento:

il testamento olografo;

il testamento pubblico;

il testamento segreto.

Ognuna di queste forme di testamento può essere affetta da determinati vizi che consentono alle persone interessate di poterlo impugnare. Vediamo di cosa si tratta.

Testamento olografo: cos’è e come si scrive?

Il testamento olografo è, tra le diverse tipologie di testamento, la più semplice. Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore [1].

In buona sostanza, il testamento olografo deve essere integralmente autografo, nel senso che non può essere scritto con mezzi meccanici né da altri soggetti, nemmeno per conto del testatore e nemmeno se quest’ultimo è analfabeta. In questa evenienza, chi vuole fare testamento deve rivolgersi per forza ad un notaio.

Anche la guida della mano del testatore da parte di altra persona nel redigere il testamento olografo rende l’atto invalido, a nulla rilevando che quanto scritto corrisponda effettivamente alla volontà manifestata dal testatore [2].

Il testamento olografo può essere scritto su un qualsiasi foglio: è sufficiente anche un pezzo di carta non convenzionale perché si possa validamente redigerne uno, purché sia adatto a conservare il testo e a renderlo comprensibile.

Se non ti è chiaro quanto appena detto, ti invito a leggere il mio articolo dal titolo Esempi di testamento olografo: sono sicuro che al termine della lettura avrai compreso perfettamente come funziona questa tipologia di testamento.

Testamento pubblico: cos’è e come funziona?

Al contrario del testamento olografo per il quale non è prevista praticamente alcuna formalità, il testamento pubblico deve essere redatto da un notaio in presenza di due testimoni non interessati all’atto (non possono essere due eredi, quindi) [3].

Questa tipologia di testamento garantisce, grazie all’intervento del notaio, il rispetto delle disposizioni legislative, evitando così che l’atto possa in futuro essere impugnato dagli eredi legittimari le cui quote di legittima risultino lese.

Il testamento pubblico deve essere redatto rispettando una serie di formalità, in assenza delle quali è possibile impugnare il testamento:

il testatore deve dichiarare oralmente al notaio, alla presenza di due testimoni, le sue ultime volontà, in modo assolutamente spontaneo e libero;

il notaio, seguendo le disposizioni dettategli dal testatore, provvede alla materiale redazione dell’atto, segnalando all’interessato le eventuali modifiche da apportare per evitare contrasti con la legge e facendogli anche delle domande, se ciò può aiutare ad una migliore preparazione del testamento;

completata la redazione, il notaio dà lettura dell’atto al testatore, cosicché questi possa essere certo che la sua volontà sia stata trascritta esattamente;

al termine, viene apposta l’indicazione del luogo, della data e anche dell’ora in cui il testamento è stato redatto;

il testatore, i testimoni e il notaio provvedono a sottoscrivere il testamento. Se il testatore non è in grado di apporre la propria firma (perché analfabeta oppure perché impedito fisicamente), il notaio ha cura di riportare il motivo per cui il testatore non possa firmare l’atto. Si ricordi, infatti, che il testamento pubblico è l’unica forma di testamento a disposizione di chi non può o non è in grado di scrivere.

Testamento segreto: in cosa consiste?

Il testamento segreto è preparato dal testatore e, successivamente, consegnato al notaio, il quale avrà come unico compito quello di custodirlo [4].

Il testamento segreto può essere scritto di proprio pugno dal testatore, oppure redatto attraverso altri mezzi (computer, macchina da scrivere, ecc.) o addirittura da terzi, in tutto o in parte.

Se il testamento è scritto per intero dal testatore, è sufficiente che al termine egli lo sottoscriva; altrimenti, la sottoscrizione del testatore deve essere posta, oltre che in calce, anche su ciascun foglio di cui si compone il testamento. Non è necessaria l’indicazione della data, che verrà apposta dal notaio all’atto del ricevimento.

Dopo aver preparato la scheda testamentaria, il testatore deve sigillare il documento e, in presenza di due testimoni, deve consegnarlo al notaio.

A questo punto, il pubblico ufficiale provvede a redigere l’atto di ricevimento, direttamente sulla carta contenente le disposizioni testamentarie, sull’involucro che lo contiene oppure su involucro predisposto dal notaio stesso.

L’atto di ricevimento riporterà le indicazioni della consegna, riportando la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, la presenza dei testimoni e la data. Al termine, l’atto viene sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni.

Testamento: quando si può impugnare?

