L’udienza civile ai tempi del coronavirus. Comparizione figurata e trattazione scritta (art. 2, comma 2, lettera h, decreto legge 8 marzo 2020, n. 11).

Il presente scritto è relativo alla possibilità prevista dall’art. 2, comma 2, lettera h) decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 di trattazione scritta delle cause civili. Quella avanzata è solo una delle possibili ipotesi per l’utilizzo di uno strumento, aderente alla realtà delle cose, utile a scongiurare il rinvio di molte cause, e quindi l’aggravio della giustizia che verrà, e a rimediare alle iniziali difficoltà dell’udienza con sistemi da remoto.

Salute pubblica e giustizia

Il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 attribuisce un ruolo da protagonista al magistrato, in particolar modo al dirigente dell’ufficio, chiamato a gestire l’emergenza odierna della giustizia e a progettare, in queste settimane, la giustizia di domani. “Almeno, adesso, la situazione era chiara: il flagello riguardava tutti”, scrive ancora Camus.

Il decreto ha la finalità generale e immediata – comune alla recentissima normativa d’urgenza – di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le finalità specifiche e mediate, perlomeno quelle più evidenti, sono due.

La prima è quella di contenere l’incidenza negativa, sul sistema giurisdizionale, delle misure restrittive soggettive, imposte o suggerite, sia dal medesimo decreto, sia dall’ulteriore normativa emergenziale in vigore o prossima ad esserlo. La seconda e parallela finalità è quella di implementare le misure restrittive stesse. Il presupposto di partenza è che gli uffici giudiziari sono luoghi di un’intensa circolazione e presenza, da limitare. Il vizio di fondo, da correggere, è che le udienze sono (ancora e purtroppo) momenti di assembramento, e comunque di facile occasione di trasmissione, da regolamentare.

La disciplina della libertà, ovvero della necessità, di circolazione e presenza negli uffici giudiziari e la disciplina dell’onere di partecipazione delle udienze rappresentano quindi il fine ultimo del testo.

Il potere in merito allo svolgimento delle udienze: il rinvio e la disciplina delle modalità di svolgimento e partecipazione

Il potere del dirigente in merito allo svolgimento delle udienze – riservato dal codice di procedura civile al magistrato ovvero al presidente del collegio – riguarda sia la possibilità di disciplinarne il rinvio, sia la possibilità di disciplinarne le modalità di svolgimento e partecipazione.

L’art. 2, comma 2, lettera g) consente al dirigente “la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali”.

Le disposizioni invece relative alla disciplina dello svolgimento e partecipazione sono quattro.

La lettera d) consente “l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”.

La lettera e) consente “la celebrazione a porte chiuse…ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche”.

La lettera f) consente “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

La lettera h) consente “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Un sistema alternativo per la partecipazione alle udienze

L’interpretazione proposta consente di sistematizzare gli strumenti offerti dal decreto legge secondo la logica del miglior contemperamento tra l’esigenza della minor partecipazione orale e l’esigenza della massima continuità dell’attività giurisdizionale.

La sistematizzazione tiene altresì conto che allo stato non sempre gli uffici giudiziari, ovvero i difensori, sono adeguatamente forniti di strumenti e conoscenze utili allo svolgimento dell’udienza da remoto, modalità in astratto preferibile.

La modalità di svolgimento dell’udienza che, in concreto, per prima rileva – e che verrà trattata in questa sede – è quella che consente di tenere un’udienza figurata con partecipazione in forma scritta delle parti a mezzo dei soli difensori (lettera h). Laddove non sussistano i presupposti per fare ricorso a questa modalità, ovvero sia necessaria la presenza sia di parti che di difensori, rileva lo strumento della partecipazione da remoto (lettera f). Nel caso in cui non sussistano i presupposti, ovvero le condizioni, per l’utilizzo delle due modalità, l’udienza seguirà il modello codicistico con la possibilità di escluderne la pubblicità e di prevedere in modo specifico l’orario e le modalità di trattazione (lettere d-e). Nulla vieta che tali modalità siano combinabili.

Comparizione e trattazione.

La trattazione della causa richiede la comparizione delle parti. L’art. 181 c.p.c. indica che la comparizione  – concetto diverso dalla costituzione in giudizio – si concretizza nella presenza effettiva all’udienza della parte costituita, a mezzo di difensore. Presenza che è espressione dell’onere di partecipazione all’udienza, per la trattazione della causa, il cui riferimento normativo è nell’art. 176, secondo comma, c.p.c.

