Testimone ritratta: è falsa testimonianza?

Ritrattazione del testimone falso, menzognero o reticente: come funziona la causa di non punibilità che premia il pentimento del teste bugiardo?

I testimoni possono essere decisivi all’interno di una vicenda processuale, soprattutto quando non si hanno altri mezzi di prova su cui contare. Si pensi a un delitto a cui solamente una persona ha assistito: è chiaro che, in un’ipotesi del genere, solo la testimonianza di quell’individuo può restituire al giudice la verità sui fatti accaduti. Proprio per l’importanza che assume la testimonianza all’interno di un giudizio, la legge punisce con la reclusione da due a sei anni chi, chiamato a deporre sul banco dei testimoni, dice il falso, nega il vero oppure non racconta tutto ciò che sa. Il teste falso può però rimediare ritrattando la propria deposizione. In questa ipotesi, cioè nel caso del testimone che ritratta, c’è falsa testimonianza?

La ritrattazione consente per l’appunto di evitare una condanna per falsa testimonianza, se però viene fatta entro determinati limiti di tempo. In altre parole, colui che ha dichiarato il falso pur avendo giurato di dire il vero può evitare una condanna per falsa testimonianza se torna sui propri passi e racconta la verità. La ritrattazione, però, deve avvenire prima che sia troppo tardi. Se l’argomento ti interessa, prenditi cinque minuti di tempo e prosegui nella lettura per sapere come funziona la ritrattazione della testimonianza falsa.

Indice:

1 Testimonianza: cos’è?

2 Quando è falsa testimonianza?

3 Falsa testimonianza: quando non è reato?

4 Ritrattazione falsa testimonianza: cos’è?

5 Testimonianza ritratta: c’è falsa testimonianza?

Testimonianza: cos’è?

La testimonianza è uno dei principali mezzi di prova all’interno del processo. Attraverso la testimonianza si porta in giudizio una persona che ha assistito direttamente ai fatti che sono oggetto del procedimento.

La testimonianza è importante tanto nel processo civile quanto in quello penale: in entrambi, il testimone può essere sentito su fatti utili per dimostrare le proprie ragioni. Il giudice è peraltro vincolato a credervi se non vi sono motivi per ritenere che la testimonianza sia falsa o inattendibile.

Quando è falsa testimonianza?

Il testimone è tenuto a rispondere secondo verità; in caso contrario, egli commette il reato di falsa testimonianza.

Per legge [1], è punito con la reclusione da due a sei anni chi, deponendo come testimone davanti all’autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

In pratica, la falsa testimonianza è il reato in cui incorre il teste falso, menzognero o reticente. Per legge, infatti, commette reato chi:

afferma il falso («Ho visto Tizio entrare nell’appartamento di Caio», ma in realtà il teste sa che non si trattava di Tizio);

nega il vero («Non ho visto nulla perché non ero presente», quando la verità è esattamente l’opposto);

tace («Non so, non ricordo», mentre il teste sa tutto).

Falsa testimonianza: quando non è reato?

Oltre che nell’ipotesi di ritrattazione (di cui parleremo a breve), mentire davanti a un giudice non comporta sempre il reato di falsa testimonianza.

Non tutte le menzogne rese dal testimone sono idonee ad integrare il reato di falsa testimonianza: secondo la Corte di Cassazione, le dichiarazioni false o reticenti devono essere pertinenti all’oggetto del procedimento, cioè ai fatti contestati all’imputato [2].

Tizio, testimone in un processo penale, racconta di essere stato a Milano anziché a Roma. Questa circostanza, se ininfluente a fini della decisione, non può essere considerata falsa testimonianza.

Esiste anche un altro caso in cui il testimone, pur non raccontando la verità, non commette falsa testimonianza: si tratta dell’ipotesi in cui non sappia di deporre il falso. Il reato di falsa testimonianza è infatti punito a titolo di dolo: è pertanto necessaria la volontà precisa di mentire.

Dunque, il teste che riferisce il falso credendo di dire il vero, non commette falsa testimonianza, in quanto non ha l’intenzione di mentire.

Ritrattazione falsa testimonianza: cos’è?

Il teste falso, menzognero o reticente può salvarsi dal reato di falsa testimonianza se ritratta la sua deposizione, cioè se si presenta nuovamente davanti al giudice dicendo, questa volta, la verità. Perché non scatti la falsa testimonianza, però, occorre che la ritrattazione avvenga entro un determinato limite di tempo.

Secondo la legge [3], il colpevole di falsa testimonianza non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

In pratica, il teste che ha dichiarato il falso in un processo penale può evitare di incorrere in reato se torna davanti al giudice a dire il vero entro la chiusura del dibattimento, cioè praticamente prima che l’avvocato tenga la propria arringa.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata una sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Testimonianza ritratta: c’è falsa testimonianza?

In effetti, ritrattare la propria precedente deposizione significa ammettere di avere dichiarato il falso e, quindi, autoincriminarsi anche quando nessuno sospetti nulla. La testimonianza ritratta dà quindi luogo a una falsa testimonianza?

La ritrattazione è una causa di non punibilità; ciò significa che, anche se in effetti è stato commesso un reato, questo non verrà punito. Si può affermare che con la ritrattazione l’ordinamento giuridico voglia offrire un’altra chance al teste falso e menzognero, concedendogli il perdono in virtù del suo pentimento.

Pertanto, in caso di testimonianza ritratta non c’è falsa testimonianza penalmente perseguibile; seppur il fatto è accaduto, la legge non punisce le dichiarazioni false che siano state “rivedute” successivamente dal teste che ha deciso di tornare sui suoi passi e di collaborare lealmente con la giustizia.

Note:

[1] Art. 372 cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 20656 del 28.05.2012.

[3] Art. 376 cod. Pen..

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