Per la Cassazione, ai fini della liquidazione del compenso all’avvocato di soggetti ammessi al gratuito patrocinio non occorre che lo stesso sia previsto dall’atto di transazione della lite
L’accordo transattivo non è di ostacolo al riconoscimento del compenso all’avvocato delle parti ammesse al patrocinio gratuito. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 15710/2021 (sotto allegata) che ha accolto la tesi dell’avvocato che si era visto respingere nei gradi precedenti il riconoscimento alle proprie spettanze. Vediamo perché.
La vicenda processuale
Un avvocato si rivolge al Tribunale ed espone di aver assistito due soggetti ammessi al patrocinio gratuito in una causa penale e che nel corso del procedimento i suoi assistiti e sono addivenuti a una transazione con i responsabili civili, in cui però non è stato contemplato il compenso per la sua assistenza legale. Chiede quindi la liquidazione delle sue spettanze, ma il presidente del Tribunale rigetta la sua istanza stante l’assenza nell’accordo transattivo del compenso dovuto al legale per l’attività svolta dalla rinuncia alla costituzione in giudizio. L’avvocato si oppone alla decisione e il Tribunale accoglie le sue doglianze, liquidando il suo compenso.
Spetta il compenso all’avvocato se la transazione non lo prevede?
Il Ministero della Giustizia nel ricorrere alla suprema corte di legittimità chiede la cassazione del provvedimento, lamentando l’inapplicabilità analogica dell’art. 134 del D.P.R n. 115/2002 e rilevando la correttezza delle conclusioni del Presidente del Tribunale per il quale il compenso doveva essere contemplato dall’accordo transattivo.
Compenso avvocato: non occorre che sia specificato nella transazione
La Cassazione però respinge il ricorso, perché la transazione della lite non è di ostacolo alla liquidazione del compenso dovuto all’avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
“In particolare, se è vero – come è vero – che ai sensi dell’art. 134 dpr, 2 co, n. 115/2002, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate e quindi anche per gli onorari e le spese dovute al difensore (art. 131, 4° com, lett. a Dpr n. 115/2002) – quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze. Non sembra dunque configurabile un onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire nell’accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario.”