La trattazione della causa è orale, recita l’art. 180 c.p.c. Per trattazione il linguaggio del codice intende, in senso ampio, tutta l’attività che conduce al giudizio, dalla prima udienza sino a quella di precisazione delle conclusioni, ad esclusione della eventuale fase istruttoria. L’oralità della causa, con redazione del processo verbale, sta nella prevalenza di tale forma espressiva rispetto alla scrittura, dice Chiovenda, senza escludere quest’ultima. E sta ancora nella forma in cui i protagonisti del processo, dice Mandrioli, comunicano tra loro.

La trattazione della causa scritta – normativamente esclusa dalla soppressione della disposizione che prevedeva la possibilità per il giudice di autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell’art. 170, ultimo comma, c.p.c. – è stata inclusa nella prassi dello scambio di memorie, che parte della dottrina fonda sui poteri ex art. 175 c.p.c., utile ad evitare lunghe discussioni e interminabili verbalizzazioni.

Nel disegno codicistico quindi, almeno in tendenza, l’onere della partecipazione all’udienza è soddisfatto con la comparizione reale della parte (a mezzo di difensore, anche da remoto) che sola può consentire la trattazione orale della causa e quindi l’immediatezza e concentrazione della stessa.

La lettera h) cambia, ad oggi, il paradigma, perché l’onere della partecipazione può essere soddisfatto con una trattazione della causa in forma scritta che sola può favorire una comparizione figurata. In tal ordine di senso l’art. 83 bis disp. att. c.p.c., mai abrogato – secondo cui il giudice “quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’articolo 180 primo comma del Codice [nella formulazione oggi abrogata], può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere”  – può tornare ad avere una ragione.

Comparizione figurata e trattazione in forma scritta

La lettera h) consente “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

La disposizione, come annunciato, si presta ad una interpretazione che esclude totalmente la trattazione orale in favore di una trattazione solo scritta.

Nelle udienze fissate per adempimenti in cui non è necessaria – anche perché non disposta – la presenza di soggetti processuali diversi dai difensori, il giudice ha la possibilità di provvedere senza che si sia svolta l’udienza con la comparizione reale dei difensori e quindi la relativa attività orale. L’onere di partecipazione, o meglio la sua soddisfazione, è assicurato garantendo la possibilità di uno scambio, con deposito telematico, di note scritte contenenti le medesime istanze e conclusioni proponibili oralmente. La comparizione è figurata, così come l’udienza, e il termine per provvedere decorre dalla data della stessa.

Una diversa e contenuta interpretazione – secondo cui per dette udienze sarebbe possibile escludere la presenza di tutti i soggetti del processo, salvo i difensori (con una limitazione ulteriore quindi rispetto a quella della lettera e), chiamati solo a “riportarsi” a quanto già dedotto per forma scritta – appare incongrua con gli scopi emergenziali, se non in contrasto con gli stessi, inducendo i difensori a frequentare le udienze per attività spesso superflue.

Le udienze escluse dalla comparizione figurata

Una lettura rigida della norma tesa ad escludere dal novero delle udienze “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, quindi a comparizione figurata, tutte quelle in cui è ammessa la presenza delle parti personalmente impedirebbe la sua applicazione a tutte le udienze civili, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 84 disp. att. c.p.c., le parti possono partecipare a qualsiasi udienza inerente la loro causa (purché assistano in silenzio).

Al contrario, proprio al fine di attribuire una qualche operatività alla disposizione in commento, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto fare riferimento a quelle udienze per il cui svolgimento è sufficiente la presenza dei difensori.

Di conseguenza, le udienze escluse dalla possibilità di partecipazione scritta sono di certo:

  1. a) le udienze in cui è richiesta la comparizione personale delle parti (ad esempio: udienza di tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.; udienza davanti al presidente nei procedimenti di separazione e divorzio);
  2. b) le udienze di escussione dei testimoni e di espletamento dell’interrogatorio formale;
  3. c) le udienze di giuramento del c.t.u. ex art. 193 c.p.c. e quelle in cui il c.t.u. comunque interviene su disposizione del giudice ai sensi dell’art. 197 c.p.c. (tenuto peraltro conto che in queste occasioni possono presenziare anche i consulenti tecnici di parte ex art. 201 c.p.c.);
  4. d) comunque tutte quelle udienze che necessitino, ex lege o per ordine del giudice, la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto ai difensori delle parti muniti di valida procura ad litem.

