La rinuncia alla procedura esecutiva.

La dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare e immobiliare. Guida con facsimile e giurisprudenza

Il processo esecutivo, normalmente, si estingue con il compimento dell’atto finale con il quale il creditore vede soddisfatto il suo credito, ovverosia con il raggiungimento dello scopo perseguito dallo stesso processo.

Se questo costituisce il caso normale di estinzione, non vuol dire tuttavia che esso sia anche l’unico.

Il principale dei modi “anormali” di estinzione del processo esecutivo è rappresentato dalla rinuncia.

Indice:

La rinuncia agli atti esecutivi prima della vendita

La rinuncia agli atti esecutivi dopo la vendita

Efficacia

Rinuncia all’azione esecutiva

Forma della rinuncia

Spese per l’attività difensiva

Esecuzione per consegna e rilascio

La giurisprudenza sulla rinuncia alla procedura esecutiva

 

La rinuncia agli atti esecutivi prima della vendita

A seconda che la rinuncia avvenga prima o dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, cambia la legittimazione a presentarla.

In forza di quanto previsto dall’articolo 629 del codice di procedura civile, infatti, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione il processo esecutivo si estingue solo se a rinunciare agli atti siano il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

La rinuncia agli atti esecutivi dopo la vendita

Dopo che sia intervenuta la vendita, invece, l’estinzione del processo esecutivo è subordinata alla rinuncia di tutti i creditori concorrenti, a prescindere dal fatto che essi siano o meno muniti di titolo esecutivo.

Sia nell’uno che nell’altro caso, comunque, se la rinuncia non viene effettuata da tutti i creditori, essa non determina l’estinzione del processo ma produce efficacia solo verso coloro che la hanno effettuata e non verso coloro che sono contrari alla stessa.

Rinuncia all’azione esecutiva

Non è chiaro se dalla rinuncia agli atti derivi anche la rinuncia all’azione esecutiva.

Su tale punto, infatti, si riscontrano opinioni contrastanti in dottrina che vedono divisi coloro che ritengono che il creditore, una volta che abbia rinunciato agli atti, possa promuovere una nuova azione esecutiva utilizzando il medesimo titolo da coloro che invece ritengono che, a seguito dell’estinzione del processo esecutivo, il bene pignorato è liberato o il ricavato è restituito al debitore e l’azione, legata indissolubilmente ai beni sui quali si esercita, debba considerarsi estinta.

Forma della rinuncia

La rinuncia è un atto formale, con la conseguenza che essa deve essere esplicita e non può contenere né riserve né condizioni.

È possibile provvedervi sia mediante dichiarazione verbale effettuata in udienza che con la forma di un atto sottoscritto e notificato alle parti.

Tuttavia non è necessaria l’accettazione del debitore, a differenza di quanto previsto per il processo di cognizione. Una volta che il giudice abbia accertato positivamente la regolarità della rinuncia, infatti, egli procede a dichiarare l’estinzione del processo senza dover convocare le parti.

Spese per l’attività difensiva

In virtù del rinvio all’articolo 306 del codice di rito, contenuto nell’articolo 629 (che, come visto, è la norma che si occupa della rinuncia agli atti nell’ambito del processo esecutivo), deve ritenersi che il rinunziante è tenuto a rimborsare il debitore delle spese che questi abbia sostenuto per far fronte all’attività difensiva nel corso del processo esecutivo, salvo diverso accordo tra le parti.

Esecuzione per consegna e rilascio

Con riferimento all’esecuzione per consegna e rilascio, il legislatore ha previsto un’ipotesi particolare di estinzione conseguente a rinuncia, disciplinata dall’articolo 608-bis del codice di procedura civile.

Secondo quanto disposto da tale norma, infatti, tale esecuzione si estingue se prima della consegna o del rilascio la parte istante rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.

La giurisprudenza sulla rinuncia alla procedura esecutiva

Ecco alcune interessanti massime in materia di rinuncia alla procedura esecutiva:

Cassazione n. 18227/2014

Dall’art. 629 c.p.c. è possibile desumere che i creditori muniti di titolo esecutivo possono provocare i singoli atti di esecuzione anche se intervenuti tardivamente. Infatti, non sarebbe giustificabile che la procedura esecutiva permanga per mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa.

Cassazione 25439/2010

Al processo esecutivo, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 629 c.p.c., si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 306 c.p.c., con la conseguenza che la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti se non vi è un diverso accordo.

Cassazione n. 7349/2009

L’estinzione del processo esecutivo è possibile esclusivamente a seguito delle situazioni tipizzate dal legislatore agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., ovverosia solo in caso di rinuncia, di inattività delle parti e di mancata comparizione.

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