Ogni testamento può essere impugnato se non rispetta le condizioni dettate per ciascun tipo: ad esempio, è evidente che può essere impugnato il testamento olografo che, per una parte di esso, sia scritto al computer, oppure il testamento privo di data.

 

Inoltre, ogni tipo di testamento può essere impugnato se risulta viziata la volontà del testatore, oppure se risulti che lo stesso fosse incapace. Ma procediamo con ordine.

In linea di massima, le ragioni che giustificano l’impugnazione del testamento sono le seguenti:

incapacità del testatore (cioè, di colui che ha redatto il testamento): pensa al testamento redatto dal minore oppure da persona totalmente inferma di mente;

violazione degli obblighi di forma del testamento: ad esempio, il testamento olografo non scritto di proprio pugno oppure il testamento pubblico redatto senza i testimoni;

violazione del contenuto del testamento: esistono disposizioni che non possono essere contenute in un testamento, come ad esempio le disposizioni a favore del notaio che ha redatto il testamento pubblico, oppure quelle che violano la quota di legittima;

testamento redatto in presenza dei tipici vizi del volere del testatore, cioè errore, violenza o dolo.

Ognuno di questi vizi conduce a una forma di invalidità. Vediamo di cosa si tratta.

L’annullabilità del testamento

Innanzitutto, un testamento può essere impugnato per farne valere l’annullabilità. L’annullabilità del testamento segue alla violazione delle norme dettate sul difetto di capacità, sui vizi della volontà e i vizi meno gravi di carattere formale.

Annullabilità per incapacità a fare testamento

Secondo il codice civile [5], non possono fare testamento:

i minorenni;

gli interdetti per infermità di mente;

quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse: ciò significa che può proporre impugnazione non solo l’erede nominato, ma anche colui che è stato escluso dall’eredità e che, proponendo azione di annullabilità, rientrerebbe in gioco in base a un testamento anteriore.

L’azione per impugnare il testamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Annullabilità per vizi della volontà del testatore

Il testamento può essere impugnato al fine di dichiararne l’annullabilità anche in presenza dei vizi del volere del testatore: sto parlando dell’errore, della violenza e del dolo [6].

Oggetto dell’impugnazione può essere tanto l’intero testamento quanto la singola disposizione testamentaria che risulti affetta da uno dei vizi della volontà sopra indicati.

Anche, in questo caso, l’impugnazione del testamento può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.

Specifichiamo meglio quali sono i vizi della volontà del testatore:

errore – si tratta della falsa rappresentazione della realtà giuridica (errore di diritto) o di fatto (errore di fatto). In pratica, è annullabile il testamento (o solamente una parte di esso) quando risulti chiaro che esso sia stato scritto sulla base di convinzioni errate: pensa al defunto che ha lasciato agli eredi una casa non sua, oppure a colui che ha lasciato in eredità soldi che non ha, nella convinzione di averne. Tra l’altro, il codice specifica che si può annullare il testamento per errore sul motivo quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre: si pensi ad esempio a colui che redige un testamento credendo erroneamente di essere vicinissimo a morire e, sulla base di quella convinzione, predisponga delle clausole a cui altrimenti non avrebbe mai pensato;

violenza psicologica o morale – il testamento redatto dietro la minaccia di un male ingiusto e notevole è ovviamente annullabile. La violenza fisica, invece, è causa di nullità del testamento;

dolo – è annullabile il testamento scritto dietro l’inganno di una terza persona. Pensa, ad esempio, all’anziano signore che, dietro la promessa di assistenza, lascia tutto a colui che gli ha fatto credere ciò, con l’esclusivo fine di intascare l’eredità.

Annullabilità per vizio di forma del testamento

Come ricordato sopra, un testamento è annullabile tutte le volte in cui non rispetta le forme stabilite dalla legge. Anche in questa circostanza, l’annullabilità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, nel termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie [7].

Il problema è che la legge non stabilisce quali sono i vizi di forma che giustificano l’annullabilità del testamento, limitandosi a prevedere solamente quelli che ne determinano la nullità assoluta.

Pertanto, a titolo esemplificativo possiamo dire che il testamento pubblico sarà annullabile nel caso non sia stato sottoscritto dai testimoni o non sia datato, mentre il testamento olografo sarà annullabile nel caso non sia datato o nel caso la data sia incompleta o non autografa.

Impugnazione per nullità del testamento

Abbiamo visto finora quando un testamento può essere impugnato per farne valere l’annullabilità. La legge, tuttavia, prevede ipotesi ancora più gravi di invalidità testamentaria, le quali vanno sotto il nome di nullità.

