Difficoltà di deambulazione e accompagnamento: Cassazione.

Nel caso di un soggetto che necessiti dell’ausilio di bastoni per camminare, non può essere ritenuta sussistente l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore richiesta dall’art. 1 legge n. 18/1980 per la concessione di un’indennità di accompagnamento.

Indice:

1 Per l’indennità di accompagnamento non basta la sola difficoltà di deambulazione

2 Diritto all’indennità di accompagnamento: cecità parziale

3 Indennità di accompagnamento, la sola invalidità non basta

4 L’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche durante i ricoveri.

5 Deambulazione e accompagnatore

Per l’indennità di accompagnamento non basta la sola difficoltà di deambulazione

L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’ indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (respinta, nella specie, la richiesta dell’uomo anziano dell’indennità di accompagnamento; irrilevante il fatto che l’uomo potesse muoversi dentro casa solo grazie ai cosiddetti ‘bastoni canadesi’).

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557

Diritto all’indennità di accompagnamento: cecità parziale

La cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 346 del 1989 (che ha dichiarato, “in parte qua”, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 18 del 1980), può costituire un fattore concorrente ad integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che, in presenza degli altri requisiti prescritti da quest’ultima legge (impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un’assistenza continua), attribuisce il diritto all’indennità di accompagnamento dalla stessa prevista.

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, n.26559

Ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall’art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l’impossibilità di deambulazione o l’incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché – nella valutazione di quest’ultimo requisito – il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un’incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n.20819

Indennità di accompagnamento, la sola invalidità non basta

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, l’art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l’importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute dei malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l’incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, n.19545

L’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche durante i ricoveri

Ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n. 18 del 1980 in favore dell’inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore.

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2016, n.7565

Deambulazione e accompagnatore

In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l’art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2015, n.15882

E’ concessa una indennità di accompagnamento non reversibile se il soggetto si trovi, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (esclusa, nella specie, l’indennità ad una donna incapace di riconoscere il denaro, atteso che pur costituendo un grave e rilevante limite, non configura la necessita di un’assistenza continua che legittima l’indennità di accompagnamento).

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2015, n.15883

Le condizioni previste dall’art. 1 legge n. 18/1980 (come modificato dall’art. 1, comma 2, legge n. 508/1988) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.

Ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l’art. 6 d.lg. n. 509/1988 (che ha aggiunto il comma 3 all’art. 2, legge n. 118/1971), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni 18 dall’art. 2, comma 2, legge n. 118/1971 nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2014, n.20825

In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l’art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2010, n.26092

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