La ratio legislativa del limite così imposto si comprende: da un lato, in ragione della frustrazione dell’utilità processuale di alcuni istituti (un interrogatorio formale reso per iscritto sarebbe decisamente privo di significato); da un altro lato, con la difficoltà oggettiva per i soggetti diversi dai difensori di prendere parte all’udienza a mezzo di scritti (appare quanto mai complicato tentare la conciliazione dei coniugi separandi/divorziandi sulla base di una loro semplice deposizione scritta); da un altro lato ancora, alla luce delle dinamiche processuali che possono scaturire da udienze più partecipate (si pensi, ad esempio, alle eccezioni e alle istanze che possono essere avanzate all’esito di una testimonianza o una volta ascoltati i chiarimenti resi dal c.t.u.), che necessitano della contestualità e non potrebbero essere agevolmente condensate in una nota scritta nemmeno dai difensori.

Gli strumenti dell’attività difensionale

L’attività propria dell’udienza figurata avviene “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte”.

Lo spazio di manovra difensionale è dunque concentrato nello scambio e nel deposito telematico di note scritte.

Quanto allo scambio, non vengono specificate le modalità in cui questo debba esplicarsi. Tuttavia, lungi dal ritenere che il legislatore emergenziale abbia inteso rievocare lo scambio di memorie disciplinato dagli artt. 164 e ss. del codice di procedura civile del 1865 (con notifica all’uffizio del procuratore della controparte certificata dall’usciere), è immaginabile che, alla luce della piena operatività del processo civile telematico, scambio e deposito siano attività da intendere congiuntamente; e ciò perché il deposito telematico di un documento ha il duplice effetto di perfezionare la sua acquisizione agli atti del fascicolo telematico e consentirne la ricezione nella sfera di conoscenza della controparte (che può agilmente prenderne visione in via telematica).

Peraltro, per non svuotare totalmente di contenuto il riferimento all’operazione di “scambio”, è pure prospettabile che la disposizione suggerisca di regolare cronologicamente il deposito delle note difensive (ad esempio con la concessione di termini sfalsati) in modo da garantire una più efficace interlocuzione tra le parti.

Il principio di sintesi e lo scopo delle note scritte

Le note depositabili in vista dell’udienza a comparizione figurata non possono essere altro che scritti “contenenti le sole istanze e conclusioni”. Nel concetto di istanze possono intendersi incluse domande ed eccezioni.

Previdentemente, la norma circoscrive il contenuto delle note, vietando così che le stesse possano surrettiziamente integrare nuovi atti processuali esorbitanti le istanze e le conclusioni che possono prospettarsi in un’udienza di rito.

Il provvedimento del giudice

Una volta assicurato lo scambio/deposito delle note scritte, le difese delle parti hanno trovato la loro compiuta cristallizzazione e sull’udienza può calare il sipario con il provvedimento del giudice.

La lettera h) parla di “adozione fuori udienza del provvedimento” ma, a ben vedere, se lo stesso legislatore ricollega i passaggi citati in un unico composito “svolgimento” dell’udienza, bisognerebbe riconoscere che il provvedimento del giudice possa anche avvenire in udienza: vale a dire, il giorno stesso fissato per l’udienza, alla luce delle note scritte depositate dalle parti. Alternativamente, il giudice, al pari di una riserva, potrà statuire sulle istanze e sulle eccezioni delle parti successivamente (e allora sì che emetterà un provvedimento fuori udienza).

Le regole generali per la comparizione figurata e la trattazione scritta

Prima di esaminare le modalità di trattazione secondo i vari riti, appare utile riassumere qui di seguito le regole pratiche che potrebbero governare l’udienza a comparizione figurata.

1) Le udienze che richiedono la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori – ad esempio, testimoni, parte interroganda, parte per gli adempimenti ex art. 420 c.p.c., ausiliare giudiziale – sono escluse dalla comparizione figurata e dalla trattazione scritta.

2) La data di udienza è quella fissata a norma di legge per la prima comparizione (artt. 168 bis, 415, 702 bis c.p.c.) o quella giudizialmente stabilita per il rinvio. Il luogo dell’udienza rimane l’aula allo scopo destinata, in cui il magistrato è presente personalmente.

