Incidente in autostrada con barriere mancanti o inadeguate.

Quando le protezioni laterali di sicurezza, come i guard-rail o i jersey, sono assenti o degradate, chi è responsabile del sinistro?

Le autostrade italiane, si sa, non sono tenute in maniera perfetta. A parte i casi più clamorosi e al vaglio della magistratura, come il terribile crollo del ponte Morandi, ci sono molti tratti in cui la manutenzione è tardiva e insufficiente. Chi le percorre spesso conosce bene i fenomeni più ricorrenti: asfalto rovinato, buche, restringimenti di carreggiata, deviazioni di percorso, segnaletica orizzontale e verticale usurata.

Se si verifica un incidente in autostrada con barriere mancanti o inadeguate, come deve essere ripartita la colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti e la società che gestisce il traffico nel tratto interessato?

Le barriere di sicurezza sono dispositivi fondamentali per garantire la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti nei percorsi dove le velocità dei veicoli sono particolarmente elevate, come sulle autostrade e sulle superstrade. La loro presenza è obbligatoria. Devono essere progettate e installate seguendo appositi criteri tecnici e normativi e, ovviamente, vanno sempre tenute in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Nonostante ciò, ancora accade che si verifichino incidenti in autostrada con barriere mancanti o inadeguate. Talvolta, la responsabilità è anche del conducente, ad esempio quando percorre l’autostrada a velocità troppo elevata e perde il controllo del mezzo. Ma anche questo rischio deve essere calcolato e i dispositivi di protezione, come i guard-rail, servono ad evitare che il sinistro abbia conseguenze gravi, ad esempio invadendo la corsia opposta o precipitando in un burrone.

Indice:

1 Barriere autostradali: come devono essere?

2 Barriere mancanti o inadeguate: responsabilità in caso di incidente

3 Incidente per barriere mancanti o inadeguate: chi paga i danni?

Barriere autostradali: come devono essere?

Le barriere sono dispositivi di ritenuta che evitano la fuoriuscita dei veicoli dalla traiettoria, assorbendo parte dell’energia d’urto in caso di impatto ed evitando salti di carreggiata.

Tecnicamente, le barriere autostradali sono di vari tipi: le principali sono quelle centrali, in funzione di spartitraffico, e quelle bordo-laterali. Possono essere realizzate con vari materiali e modelli, come i guardrail in acciaio o i jersey in calcestruzzo, cemento o plastica, e devono essere progettate ed omologate secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti ministeriali [1].

Tutti i dispositivi di ritenuta installati sulle autostrade e sulle strade con velocità maggiore di 70 km/h devono essere dotati di marcatura CE [2] e vanno preliminarmente sottoposti a prove d’urto (crash test) per verificare la loro effettiva capacità di contenimento.

Le barriere devono proteggere i veicoli in transito sia dagli ostacoli fissi (muri, alberi, edifici, fiumi, ecc.) sia da particolari punti pericolosi, come l’imbocco delle gallerie, le rampe dei ponti, gli svincoli di accesso o di uscita e quelli situati presso le intersezioni per raggiungere le aree di servizio.

Barriere mancanti o inadeguate: responsabilità in caso di incidente

L’Ente proprietario o gestore dell’autostrada è responsabile per legge [3] dell’intero tratto che ha in custodia e che comprende non solo la carreggiata e i suoi margini (la cosiddetta “banchina”), ma anche gli elementi accessori, come le piazzole, la segnaletica e, appunto, le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione.

Tutti questi elementi devono essere conservati in buono stato di efficienza e sottoposti a periodica manutenzione e pulizia, per evitare che possano creare insidie e provocare danni anche attraverso la semplice incuria. La responsabilità del gestore autostradale può essere esclusa solo dal caso fortuito, cioè un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile, come un terremoto che abbatte improvvisamente le barriere e crea voragini nel manto stradale, o un vandalo che danneggia le barriere laterali pochi minuti prima che un veicolo esca di strada (quindi senza che i preposti abbiano avuto il tempo materiale di intervenire per le riparazioni).

Incidente per barriere mancanti o inadeguate: chi paga i danni?

In concreto, cosa succede se si verifica un incidente in un tratto autostradale dove le barriere sono mancanti o inadeguate? Facciamo un esempio.

Marco procede sull’autostrada con la sua autovettura alla velocità di 160 km/h, superiore al limite imposto che è di 130 km/h. Ad un tratto, perde il controllo del mezzo, sbanda ed esce di strada perché in quel punto non vi sono le barriere laterali. La macchina precipita in una scarpata e si ribalta. Marco riporta danni gravi alla persona ed al suo veicolo.

In casi del genere, la Corte di Cassazione [4] ritiene che il gestore dell’autostrada risponde dei danni provocati dalla mancanza delle barriere laterali, a prescindere dalla velocità del mezzo coinvolto. Attenzione: questa conclusione non è così scontata come sembra. Infatti, la responsabilità del gestore deriva dall’omessa custodia dell’autostrada che, come abbiamo visto, egli è tenuto a garantire, ed è riscontrata dalla mancanza o dall’inadeguatezza delle barriere laterali di protezione.

Ma ciò non significa che la velocità eccessiva del conducente sia ininfluente: la Suprema Corte sottolinea che occorre verificare, caso per caso, la resistenza che una barriera protettiva esistente e funzionante avrebbe offerto e se l’incidente si sarebbe verificato con analoghe conseguenze oppure con danni minori e ridotti.

Il gestore autostradale può sempre opporsi alla richiesta di risarcimento dei danni se riesce a dimostrare un caso fortuito o se prova l’esistenza di un concorso di colpa del danneggiato (come nel caso di velocità eccessiva): il concorso di colpa per legge [5] riduce, o esclude del tutto, il risarcimento, quando si accerta che il sinistro dipendeva prevalentemente, o esclusivamente, dalla responsabilità del guidatore imprudente e non da quella del gestore per la mancata custodia delle barriere autostradali.

Note:

[1] D.M 18.02.1992 n. 223 (“Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”) aggiornato dal D.M. 21.06.2004 n. 2367 e dal D.M. 28.06.2011.

[2] Norme UNI 1317 e Direttiva UE n. 305/2011.

[3] Art. 2051 Cod. civ. e art. 14, co. 3, Cod. strada.

[4] Cass. sent. n. 19610 del 09.07.2021.

[5] Art. 1227 Cod. civ.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su