Quando spetta il Tfr al coniuge divorziato?

Le condizioni per ottenere l’attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex: come chiederlo se l’indennità viene percepita dopo. 

Stai divorziando dal tuo coniuge e vorresti ottenere almeno una parte del suo Tfr, il trattamento di fine rapporto percepito alla cessazione del rapporto di lavoro; ma lui (o lei) lavora ancora e, perciò, quella somma non gli è stata liquidata. È possibile reclamarla e richiederla comunque, e se sì come? Dobbiamo capire innanzitutto quando spetta il Tfr al coniuge divorziato. La legge afferma questo diritto nella misura del 40% dell’ammontare, ma solo nella parte in cui il rapporto di lavoro è coinciso con gli anni di durata del matrimonio, quindi il calcolo va fatto in percentuale proporzionale.

Ma se il Tfr viene percepito dall’ex coniuge solo dopo il divorzio, questa affermazione rischia di rimanere teorica. Il beneficiario, a distanza di tempo dalla cessazione del matrimonio, potrebbe intascare l’intero importo all’insaputa dell’altro. Ci sono però delle mosse che consentono di aggredire questa quota di legge ed entrarne in possesso da parte dell’avente diritto, anche quando la coppia è ormai divorziata da parecchio tempo. Vediamo quindi come fare per raggiungere questo obiettivo.

Indice

Tfr: cos’è e a quanto ammonta?

Il Tfr (Trattamento di fine rapporto) è la somma di denaro che il datore di lavoro deve liquidare al suo dipendente quando cessa definitivamente il rapporto di lavoro: ciò può avvenire per dimissioni volontarie, per pensionamento o anche per licenziamento.

Tecnicamente, il Tfr è un elemento della retribuzione ma con pagamento differito: le quote del Tfr maturato devono essere periodicamente accantonate dal datore di lavoro e liquidate e versate al dipendente solo alla fine del rapporto, salvo eventuali anticipi concessi.

L’ammontare del Tfr è  pari a circa una mensilità per ogni anno di servizio (è uguale alla retribuzione utile divisa per il coefficiente 13,5) e cresce più che proporzionalmente con la durata del rapporto di lavoro presso lo stesso datore, poiché le somme accantonate vengono rivalutate annualmente.

Tfr e divorzio: cosa spetta all’ex coniuge?

La legge [1] stabilisce che il coniuge divorziato ha diritto ad una percentuale pari al 40% dell’indennità Tfr totale percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, ma solo se:

  • non è passato a nuove nozze;
  • è divenuto titolare dell’assegno divorzile.

Quindi, se l’ex coniuge non è beneficiario dell’assegno di divorzio (oppure lo ha percepito in un’unica soluzione, anziché con cadenza periodica) non avrà diritto a nessuna quota del Tfr maturato dall’altro coniuge.

È da specificare che la percentuale del 40% non è riferita all’intero ammontare di spettanza del Tfr liquidato all’ex coniuge, ma è parametrata ai soli anni in cui il rapporto di lavoro svolto è coinciso con il matrimonio.

Anna e Marco si erano sposati nel 2006 e divorziano nel 2021. Marco lavorava già dal 1995. Anna ha diritto al 40% del Tfr solo per gli anni dal 2006 in poi, quelli precedenti sono esclusi.

Tfr percepito dopo il divorzio: come ottenerlo?

Se sussistono i requisiti alla percezione del Tfr che abbiamo appena esaminato – e, dunque, l’ex che lo richiede non è convolato a nuove nozze e gli è stato riconosciuto l’assegno divorzile – la legge summenzionata riconosce il diritto anche se l’indennità viene liquidata al lavoratore dopo che è intervenuta la sentenza di divorzio. È il caso frequente in cui il rapporto di lavoro prosegue mentre il divorzio viene pronunciato: in quel momento l’ex non potrebbe ottenere l’attribuzione di una quota di un’indennità che sta progressivamente maturando, ma non è ancora stata liquidata dal datore di lavoro al suo dipendente.

Perciò, in tal caso, il riconoscimento dell’attribuzione della quota del Tfr all’altro ex coniuge non è automatico, ma presuppone un’apposita richiesta, da presentare al tribunale che si è pronunciato sul divorzio.

Con una nuova sentenza la Corte di Cassazione [2] ha affermato che l’ex moglie può chiedere la quota del Tfr del marito in sede di modifica delle condizioni di divorzio, quindi successivamente al provvedimento iniziale che lo aveva dichiarato. Come ha fatto la donna ad ottenerlo? Semplicemente chiedendo al giudice di emettere un ordine di esibizione [3] al datore di lavoro dell’ex coniuge per conoscere l’ammontare del Tfr.

È stata inutile l’opposizione dell’ex marito all’acquisizione agli atti del giudizio del “cedolino” attestante l’ultima busta paga ricevuta, comprensiva del Tfr: la Suprema Corte ha affermato che le «ragioni di giustizia presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado» sono preponderanti rispetto al diritto alla riservatezza dei dati personali sancito dal Codice sulla privacy [4].

In quel caso, in precedenza la moglie aveva ottenuto al momento della declaratoria di divorzio soltanto una «condanna generica» dell’ex marito a versarle il 40% dell’indennità di fine rapporto, riferita agli anni in cui il suo rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio. Una pronuncia sterile, che non avrebbe potuto essere azionata senza un intervento giudiziario ulteriore. Perciò, la Corte ha ammesso la richiesta, affermando che il giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio [5] può essere utilizzato dall’ex coniuge per far valere il suo diritto alla quota del Tfr maturato dall’altro coniuge anche dopo la domanda di divorzio: infatti, in quel caso, il marito aveva ottenuto la liquidazione successivamente.

Il Collegio a tale riguardo parla di «necessaria sopravvenienza dei motivi» ed afferma che «il diritto al Tfr spetta all’ex coniuge cui sia stato riconosciuto l’assegno divorzile, là dove il Tfr maturi in favore dell’altro dopo la proposizione della domanda di divorzio, e ben può essere introdotto nel giudizio di modifica, sempre che il riconoscimento in favore dell’ex coniuge lavoratore maturi dopo la domanda di divorzio, fermo l’accertamento del diritto all’assegno». Leggi anche l’articolo: “Tfr percepito dopo il divorzio: spetta all’ex?“.

note

[1] Art. 12 bis Legge n.898/1970.

[2] Cass. ord. n. 5068/21 del 24.02.2021.

[3] Art. 210 Cod. proc. civ.

[4] Art. 8, comma 2, lett. g) D.Lgs. n.196/2003.

[5] Art. 9 legge n. 898/1970.

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