3) Il giudice, prima della data di udienza, con provvedimento d’ufficio (ovvero nel decreto di differimento, se trattasi di udienza di prima comparizione, ovvero nel decreto di fissazione, in caso di ricorso): invita le parti al deposito di note scritte congiunte per l’udienza fino a quattro giorni prima della stessa; assegna alle parti, in subordine al mancato accordo sul deposito di note congiunte, i termini (preferibilmente sfalsati) per lo scambio/deposito delle note scritte ai fini della prima udienza; fornisce eventuali indicazioni sullo svolgimento dell’udienza a comparizione figurata.

Se il giudice non provvede, le parti sono comunque autorizzate alla comparizione figurata con il deposito di note scritte. Se le note sono congiunte il termine è fino a quattro giorni prima dell’udienza. Se le note sono disgiunte il termine per l’attore è fino a quattro giorni prima dell’udienza e per il convenuto è fino a due giorni prima.

4) Le parti, entro i termini assegnati o previsti, provvedono al deposito telematico delle note scritte.

È preferibile, nel solco del principio di leale collaborazione, che i difensori depositino un’unica nota congiunta (alla stregua delle “Note di udienza” di cui al sito note.didirittopratico.it, già in uso da tempo presso alcuni tribunali) in cui dare già conto dello sviluppo alternato delle rispettive difese (ad esempio: “L’avv. Tizio per parte attrice disconosce il documento n. 1 allegato alla comparsa di controparte. L’avv. Caio per parte convenuta, preso atto del disconoscimento, ne chiede la verificazione con ammissione di c.t.u. grafologica. L’avv. Tizio si oppone e, in caso di accoglimento dell’istanza di verificazione, chiede termine per poter articolare mezzi di prova sul punto”).

Le parti, benché la condotta possa risultare distonica rispetto alla leale collaborazione, restano comunque libere di depositare note scritte sino al giorno di udienza, nel termine orario fissato per la trattazione della causa più un’ora (così se l’udienza è fissata per le 9.15, il termine scade alle ore 10.15).

5) Le note scritte per la comparizione figurata sono esclusivamente relative all’attività d’udienza. Esse devono contenere, sinteticamente, solo istanze (domande ed eccezioni; ad esempio: “l’Avv. Tizio eccepisce l’improcedibilità della domanda di controparte per violazione dell’art. X”), conclusioni (“l’Avv. Caio precisa le conclusioni riportandosi all’atto di citazione”) o deduzioni discussionali, in caso di udienza di discussione (“l’Avv. Sempronio discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi”).

6) Il giudice può:

6.1.) redigere il verbale, il giorno dell’udienza, in cui prende atto della comparizione mediante il deposito delle note scritte pervenute ai fini di udienza e riservarsi o disporre per il prosieguo su quanto richiesto;

6.2.) non redigere il verbale (la cui necessità non è sancita espressamente dall’art. 2, co. 2, lett. h, decreto legge 8 marzo 2020, n. 11) ed emettere il giorno dell’udienza il proprio provvedimento in cui, preliminarmente, dà atto delle note scritte pervenute ai fini di udienza.

6.3.) non redigere il verbale ed emettere fuori udienza il proprio provvedimento sempre dando atto, preliminarmente, della comparizione delle parti mediante note scritte. Il termine per il deposito del provvedimento è quello previsto per ciascuna tipologia di riserva o atto decisorio.

7) Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell’udienza (nel termine orario fissato per la trattazione della causa più un’ora) equivale alla non comparizione; sicché, qualora nessuna delle parti abbia depositato le note scritte, si procederà ai sensi dell’art. 309 c.p.c.

8) Nel rito ordinario, nel caso in cui il giudice, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni, intenda procedere ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale e fissa all’uopo un’udienza successiva, assegnando alle parti un termine per il deposito di note contenenti le deduzioni discussionali. In alternativa, nel provvedimento con cui il giudice fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni, può già ordinare la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. (eventualmente dando alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali, ad esempio 30 giorni prima dell’udienza). All’udienza così fissata le parti potranno comparire in modo figurato depositando note scritte contenti le deduzioni discussionali.

9) Nel rito del lavoro, per garantire l’effettività della discussione ex art. 429 c.p.c., le parti, prima dell’udienza, depositano note contenenti le rispettive deduzioni discussionali entro il termine stabilito dal giudice (fatta salva comunque per il giudice la possibilità di concedere alle parti un altro termine per il deposito di memorie scritte).

