Responsabilità obbligazioni associazioni non riconosciute: Cassazione.

Art 38 cod. civ., giurisprudenza: la responsabilità per i debiti, l’onere della prova e l’escussione preventiva del fondo comune.

Indice:

1 Da società ad associazione non riconosciuta: conseguenze della trasformazione

2 Associazioni non riconosciute: chi risponde per i debiti  

3 La responsabilità ex art. 38 c.c. è collegata all’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’associazione

4 Soci illimitatamente responsabili delle società di persone e associazioni non riconosciute

5 La responsabilità di chi han agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta 

6 Responsabilità per debiti d’imposta di chi ha svolto compiti di amministrazione

7 Associazioni non riconosciute: responsabilità personale e solidale

8 Associazione non riconosciuta e debiti tributari: quando ne risponde (solidalmente) il legale rappresentante

9 Associazioni non riconosciute: sussiste la responsabilità dell’ente per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto

10 La responsabilità del rappresentante di un’associazione non riconosciuta: presupposti e limiti

11 Debiti fiscali e responsabilità associazione non riconosciuta

12 Responsabilità del rappresentante associazione non riconosciuta

13 Escussione preventiva fondo comune associazione.

Da società ad associazione non riconosciuta: conseguenze della trasformazione

In caso di trasformazione cd. “regressiva”, ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo ente il termine annuale di cui all’art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall’altro lato, l’esercizio dell’attività d’impresa non è più attuale.

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1519

Associazioni non riconosciute: chi risponde per i debiti

Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, di cui all’art. 38 c.c., all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente, per i debiti d’imposta, sorti “ex lege”, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell’ente.

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, n.4747

La responsabilità ex art. 38 c.c. è collegata all’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’associazione

La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione.

Ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, n.24874

Soci illimitatamente responsabili delle società di persone e associazioni non riconosciute

A differenza dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nei confronti dei quali opera l’automatica imputazione dei debiti sociali in virtù di una responsabilità c.d. “da posizione”, il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta non risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’ente in forza della mera titolarità della rappresentanza, salvo l’aver agito in nome e per conto dell’ente.

Cassazione civile sez. III, 14/05/2019, n.12714

La responsabilità di chi han agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta

La responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, prevista dall’art. 38, seconda parte, c.c., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale che sia stata svolta in concreto per conto dell’ente e che abbia determinato il sorgere di rapporti obbligatori fra l’ultimo ed i terzi, né riguarda, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, in funzione di tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

Di conseguenza, da una parte, quanti invocano la responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non potranno limitarsi a provare la carica rivestita da costoro all’interno dell’ente, ma dovranno fornire la dimostrazione della concreta attività svolta, dall’altra parte, l’obbligazione solidale di chi ha operato in nome e per conto dell’ente è inquadrabile fra quelle di garanzia « ex lege », assimilabili alla fideiussione.

Cassazione civile sez. III, 14/05/2019, n.12714

Responsabilità per debiti d’imposta di chi ha svolto compiti di amministrazione

In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma “ex lege”, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione.

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1602

Associazioni non riconosciute: responsabilità personale e solidale

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura.

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2018, n.25650

Associazione non riconosciuta e debiti tributari: quando ne risponde (solidalmente) il legale rappresentante

La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.

(Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell’art. 38 c.c. al legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d’IVA).

La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 38 c.c. si applica anche ai debiti di natura tributaria.

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2018, n.22861

Associazioni non riconosciute: sussiste la responsabilità dell’ente per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto

In tema di associazioni non riconosciute, sussiste la responsabilità dell’ente, ex art. 38, comma 1, c.c. per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti – ed in concreto – l’oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2018, n.16221

La responsabilità del rappresentante di un’associazione non riconosciuta: presupposti e limiti

La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità patrimoniale di un soggetto solo perché rappresentante di un’associazione di categoria).

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2017, n.8752

Debiti fiscali e responsabilità associazione non riconosciuta

In materia di obbligazioni tributarie trova applicazione l’art. 38 c.c. con il che del debito tributario risponde l’associazione non riconosciuta con il proprio fondo e solidalmente colui che, in nome e per conto dell’ente, ha posto in essere nel periodo di imposta in questione l’attività negoziale concretamente produttiva del credito per tributo non corrisposto e per sanzioni pecuniarie.

 

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2015, n.12473

Responsabilità del rappresentante associazione non riconosciuta

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l’art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero – attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale – leda il diritto di azione del creditore.

Cassazione civile sez. I, 17/06/2015, n.12508

L’associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all’esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall’apparente rappresentante. L’accertamento delle condizioni idonee ad integrare, in tale caso, la cd. apparenza di diritto “colpevole” costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, se non nei limiti in cui risulta ancora censurabile il difetto di motivazione.

Il principio dell’apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante in materia di rappresentanza negoziale nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente), trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell’art. 38 c.c., per l’attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell’associazione stessa.

Il riscontro in concreto delle condizioni atte a dar luogo al fenomeno dell’”apparenza colpevole” è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di Cassazione se non nei limiti del vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis (fattispecie relativa alla richiesta da parte di un’agenzia viaggi di somme ad un’associazione sportiva per il pagamento di una serie di trasporti effettuati in occasione delle trasferte).

Cassazione civile sez. III, 27/01/2015, n.1451

Nell’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l’esclusione di quello che aveva in origine contratto l’obbligazione.

Ne consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli art. 1944 e 1957 c.c.

Cassazione civile sez. III, 29/12/2011, n.29733

Escussione preventiva fondo comune associazione

La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta è collegata non alla titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa; ove con tale attività siano stati instaurati rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazioni in favore dell’associazione, il lavoratore può far valere i corrispondenti crediti direttamente nei confronti di tali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, senza essere tenuto alla preventiva escussione del fondo comune.

Cassazione civile sez. lav., 20/07/1998, n.7111

La responsabilità personale e solidale di colui che ha operato in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, non è subordinata al beneficio della preventiva escussione del fondo comune, che opera soltanto se espressamente pattuito dalle parti o indicato dalla legge.

Cassazione civile sez. III, 21/11/1984, n.5954

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