Come ti spiegherò di qui a un istante, la nullità del testamento è una forma di invalidità più grave rispetto all’annullabilità: mentre la nullità può essere fatta valere impugnando il testamento in ogni tempo, l’annullabilità viene sanata se, entro cinque anni, non si propone impugnazione.

Nullità del testamento per vizio di forma

Secondo il codice civile, il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Altre ipotesi di nullità del testamento

Le cause di nullità di un testamento sono veramente molte, tutte disseminate all’interno del codice civile. Di seguito ti elencherò le principali:

è nullo il testamento congiuntivo o reciproco;

sono nulle le disposizioni testamentarie rimesse all’arbitrio di una terza persona;

sono nulle le disposizioni illecite (cioè, illegali) o impossibili (che non possono verificarsi);

è nulla la disposizione scritta solamente per perseguire un motivo illecito (ad esempio “Lascio a Tizio il mio Caterpillar affinché demolisca la casa di Caio”).

è nulla la disposizione testamentaria a favore di persona indeterminabile;

è nullo il testamento scritto a causa della violenza fisica esercitata sul testatore: pensa al testamento scritto con la mano guidata da un’altra persona che vi esercita la propria forza.

Annullabilità e nullità del testamento: differenza

Qual è la differenza tra le cause di annullabilità e quelle di nullità del testamento? Il testamento è nullo quando presenta anomalie gravi: in questo caso, esso non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza.

Il testamento è invece annullabile quando presenta anomalie meno gravi rispetto alla nullità e produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire eliminati impugnando il testamento in tribunale, dalle persone legittimate ed entro i limiti di tempo (cinque anni) sopra visti.

Dunque, in caso di annullabilità, le disposizioni testamentarie avranno efficacia fintantoché non siano impugnate e non vi sia la sentenza. Decorsi inutilmente i termini prescrizionali previsti per l’azione di annullamento la disposizione o il testamento non saranno più impugnabili e le disposizioni saranno definitivamente efficaci.

Al contrario, il testamento nullo è privo d’effetto sin dall’inizio e può essere impugnato in ogni tempo, senza limiti.

L’impugnazione del testamento per lesione di legittima

Finora abbiamo visto come e quando impugnare un testamento affetto da nullità o da annullabilità. Oltre a queste ipotesi, c’è la possibilità che gli eredi o le persone interessate impugnino il testamento quando il suo contenuto sia contrario ai propri interessi: si tratta dell’impugnazione per lesione di legittima.

 

Come sicuramente saprai, a prescindere dalla presenza di un testamento o meno, esistono alcune persone che, per legge, hanno diritto all’eredità. Si tratta degli eredi legittimari, che per legge sono il coniuge (anche separato, purché non con addebito), i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti (cioè, i genitori).

A questi soggetti spetta necessariamente una quota d’eredità, anche nel caso in cui il testamento dovesse loro sottrarla, tant’è vero che la loro successione viene definita necessaria, in quanto stabilita dalla legge anche contro la volontà del defunto.

Azione di riduzione: cos’è?

L’azione di riduzione è quell’azione volta alla tutela delle quote di legittima spettanti agli eredi legittimari, soggetti a cui la legge, come ricordato, riconosce il diritto alla quota di legittima.

L’erede legittimario che ritiene abbia ricevuto meno di quanto gli spetterebbe per legge può impugnare il testamento e, nello specifico, le disposizioni che favoriscono altre persone a suo discapito.

Per esercitare l’azione di riduzione e, dunque, impugnare il testamento, l’erede deve innanzitutto accettare l’eredità con beneficio d’inventario; dopodiché, potrà impugnare il testamento entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione (secondo una giurisprudenza minoritaria, i dieci anni decorrerebbero dall’apertura della successione, cioè dalla data di decesso del testatore).

L’azione di riduzione ha come scopo quella di ridurre (cioè, limitare) le disposizioni testamentarie che hanno leso la quota di legittima: in pratica, occorrerà rimpicciolire l’eredità degli altri a favore della propria.

Note:

[1] Art. 602 cod. civ.

[2] Cass., sent. n. 3163 del 17.03.1993.

[3] Art. 603 cod. civ.

[4] Art. 604 cod. civ.

[5] Art. 591 cod. civ.

[6] Art. 624 cod. civ.

[7] Art. 606 cod. civ.

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