Il rito ordinario

L’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. rientra certamente tra quelle che possono svolgersi virtualmente.

Il deposito di una nota congiunta delle parti è la modalità preferibile. In caso di mancanza della nota congiunta è auspicabile che vengano assegnati termini sfalsati; ma questo solamente nell’ipotesi in cui la costituzione del convenuto sia avvenuta tempestivamente nel termine di cui all’art. 167 c.p.c. o comunque entro un termine tale da consentire all’attore di preparare delle minime repliche per iscritto. In tal caso, la scansione dei termini può avvenire con l’assegnazione:

– di un primo termine (ad esempio, quattro giorni prima dell’udienza) all’attore per depositare la propria nota in cui, oltre a poter precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, potrà prendere posizione in ordine alle difese del convenuto, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ex art. 183, comma 5, c.p.c.;

– di un termine successivo (ad esempio, due giorni prima dell’udienza) al convenuto per depositare la propria nota in cui, oltre a poter precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, potrà replicare alle deduzioni ed eccezioni dell’attore.

Nelle cause contumaciali o in quelle in cui la costituzione del convenuto avvenga troppo a ridosso dell’udienza o per la stessa, il termine per il deposito delle note non potrà che corrispondere al giorno di udienza. In quest’ultimo caso, e comunque ogni qual volta ritenga le difese spiegate dalle parti richiedano un’ulteriore interlocuzione nel contraddittorio, il giudice può rinviare ad altra udienza fissando nuovi termini per note deduttive.

Il giudice, quindi, con provvedimento in udienza o successivo alla stessa (entro trenta giorni ex art. 183, comma 7, c.p.c.), provvederà sulle istanze e richieste dedotte-

L’udienza di ammissione dei mezzi istruttori

L’udienza di ammissione dei mezzi istruttori è quella che più si presta alla trattazione scritta in commento.

Infatti, prima dell’udienza (ad esempio, quattro giorni prima), le parti procederanno al deposito delle proprie note con cui potranno riportarsi alle memorie istruttorie e muovere contestazione (sintetica) delle sole (eventuali) istanze avversarie formulate nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Il giudice, quindi, con provvedimento in udienza o successivo alla stessa (entro trenta giorni ex art. 183, comma 7, c.p.c.), provvederà sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’art. 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L’udienza di precisazione delle conclusioni

Come per l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, anche quella di precisazione delle conclusioni non trova grandi ostacoli nella comparizione figurata: prima dell’udienza (ad esempio, tre giorni prima), le parti procederanno al deposito delle note contenenti le rispettive conclusioni.

Il giudice, quindi, con provvedimento in udienza (virtuale) o successivo alla stessa, stabilirà se:

– trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;

– procedere nelle forme e nei termini dell’art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., dovendo allora assegnare alle parti un ulteriore termine (rispetto a quello per il deposito delle comparse conclusionali), a ridosso dell’udienza (ad esempio, tre giorni prima), per depositare note di udienza contenenti le deduzioni discussionali;

– ordinare la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; in tal caso, non potrà procedere al deposito della sentenza ma fisserà un’udienza successiva, assegnando alle parti un termine per il deposito di note contenenti le deduzioni discussionali; solo all’esito di questa successiva udienza, soddisfatta l’attività discussionale (figurata), potrà depositare la sentenza con sottoscrizione del verbale ex art. 281, comma 2, sexies c.p.c. In alternativa, nel provvedimento con cui il giudice fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni, può già ordinare la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. (eventualmente dando alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali, ad esempio 30 giorni prima dell’udienza). All’udienza così fissata le parti potranno comparire in modo figurato depositando note scritte contenenti le deduzioni discussionali.

Il rito sommario di cognizione

Alla trattazione scritta delle udienze previste nel rito sommario di cognizione potrà procedersi sulla falsariga di quanto avviene nel rito ordinario.

