Diritto Penale

Diritto Penale

Secondo la definizione classica, per diritto penale si intende l’insieme delle norme dell’ordinamento giuridico che prevedono e disciplinano l’applicazione di una misura sanzionatoria di carattere giuridico-penale, come conseguenza di un determinato comportamento umano.

Questa definizione risponde ad una precisa esigenza posta da ogni sistema organico di regole di comportamento, che identifica nel momento critico della sua esistenza, quando cioè sono posti in essere contegni ritenuti pregiudizievoli per la sua sopravvivenza, l’occasione per imporre all’autore di tali contegni una misura più o meno invasiva della sua sfera di pertinenza, potendo investire sia il profilo personale, sia quello più prettamente patrimoniale.

Il legislatore ha dato accoglimento, al pari di altri ordinamenti, al principio di legalità dei delitti e delle pene. Come citato nell’opera del Beccaria, Dei delitti e delle pene, “le sole leggi possono decretare le pene sui delitti; e questa autorità non può che risiedere presso il legislatore”. Nel nostro ordinamento, questo fondamentale principio è espresso dall’art. 1 c.p., ove è scritto che nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Nel sistema normativo italiano si individuano, oltre alle pene vere e proprie, anche altre tipologie di misure sanzionatorie, sempre riconducibili all’area di esperienza ricoperta dall’ordinamento penale.

Pene, misure di sicurezza e misure di prevenzione danno vita, nel loro complesso, al sistema delle sanzioni criminali, che esprimono la triplice articolazione di interventi attraverso cui l’ordinamento giuridico vigente organizza la funzione di repressione e prevenzione dei reati.

Il codice di procedura penale del 1988 ha potenziato e sviluppato (rispetto alla normativa previgente del 1930 che strumentalizzava la vittima quale principale testimone) il ruolo della persona offesa, definendola, come soggetto autonomo del procedimento.

Le norme giuridiche relative alla persona offesa sono contenute all’interno del codice di procedura penale e, più precisamente, con gli articoli 90 c.p.p., 90-bis c.p.p., 90-ter c.p.p., 90-quater c.p.p., 91 c.p.p. e 92 c.p.p.

In quanto persone offese, alle vittime è ammessa la possibilità di nominare un proprio difensore di fiducia, ma, allorché non ne usufruiscano, possono esercitare personalmente i diritti che sono riconosciuti alla persona offesa nell’ambito del processo penale. In capo alle vittime, anche se vulnerabili, non è infatti prevista l’assistenza legale obbligatoria mediante la nomina di un difensore d’ufficio (in caso di mancata nomina o di assenza del difensore di fiducia), che contrariamente è in ogni caso garantita ai soggetti “imputati”.

Il concetto di persona offesa non si esaurisce, dunque, nell’ambito delle persone fisiche, ma ricomprende anche qualsiasi altro soggetto cui sia attribuita la titolarità di un interesse protetto dalla norma penale e aggredito dal reato. In concreto, quindi, offese possono essere le persone giuridiche private, le persone giuridiche pubbliche e tra di esse lo Stato stesso

La persona offesa nel processo penale non coincide sempre con il danneggiato o la parte civile. Danneggiato, infatti, può essere chiunque abbia subito un pregiudizio patrimoniale o morale a causa di un reato, pur senza essere il titolare dell’interesse penalmente protetto (ad esempio, nell’omicidio, i congiunti, gli eredi o anche i creditori della vittima possono aver sofferto un danno in seguito al comportamento criminoso, ma la persona offesa è l’ucciso, titolare dell’interesse tutelato dalla norma penale e leso dal delitto).

Poi, correlato all’interesse della persona offesa è la punizione del colpevole; si può correttamente ritenere che la persona è legittimata ad una sorta di attività ad adiuvandum del pubblico ministero e non è parte del processo. La persona offesa può presentare memorie ed indicare degli elementi di prova, così come chiedere al Procuratore Generale di avocare le indagini.

L’avv. Giuseppe Gandolfo, dopo essere stato ammesso (10° in graduatoria) in data 16 febbraio 2018 al Master universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie, Pio La Torre, attivato dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n.270 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) ha conseguito in data 9 aprile 2019 il predetto Diploma.

Ha affrontato processi in materia di:

  • delitti contro l’ordine pubblico
  • reati contro la Persona
  • reati contro il Patrimonio
  • reati in materia di Sostanze Stupefacenti
  • reati contro la Pubblica Amministrazione
  • responsabilità Medica
  • diritto Penale Ambientale
  • diritto Penale dell’Urbanistica e dell’Edilizia.
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