Quanto dura il permesso di costruire?

Il termine di validità del provvedimento amministrativo può essere prorogato con domanda da presentare entro la scadenza, se non si è potuto completare i lavori.

Hai programmato dei lavori di ristrutturazione di una vecchia casa ereditata. Ti sei rivolto ad un tecnico che ha predisposto il progetto ed hai chiesto al Comune il permesso di costruire, che ti è stato regolarmente rilasciato. Poi, però, ci sono stati degli imprevisti e non hai potuto eseguire i lavori in tempo utile, entro la scadenza prevista. Ora, ti domandi quanto dura il permesso di costruire e se il termine fissato è prorogabile in qualche maniera. Altrimenti, saresti costretto a richiedere un nuovo titolo edilizio, sobbarcandoti gli ulteriori costi.

Devi sapere che la durata del permesso di costruire non è infinita: c’è un preciso termine di scadenza, che è fissato nel provvedimento stesso. Anzi, a ben vedere, le scadenze programmate sono due: una riguarda il termine entro il quale bisogna iniziare i lavori, l’altra quello in cui l’opera deve essere completata. Vanno rispettati entrambi, per evitare contestazioni, decadenze e multe.

Ma c’è la possibilità di chiedere una proroga, quando ci si accorge di non poter rispettare le scadenze stabilite. I motivi che consentono di ottenere la proroga sono tassativi e te li esporremo tutti in questo articolo. L’importante è che le ragioni della domanda di estensione dei termini di validità del permesso di costruire siano compiutamente esposte e che la richiesta venga fatta prima che il permesso scada: il Consiglio di Stato ha recentemente affermato [1] che non esistono casi di sospensione automatica dei termini di durata, neppure in casi di forza maggiore che hanno impedito l’esecuzione dei lavori edilizi.

Indice:

1 Permesso di costruire: quando scade?

2 Permesso di costruire scaduto: conseguenze

3 Come prorogare il permesso di costruire?

Permesso di costruire: quando scade?

Il provvedimento rilasciato dal Comune indica sempre quali debbono essere i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il Testo Unico dell’Edilizia [2] fissa un doppio termine di validità del permesso di costruire:

il primo riguarda il momento di inizio dei lavori, che non può oltrepassare un anno dalla data di rilascio del provvedimento;

il secondo concerne il momento di ultimazione delle opere, cioè del completamento dei lavori assentiti nel permesso di costruire: non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Durante il periodo di emergenza Covid, la validità dei permessi di costruire in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 luglio 2021 è stata, eccezionalmente, estesa per legge [3], in modo automatico, fino al 29 ottobre 2021.

Permesso di costruire scaduto: conseguenze

Se non vengono rispettati questi termini tassativi, il permesso di costruire perde di validità, o, in parole semplici, scade. Ciò comporta che se i lavori vengono eseguiti, o proseguiti, oltre il termine massimo, le opere realizzate dopo la scadenza sono illegittime e integrano un abuso edilizio.

Il Testo Unico sull’Edilizia [2] dispone che il permesso di costruire giunto a scadenza «decade di diritto per la parte non eseguita»: non c’è bisogno, quindi, di un provvedimento espresso del Comune e nemmeno di una pronuncia del giudice.

 

Come prorogare il permesso di costruire?

Se ti accorgi che il tuo permesso di costruire sta per scadere, puoi chiedere al Comune una proroga prima che sia decorso il termine di validità. Infatti, l’istanza deve pervenire al Comune prima che il permesso di costruire sia decaduto per lo spirare dei termini inizialmente concessi.

La proroga del permesso di costruire può essere concessa per i seguenti motivi:

fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che hanno impedito l’inizio o l’ultimazione dei lavori;

mole dell’opera da realizzare (tale da richiedere, ad esempio, ingenti sbancamenti di terreno) e particolari caratteristiche tecnico-costruttive che hanno bloccato o rallentato la realizzazione entro i termini;

difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;

opere pubbliche finanziate in più esercizi annuali di bilancio.

Inoltre una particolare disposizione di legge [4] prevede che la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori «è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate». Il caso più frequente è quello del blocco dei lavori, con il sequestro del manufatto, che in seguito viene revocato per insussistenza dell’abuso edilizio inizialmente ritenuto.

Ci sono, poi, dei casi in cui le opere non ultimate entro la scadenza non richiedono, se considerate di per sé sole, il permesso di costruire, ma sono realizzabili mediante Scia, la segnalazione certificata di inizio di attività. In questo caso, il decorso del termine di validità del permesso di costruire non preclude la possibilità di completare i lavori, presentando la Scia al Comune e attendendo 30 giorni prima di eseguire le opere in essa indicate.

Note:

[1] Cons. St., sent. n. 4648 del 16.06.2021.

[2] Art. 15 D.P.R. n. 380/2001.

[3] Art. 3 bis D.L. n. 125/2020, conv. in L. n. 159/2020, e D.L. n.52/2021.

[4] Art. 15, co.2 bis, D.P.R. n. 380/2001.

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