Così, all’udienza di prima comparizione, a meno che le parti non depositino una nota congiunta, è preferibile che vengano assegnati termini sfalsati; nell’ipotesi in cui la costituzione del convenuto sia avvenuta tempestivamente nel termine di cui all’art. 702 bis, co. 2, c.p.c. o comunque entro un termine tale da consentire all’attore di preparare delle minime repliche per iscritto. In tal caso, la scansione dei termini può avvenire con l’assegnazione:

– di un primo termine (ad esempio, quattro giorni prima dell’udienza) all’attore per depositare la propria nota in cui, oltre a poter precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, potrà prendere posizione in ordine alle difese del convenuto, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo;

– di un termine successivo (ad esempio, due giorni prima dell’udienza) al convenuto per depositare la propria nota in cui, oltre a poter precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, potrà replicare alle deduzioni ed eccezioni dell’attore.

Nelle cause contumaciali o in quelle in cui la costituzione del convenuto avvenga troppo a ridosso dell’udienza, il termine per il deposito delle note non potrà che corrispondere al giorno di udienza.

In quest’ultimo caso, e comunque ogni qual volta ritenga le difese spiegate dalle parti richiedano un’ulteriore interlocuzione nel contraddittorio, il giudice può rinviare ad altra udienza fissando nuovi termini per note deduttive.

Per l’udienza di assunzione dei mezzi di prova non può trovare applicazione la modalità di comparizione figurata in commento.

Ai fini dell’udienza eventualmente fissata per la discussione conclusiva, il giudice assegnerà alle parti un termine (ad esempio, quattro giorni prima dell’udienza) per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.

Il rito del lavoro

Il rito lavoristico, quantomeno per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., si presta con minor favore alle ipotesi di comparizione figurata e di trattazione scritta della lettera h. Il rito realizza difatti con vigore i principi di oralità, immediatezza e concentrazione e vede la presenza personale della parte come un elemento tendenzialmente coessenziale, non solo per gli adempimenti previsti dall’art. 420 c.p.c. Per il processo previdenziale, almeno tendenzialmente, le problematiche di una trattazione scritta sono minori.

La trattazione delle cause di lavoro quindi non potrà esser scritta, e la comparizione non potrà esser figurata, poiché l’interrogatorio libero, e un’efficace tentativo di conciliazione, richiedono la comparizione reale della parte personalmente. Un margine di possibilità è per quelle cause in cui l’interrogatorio libero non ha peculiare valore ovvero in cui il tentativo di conciliazione è tendenzialmente fallimentare (come avviene ad esempio, per l’uno e l’altro caso, in molte delle cause di pubblico impiego). Per tali ipotesi – ferma restando la possibilità per il giudice di formulare per iscritto la proposta conciliativa all’esito della prima udienza – la trattazione scritta è possibile se entrambe le parti rinunciano preventivamente all’interrogatorio libero, fatta salva comunque la diversa determinazione del giudice che le convocherà nell’udienza ordinaria.

La trattazione scritta della causa con comparizione figurata ha comunque dei margini di concrete possibilità, considerando che, con frequenza, le cause di lavoro non si esauriscono in una sola udienza.

In relazione alla prima udienza – che tendenzialmente termina con la decisione o la riserva in merito all’ammissione dei mezzi istruttori o con il rinvio per la discussione  – la trattazione è possibile solo nei limiti prima descritti.

Per l’udienza successiva alla prima, ossia quella di discussione (essendo esclusa l’udienza dedicata all’assunzione dei mezzi istruttori) la trattazione scritta della causa con comparizione figurata non presenta particolari ostacoli. Le parti, prima dell’udienza, depositano note contenenti le rispettive deduzioni discussionali entro il termine stabilito dal giudice (fatta salva comunque per il giudice la possibilità di concedere alle parti un altro termine per il deposito di memorie scritte).

Il rito cautelare e camerale

Per le udienze previste nel procedimento cautelare ex art. 669 sexies c.p.c. e nel procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. (che disciplina anche la fase di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c.) ci si può modellare sullo schema già elaborato con riferimento all’udienza di prima comparizione nel rito ordinario.

Pertanto, a meno che le parti non depositino una nota congiunta, è preferibile che vengano assegnati termini sfalsati; nell’ipotesi in cui la costituzione del resistente sia avvenuta tempestivamente nel termine fissato dal giudice o comunque entro un termine tale da consentire al ricorrente di preparare delle minime repliche per iscritto. In tal caso, la scansione dei termini può avvenire con l’assegnazione:

– di un primo termine (ad esempio, cinque giorni prima dell’udienza) al ricorrente per depositare la propria nota in cui potrà prendere posizione in ordine alle difese del resistente;

– di un termine successivo (ad esempio, due giorni prima dell’udienza) al resistente per depositare la propria nota in cui potrà replicare alle deduzioni ed eccezioni del ricorrente.

