Chi può testimoniare nel processo penale?

Testimonianza: cos’è e come funziona? Cos’è la lista testi? Parenti e genitori possono deporre in tribunale?

Anche le persone meno esperte di diritto sanno che, durante un processo penale o civile, per dimostrare le proprie ragioni ci si può avvalere di determinati mezzi di prova, come ad esempio la testimonianza. Nel giudizio penale, il pubblico ministero che voglia dimostrare la responsabilità dell’imputato può avvalersi della deposizione delle persone che hanno assistito direttamente al crimine. Lo stesso può fare l’imputato, il quale può chiamare sul banco dei testimoni persone che possano provare la sua innocenza.

Chi può testimoniare nel processo penale? Contrariamente a quanto si possa pensare, le categorie di persone che non posso deporre davanti al giudice penale sono molto ridotte; ciò significa che praticamente tutti possono testimoniare, anche amici e parenti dell’imputato. Ovviamente, sarà il giudice a valutare l’attendibilità di colui che testimonia. Ciò che è importante è che vengano rispettate alcune semplici regole: ad esempio, nel processo penale la testimonianza indiretta è vietata ed è ammessa solo in casi eccezionali. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme chi può testimoniare nel processo penale.

Indice:

1 Testimonianza: cos’è?

2 Lista testi nel processo penale: cos’è?

3 Testimonianza: come funziona?

4 Testimonianza: obblighi e astensione

5 Chi può testimoniare nel giudizio penale?

Testimonianza: cos’è?

La testimonianza è il più classico mezzo di prova. In altre parole, la testimonianza è uno strumento con cui dimostrare un fatto importante per il giudizio.

Il testimone è una persona che è a conoscenza dei fatti oggetto del processo penale, ad esempio perché vi ha assistito.

Nel processo penale, la testimonianza può essere impiegata per dimostrare la colpevolezza oppure l’innocenza dell’imputato.

Lista testi nel processo penale: cos’è?

Nel processo penale, non possono essere introdotti testimoni a sorpresa, come invece lasciano credere i film e telefilm americani. Secondo la legge, le parti che intendono avvalersi di testimoni, periti e consulenti tecnici devono depositare, nella cancelleria del giudice competente, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, una lista ove si chiede al giudice l’ammissione di questi mezzi di prova [1].

In pratica, sia il pm che l’avvocato difensore devono anticipare i nominativi delle persone che intendono sentire in qualità di testimoni, non potendo presentarli “a sorpresa” davanti al giudice.

Testimonianza: come funziona?

La testimonianza consiste nel racconto inerente a fatti che costituiscono oggetto di prova, cioè che riguarda le responsabilità dell’imputato.

Chi siede al banco dei testimoni ha l’obbligo di rispondere secondo verità, pena il reato di falsa testimonianza.

Il testimone è sentito mediante esame incrociato: viene cioè sottoposto prima alle domande della parte che l’ha citato (pubblico ministero o difesa dell’imputato, ad esempio) e poi a quelle delle altre parti; infine, nuovamente dalla parte che l’ha voluto nel processo.

La testimonianza può vertere solo sui fatti oggetto del procedimento e solo se appresi direttamente: è vietata la testimonianza indiretta, cioè quella che fa riferimento ad altre persone («Non ho visto cosa è successo, ma Tizio mi ha detto che…») [2]. In questo caso, se necessario, verrà chiamato a deporre colui che ha assistito direttamente ai fatti.

Testimonianza: obblighi e astensione

Abbiamo detto che il testimone può deporre solo su circostanze precise, inerenti al fatto costituente reato, sempre che vi abbia assistito direttamente; non può deporre sulla moralità dell’imputato (salvo eccezioni) o sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [3].

La testimonianza è obbligatoria per chi viene citato. Tuttavia, è data facoltà di astensione ai prossimi congiunti dell’imputato [4], a meno che questi ultimi non siano le persone offese che hanno sporto denuncia o querela.

Inoltre, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione (segreto professionale) le seguenti categorie:

i ministri di confessioni religiose;

gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

i medici, i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

tutti gli esercenti altre professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [5].

Per un esempio concreto di operatività del segreto professionale, si legga l’articolo “Posso dire tutto allo psicologo?“.

Hanno altresì obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (segreto d’ufficio) i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [6]. Gli stessi devono astenersi nel caso di fatti coperti dal segreto di Stato [7].

Chi può testimoniare nel giudizio penale?

Da quanto detto sinora, si evince che praticamente tutti possono testimoniare nel processo penale, perfino i parenti più stretti dell’imputato e il coniuge. Questi ultimi, infatti, hanno il diritto ma non il dovere di astenersi, potendo quindi decidere di sottoporsi alla testimonianza.

Per la precisione, la legge afferma che I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre, a meno che essi non hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

Hanno inoltre facoltà di astenersi coloro che possono opporre il segreto professionale, così come visto nel paragrafo precedente.

Non possono invece testimoniare, essendovi un divieto assoluto, coloro che sono vincolati dal segreto d’ufficio, dal segreto di Stato e, infine, non possono testimoniare i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna.

Note:

[1] Art. 468 cod. proc. pen.

[2] Art. 195 cod. proc. pen.

[3] Art. 198 cod. proc. pen.

[4] Art. 199 cod. proc. pen.

[5] Art. 200 cod. proc. pen.

[6] Art. 201 cod. proc. pen.

[7] Art. 202 cod. proc. pen..

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