Commenti diffamatori su piattaforma social: cosa fare.

Commenti diffamatori su piattaforma social: cosa fare.

Come difendersi dai commenti offensivi ricevuti online?

Hai lasciato la tua fidanzata ad un passo dal matrimonio. Ti sei accorto di non esserne più innamorato e, prima di commettere un errore irreparabile, hai deciso di raccontarle tutto. Lei, ovviamente, non l’ha presa bene e, un giorno, ti accusa su Facebook di averla tradita con una ragazza minorenne.

In questo articolo parleremo dei commenti diffamatori sulle piattaforme social: cosa fare? Cosa prevede la legge? Sicuramente, saprai che il mondo di internet nasconde parecchie insidie, tra queste il rischio di diventare un facile bersaglio di accuse infamanti. Peccato che i cosiddetti “leoni da tastiera” non sappiano che tali comportamenti possono avere dei risvolti penali molto seri. Inoltre, la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione ampiamente diffuso, come può essere un social network, arreca alla vittima una sofferenza meritevole di ristoro.

Ma non è tutto. Se qualche utente mostra di apprezzare particolarmente il contenuto del commento offensivo al punto da mettere un like oppure da condividerlo sul proprio profilo social rischia di incorrere nel concorso di persone nel reato ed essere rinviato al giudizio insieme al presunto responsabile della condotta diffamatoria. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di approfondire la questione.

Indice:

1 Commenti diffamatori sui social: è reato?

2 Commenti diffamatori su piattaforma social: cosa fare

3 Condividere e apprezzare i commenti diffamatori: è reato?

Commenti diffamatori sui social: è reato?

Scrivere post o commenti offensivi sui social network (Facebook, Instagram, Twitter per intenderci) può configurare il reato di diffamazione [1] che consiste nell’offendere la reputazione e l’onore altrui con più persone. Ti faccio un esempio.

Giuliana ha preso una multa per eccesso di velocità. Una volta tornata a casa, è talmente indignata che pubblica sul proprio profilo Facebook la fotografia del verbale di accertamento accompagnata da un post in cui accusa l’agente di polizia municipale di essere un drogato ancora in servizio.

Come puoi notare, l’esempio riporta un caso di diffamazione, in quanto Giuliana ha offeso pubblicamente un soggetto (peraltro, completamente ignaro della vicenda). Inoltre, quando la diffamazione è commessa sui social network, viene contestata anche l’aggravante del mezzo della pubblicità, in quanto l’offesa pubblicata su internet viene percepita da un numero indeterminato di persone.

Per la configurabilità del delitto in questione, quindi, è necessario che:

l’autore scriva un post oppure un commento dal contenuto offensivo;

l’offesa sia comunicata ad una pluralità di soggetti;

ci sia la consapevolezza di offendere la reputazione e l’onore di qualcun altro.

La diffamazione su internet, in quanto aggravata, è punita con una pena superiore, ossia con la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Infine, va precisato che non è importante se nel commento non è menzionato il nome o il cognome della vittima, ma è sufficiente che la stessa sia facilmente individuabile dalla comunità. In altre parole, basta che si capisca, in modo inequivocabile, a chi è rivolta l’offesa.

Commenti diffamatori su piattaforma social: cosa fare

A questo punto, ti è chiaro che il reato di diffamazione sui social si contraddistingue per la pluralità di persone in grado di percepire e comprendere l’offesa e che questa sia rivolta, in maniera cosciente e consapevole, alla reputazione di un soggetto assente. Ad esempio, scrivere il commento “Tizio è un delinquente” oppure “Caia è una donna di facili costumi” comporta in entrambi i casi un reato.

Ma come difendersi da un commento offensivo ricevuto su un social network? La prima cosa da fare è quella di sporgere una querela – entro tre mesi dalla conoscenza del fatto – presso le autorità (carabinieri, polizia postale o Procura della Repubblica).

Inoltre, è possibile chiedere al magistrato il sequestro preventivo della pagina del social network al fine di oscurare il sito ed evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

Ancora, la persona offesa può costituirsi parte civile nel processo e chiedere un risarcimento del danno patito. Naturalmente, per stabilire l’entità del ristoro, il giudice deve valutare la condotta lesiva tenuta dal presunto responsabile e le conseguenze negative che la stessa ha prodotto nella sfera professionale, morale e relazionale della vittima.

Condividere e apprezzare i commenti diffamatori: è reato?

Partiamo da un esempio.

Paolo pubblica sul proprio profilo Facebook una foto del compleanno del suo migliore amico Gianluca. L’ex moglie di quest’ultimo, però, legge il post e decide di scrivere il commento “Buon compleanno a Gianluca che non solo mi ha tradita ma non versa neppure il mantenimento ai suoi figli”. Un’amica della moglie, in segno di solidarietà, mette un bel like al commento.

Ebbene, in quest’altro esempio, è chiaro che il reato di diffamazione aggravata scatta sia per l’ex moglie di Gianluca sia per l’amica.

Pertanto, gli utenti che condividono un commento oppure un post dal contenuto offensivo (o comunque mostrano il proprio apprezzamento mediante il cosiddetto “Mi piace” oppure altre emoticon tipo il cuore, l’abbraccio e così via) possono incorrere nel concorso di persone nel reato di diffamazione. In pratica, rischiano di subire le stesse conseguenze dell’autore del post o del commento oltraggioso. Quindi, occhio a cosa si scrive o si condivide su internet perché si potrebbe essere rinviati a giudizio anche per un semplice like.

Note:

[1] Art. 595 cod.pen..

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