Nelle cause contumaciali o in quelle in cui la costituzione del resistente avvenga troppo a ridosso dell’udienza, il termine per il deposito delle note non potrà che corrispondere al giorno di udienza.

In quest’ultimo caso, e comunque ogni qual volta ritenga le difese spiegate dalle parti richiedano un’ulteriore interlocuzione nel contraddittorio, il giudice può rinviare ad altra udienza fissando nuovi termini per note deduttive.

Per l’udienza di assunzione di eventuali mezzi di prova (qualora, ad esempio, nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., si disponga l’audizione di informatori o la nomina di un c.t.u.) non può trovare applicazione la modalità di trattazione scritta in commento.

Ai fini dell’udienza eventualmente fissata per la discussione conclusiva, il giudice assegnerà alle parti un termine (ad esempio, quattro giorni prima dell’udienza) per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.

RITO ORDINARIO

Udienza    Comparizione figurata Modalità e termini* prima comparizione (183 c.p.c.)

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti)
  2. B) termini sfalsati entro 4 giorni e entro 2 giorni prima (se non c’è accordo tra le parti e il convenuto si costituisce tempestivamente)
  3. C) note entro il giorno di udienza (se non c’è accordo tra le parti e il convenuto non si costituisce tempestivamente).

ammissione dei mezzi istruttori

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti)
  2. B) note separate entro 4 giorni prima (se non c’è accordo tra le parti)

assunzione mezzi di prova (184 c.p.c.)

NO

giuramento c.t.u. (193 c.p.c.)

NO

precisazione delle conclusioni (189 c.p.c.)

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti)
  2. B) note separate entro 4 giorni prima (se non c’è accordo tra le parti)

* In ogni caso, le parti sono libere di depositare note separate entro il giorno di udienza. Il termine orario è un’ora dopo l’orario fissato per l’udienza (se l’udienza è fissata per le ore 9.30, il termine è per le ore 10.30).

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Udienza         Comparizione figurata            Modalità e termini*         prima comparizione

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti)
  2. B) termini sfalsati entro 4 giorni e entro 2 giorni prima (se non c’è accordo tra le parti e il convenuto si costituisce tempestivamente)
  3. C) note entro il giorno di udienza (se non c’è accordo tra le parti e il convenuto non si costituisce tempestivamente).

assunzione mezzi di prova/giuramento c.t.u.

NO

discussione conclusiva

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti)
  2. B) note separate entro 4 giorni prima (se c’è non accordo tra le parti)

* In ogni caso, le parti sono libere di depositare note separate entro il giorno di udienza. Il termine orario è un’ora dopo l’orario fissato per l’udienza (se l’udienza è fissata per le ore 9.30, il termine è per le ore 10.30)

RITO LAVORO

Udienza           Comparizione figurata             Modalità e termini*       discussione     (420 c.p.c.)

NO

assunzione mezzi di prova/giuramento c.t.u.

NO

Discussione (429 c.p.c.)

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti)
  2. B) note separate entro 4 giorni prima (se non c’è accordo tra le parti)

* In ogni caso, le parti sono libere di depositare note separate entro il giorno di udienza. Il termine orario è un’ora dopo l’orario fissato per l’udienza (se l’udienza è fissata per le ore 9.30, il termine è per le ore 10.30)

RITO CAUTELARE E RITO CAMERALE

Udienza               Comparizione figurata            Modalità e termini*            trattazione

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti)
  2. B) termini sfalsati entro 4 giorni e entro 2 giorni prima

(se non c’è accordo tra le parti e il convenuto si costituisce tempestivamente)

  1. C) note entro il giorno di udienza (se non c’è accordo tra le parti e il convenuto non si costituisce tempestivamente).

assunzione mezzi di prova/giuramento c.t.u.

NO

discussione conclusiva

  1. A) nota congiunta entro 4 giorni prima (se c’è accordo tra le parti
  2. B) note separate entro 4 giorni prima (se non c’è accordo tra le parti)

* In ogni caso, le parti sono libere di depositare note separate entro il giorno di udienza. Il termine orario è un’ora dopo l’orario fissato per l’udienza (se l’udienza è fissata per le ore 9.30, il termine è per le ore 10.30).

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