Rito abbreviato e utilizzo della querela ai fini probatori.

Nel rito abbreviato, condizionato all’escussione della persona offesa, la querela può essere utilizzata ai fini probatori?

Il contenuto della querela, una volta che si sia fatta richiesta di rito abbreviato, può essere utilizzato ai fini della decisione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che «Ai fini della decisione con il rito abbreviato può essere utilizzato anche il contenuto della denuncia – querela avendo l’imputato prestato il consenso, con la scelta del rito, all’utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. che siano stati legalmente compiuti o formati» (tribunale Napoli Nord, Sez. I, 12 settembre 2016, n. 1778).

Nel rito abbreviato devono essere posti a fondamento della decisione gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero senza che, alle parti, sia concessa la possibilità di sollevare questioni in ordine all’utilizzabilità; non rilevano né l’inutilizzabilità c.d. fisiologica della prova (coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio) né i casi di inutilizzabilità relativa previsti dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, «dovendo unicamente assumere rilievo le ipotesi di inutilizzabilità c.d. patologica, inerente agli aspetti processuali assunti contra legem e la cui inutilizzabilità è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento ma altresì in tutte le altre fasi del procedimento (cfr. Cass. pen., Sez. unite, 1 ottobre 1991, imp.S.)» (tribunale Firenze, Sez. I, 20 luglio 2017, n. 2413).

Nel rito abbreviato, inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 441 c.p.p. si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423 c.p.p. L’art. 442 c.p.p. specifica, altresì al comma 1-bis che: «ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, c.p.p. la documentazione di cui all’art. 419, comma 3, e le prove assunte all’udienza».

Nel giudizio ordinario la presenza della querela nel fascicolo del dibattimento «va verificata al fine di accertare la procedibilità, restando escluso che dal detto atto il giudice possa trarre elementi utili al vaglio probatorio» (Cass. pen., Sez. IV, n. 41193/2012). In deroga a tale principio generale la è stato precisato che: «In via eccezionale però, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell’imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero» (Cass. pen.,Sez. V, 11 novembre 2014 n. 46473. v. Art. 336 c.p.p., BELTRANI (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano Giuffrè, 2017, p. 1162).

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