Revoca dell’assegnazione della casa familiare: ultime sentenze.

Automatica conseguenza della convivenza more uxorio o del nuovo matrimonio; cessazione della convivenza tra il coniuge divorziato assegnatario dell’alloggio e il figlio.

Indice:

1 Revoca dell’assegnazione della casa coniugale: quando?

2 Autosufficienza economica della figlia e revoca dell’assegnazione della casa familiare

3 Affidatario dei figli minorenni

4 L’interesse della figlia maggiorenne priva di reddito

5 Separazione e revoca dell’assegnazione della casa familiare

6 Separazione e mantenimento del figlio maggiorenne

7 Cessazione della permanenza dell’assegnatario con carattere di stabilità

8 Diritto al godimento della casa familiare

9 Allontanamento infrasettimanale dalla casa familiare

10 Separazione tra coniugi e allontanamento dall’immobile

11 Titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile

12 Assegnazione al coniuge affidatario dei figli minori

13 Convivenza more uxorio o nuovo matrimonio

14 Cessazione della convivenza tra il coniuge e il figlio.

Revoca dell’assegnazione della casa coniugale: quando?

In materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo’ di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c. e dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni di mantenimento, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

Tribunale Brindisi, 16/04/2020

Autosufficienza economica della figlia e revoca dell’assegnazione della casa familiare

L’ex coniuge che lamenta l’insufficienza dell’aumento dell’assegno divorzile disposta in suo favore dal giudice, a seguito della raggiunta autosufficienza economica della figlia e della revoca dell’assegnazione della casa familiare, deve dedurre quale quota di reddito era riservata al mantenimento della figlia, in modo da consentire ai giudici di valutare l’incapacità dell’aumento dell’assegno di permettere alla ricorrente di prendere in locazione un immobile presso cui risiedere.

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, n.6470

Affidatario dei figli minorenni

In tema di divorzio, l’instaurazione di un rapporto more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica di per sé la revoca dell’assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole e, ciò, in quanto, l’interesse tutelato dalle norme che disciplinano l’assegnazione della casa coniugale si rifrange nell’esclusiva esigenza di assicurare al figlio, nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del proprio habitat domestico

Tribunale Palermo sez. I, 29/12/2016

L’interesse della figlia maggiorenne priva di reddito

In caso di revoca dell’assegnazione della casa familiare, deve essere comunque salvaguardato l’interesse della figlia maggiorenne priva di reddito, che sarà dunque legittimata a richiedere il mantenimento ai genitori.

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2015, n.14727

Separazione e revoca dell’assegnazione della casa familiare

In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimento del coniuge non deve essere sempre e comunque direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendosi ipotizzare una sistemazione diversa, in un’abitazione decorosa, anche se eventualmente più modesta.

 

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2015, n.15272

Separazione e mantenimento del figlio maggiorenne

In tema di separazione di coniugi, il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, anche con riferimento alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, è onerato della prova del raggiungimento, da parte dello stesso, dell’indipendenza economica, ovvero dell’imputabilità al figlio del mancato conseguimento di quest’ultima, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo.

Cassazione civile sez. I, 20/08/2014, n.18076

Cessazione della permanenza dell’assegnatario con carattere di stabilità

In tema di separazione personale tra i coniugi, colui che agisca per la revoca dell’assegnazione della casa familiare ha l’onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità (nella specie la madre affidataria utilizzava l’abitazione familiare solo per il periodo estivo), prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l’assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.

Cassazione civile sez. I, 10/05/2013, n.11218

Diritto al godimento della casa familiare

L’art. 155 quater, comma 1, c.c., nella parte in cui dispone che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, deve essere interpretato nel senso che, sebbene tali casi di revoca dell’assegnazione della casa familiare siano collegati ad eventi che fanno presumere il venir meno della esigenza abitativa, tuttavia la prova di tali eventi – che onera chi agisce per la revoca – deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l’assegnatario ed attestare in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati dal carattere della “stabilità”, cioè dell’irreversibilità, ed inoltre nel senso che il giudice investito della domanda di revoca deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convivente con l’assegnatario.

Cassazione civile sez. I, 10/05/2013, n.11218

Allontanamento infrasettimanale dalla casa familiare

In tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento infrasettimanale della casa familiare per cinque giorni lavorativi, ove determinato da ragioni di lavoro e di accudimento di un figlio minore, non è connotato dal carattere di stabilità che integra la condizione essenziale per la revoca dell’assegnazione della casa familiare.

(Nella specie, la madre, affidataria della figlia minore ed assegnataria della casa familiare, in ragione del lavoro svolto quale infermiera turnista in una struttura ospedaliera sita a notevole distanza dalla casa familiare, e delle necessità di accudimento della figlia minore, viveva per cinque giorni della settimana presso la casa dei propri genitori, sita in vicinanza del luogo di lavoro, i quali potevano assicurare tale accudimento, e tornava presso la casa familiare nei fine settimana, nei giorni festivi e nel periodo estivo).

Cassazione civile sez. I, 09/08/2012, n.14348

Separazione tra coniugi e allontanamento dall’immobile

La revoca dell’assegnazione della casa familiare, contenuta nella sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio di separazione tra coniugi, costituisce titolo idoneo per il rilascio, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex assegnatario e diretto al suo allontanamento dall’immobile.

Cassazione civile sez. III, 31/01/2012, n.1367

Titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile

Nel giudizio di separazione dei coniugi, il provvedimento che ordina la revoca dell’assegnazione della casa familiare, ancorché privo della condanna per il coniuge ex affidatario all’allontanamento, costituisce comunque titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.

Cassazione civile sez. III, 31/01/2012, n.1367

Assegnazione al coniuge affidatario dei figli minori

In tema di separazione, e con riferimento al regime vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 8 febbraio 2006 n. 54, l’instaurazione di una relazione more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell’assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l’assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, con cui era stata revocata l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, avendo lo stesso intrapreso una convivenza more uxorio in quella medesima casa, divenuta pertanto un centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente).

Cassazione civile sez. I, 16/04/2008, n.9995

 

Convivenza more uxorio o nuovo matrimonio

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 155 quater c.c., così come modificato dalla l. 8 febbraio 2006 n. 54, sollevata per violazione dell’art. 30 cost., nella parte in cui prevede, nei giudizi di separazione o divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare quale automatica conseguenza della convivenza “more uxorio” o del nuovo matrimonio, omettendo ogni valutazione concernente l’interesse del minore coinvolto nella controversia tra i genitori.

Corte appello Bologna, 22/02/2007, n.569

Cessazione della convivenza tra il coniuge e il figlio

La revoca dell’assegnazione della casa familiare (nella specie: a seguito dell’accertata cessazione della convivenza tra il coniuge divorziato assegnatario dell’alloggio e il figlio, divenuto maggiorenne, economicamente autosufficiente e trasferitosi altrove) costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, considerato che essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Cassazione civile sez. I, 12/01/2005, n.408

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