Indennità di accompagnamento: ricorso se l’Inps nega l’invalidità e il diritto alle prestazioni assistenziali del disabile.
L’Inps ha negato l’esistenza della disabilità oppure, pur accertando l’invalidità, non ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento. Come fare? È possibile contestare il verbale di accertamento dell’Inps e presentare ricorso per ottenere l’accompagnamento del disabile.
Vediamo come e quando si può ricorrere in Tribunale ai fini dell’accertamento dell’invalidità e del diritto alle relative prestazioni previdenziali e assistenziali.
Indice:
1 Accompagnamento: chi ne ha diritto
2 Se l’Inps nega l’invalidità o il diritto all’accompagnamento
3 Ricorso accompagnamento disabile: termini
4 Accertamento tecnico preventivo accompagnamento: come funziona
5 Accertamento tecnico preventivo: giudizio di merito
6 Accertamento tecnico preventivo: omologa
7 Ricorso per accompagnamento disabile: costi.
Accompagnamento: chi ne ha diritto
L’indennità di accompagnamento spetta al cittadino italiano o straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza o extracomunitario con permesso di soggiorno che si trovi nelle seguenti condizioni:
totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Se sussistono i requisiti sanitari e amministrativi, l’Inps corrisponde l’indennità di accompagnamento (per il 2018 pari ad euro 516,35) per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
Se l’Inps nega l’invalidità o il diritto all’accompagnamento
Contro i provvedimenti dell’Inps che non riconoscano l’invalidità civile, la cecità, la sordità e, in generale, gli handicap e la disabilità, oppure contro i verbali della commissione medica che, pur accertando l’invalidità, non riconoscano l’indennità di accompagnamento, è possibile presentare ricorso al giudice.
Lo strumento da utilizzare prima di intraprendere la causa è il cosiddetto accertamento tecnico preventivo, attraverso il quale far accertare, tramite consulenza tecnica di un medico nominato dal giudice i presupposti dell’invalidità e il diritto alle prestazioni assistenziali.
L’accertamento tecnico preventivo è obbligatorio, in quanto condizione di procedibilità prevista dalla legge per ottenere riconoscimento giudiziale dei diritti in materia di invalidità.
Ricorso accompagnamento disabile: termini
Il ricorso per l’accertamento dell’invalidità e del diritto all’indennità di accompagnamento deve essere presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Una volta decorso tale termine, è preclusa la contestazione del giudizio dell’Inps, ma è possibile presentare solo una nuova domanda amministrativa.
Accertamento tecnico preventivo accompagnamento: come funziona
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari necessari per ottenere l’accompagnamento, deve essere depositato in Tribunale, tramite l’assistenza di un avvocato. Il Tribunale competente è quello del luogo in cui risiede il soggetto interessato.
L’istanza di accertamento tecnico preventivo è atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dispone la notifica all’Inps del ricorso insieme al decreto di fissazione dell’udienza.
L’Inps si costituisce in giudizio tramite memoria redatta e sottoscritta dai funzionari amministrativi cui è affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di invalidità civile nella sola fase di accertamento preventivo del requisito sanitario.
Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il medico consulente tecnico d’ufficio (Ctu), conferendogli l’incarico di effettuare la visita medica sul ricorrente.
Il consulente tecnico d’ufficio, una volta effettuata la visita, trasmette la bozza di relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza. Le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Accertamento tecnico preventivo: giudizio di merito
In caso di contestazione delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, la parte deve depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio di merito (la causa vera e propria), specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio di merito è inappellabile.
Accertamento tecnico preventivo: omologa
In assenza di contestazioni alla Ctu il giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia, adotta il decreto di omologa dell’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Ctu e provvede sulle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato all’Inps che, in caso di accertamento sanitario favorevole al ricorrente, e a seguito della verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, deve provvedere al pagamento dell’indennità di accompagnamento entro 120 giorni dalla notifica.
Il decreto è inoppugnabile e non modificabile; contro di esso non è proponibile neppure con ricorso straordinario in Cassazione, dato che le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza [1], il ricorso straordinario per cassazione, è possibile solo per impugnare la statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.
Ricorso per accompagnamento disabile: costi
Se il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 31.884,48, non è tenuto al versamento del contributo unificato.
Inoltre, se il reddito familiare è inferiore ai limiti di legge, il ricorrente, in caso di soccombenza, ha diritto all’esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari.
In caso di superamento della soglia sopra indicata, il contributo unificato è pari a 43 euro.
Note:
[1] Cass. sent. n. 16519/2016.