Violenza sessuale sfioramento: ultime sentenze.

Sfioramento di zone non erogene; invasione della sfera sessuale; sfregamento sul corpo della vittima.

Indice :

1 Contatto fisico: soddisfacimento di istinti sessuali

2 Violenza sessuale: configurabilità

3 Violenza sessuale e soddisfazione erotica

4 Toccamenti nelle parti intime ed erogene

5 Invasione della sfera sessuale della vittima

6 Sfioramento con le labbra del viso

7 Sfioramento con le labbra del viso altrui

8 Sfioramento di parti erogene

9 Toccamenti non casuale dei glutei

10 Sfioramento del corpo della donna

11 Atti insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene

12 Sfioramento del seno.

Contatto fisico: soddisfacimento di istinti sessuali

La fattispecie criminosa della violenza sessuale deve ritenersi integrata da qualunque atto diretto a compromettere la libertà sessuale della persona mediante un contatto fisico volto al soddisfacimento di istinti sessuali. Rientrano, dunque, nel novero di tali atti i toccamenti, i palpeggiamenti, gli sfregamenti sulle parti sessuali della vittima, fra cui indubbiamente rientra il contatto con le zone intime, trattandosi di gesti indirizzati verso zone erogene del corpo umano.

(Nel caso di specie il fatto può essere inquadrato nell’ipotesi attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., in ragione del fatto che la vittima era una ragazza minore, ma a ridosso della maggiore età, in normali condizioni psico-fisiche, affiancata da amiche che chiesero subito aiuto e destinataria di attenzioni sessuali non particolarmente invasive.)

Tribunale Lecce, Sezione 1, Penale, Sentenza, 13/03/2019, n. 679

Violenza sessuale: configurabilità

In tema di violenza sessuale non è necessario che l’atto sessuale raggiunga le parti intime della vittima essendo sufficiente anche uno sfioramento di zone non erogene.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. II, 03/09/2018, n.3269

Violenza sessuale e soddisfazione erotica

Sussiste la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata e non tentata a fronte di toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima o comunque su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.

Tra l’altro, l’assenza di segni di violenza fisica o lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto de quo, dato che il dissenso della vittima può essere desunto da molteplici fattori, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato.

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della “minore gravità”, ex art. 609 bis, comma 3, c.p., non rileva la semplice assenza di un rapporto sessuale con penetrazione, in quanto è necessario valutare il fatto nella sua complessità (nel caso di specie si riteneva possibile riconoscere tale attenuante, atteso che la vittima era stata costretta a subire toccamenti sul sedere e a portare, sia pure per un istante, la propria mano sulle parti intime dell’imputato senza il suo consenso, ma il tutto si era risolto in una manciata di secondi e non aveva avuto conseguenze ulteriori).

Tribunale Genova, Sezione 2, Penale, Sentenza, 19/10/2016, n. 5242

Toccamenti nelle parti intime ed erogene

Sussiste il reato di violenza sessuale nella forma consumata e non tentata allorquando la condotta del soggetto agente si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima o comunque su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che l’agente consegua la soddisfazione erotica.

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della “minore gravità”, non rileva altresì la semplice assenza di un rapporto sessuale con penetrazione, occorrendo valutare il fatto nella sua complessità.

(Nella fattispecie la vittima era stata costretta a subire una limitazione della sua libertà personale in quanto le era stato impedito dall’imputato di uscire dall’abitacolo dell’auto e, nell’impossibilità di porre in essere qualsiasi forma di resistenza, aveva dovuto subire toccamenti nelle parti intime ed erogene senza il suo consenso, con conseguente configurabilità del reato de quo ed esclusione della circostanza attenuante della minore gravità).

Tribunale Genova, Sezione 2, Penale, Sentenza, 20/06/2016, n. 3513

Invasione della sfera sessuale della vittima

In ordine al reato di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali ricomprendere tutti gli atti che esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale della vittima. Ne deriva che in siffatta nozione devono essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto agente consegua la soddisfazione erotica.

Nella fattispecie non vi era dubbio alcuno in merito alla natura “sessuale” dei toccamenti in quanto questi avevano attinto la parte laterale del seno e, successivamente, i glutei della persona offesa. Tra l’altro, non si poteva valutare l’eventuale consenso della persona offesa in quanto minore, tenuto conto altresì che la condotta era stata posta in essere, certamente, con abuso dell’autorità derivante dal fatto che la minore era stata affidata all’imputato, maestro di musica, per ragioni di istruzione.

Tribunale Bari, Sezione 1, Penale, Sentenza, 10/03/2016, n. 950

Sfioramento con le labbra del viso

Integra il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che tra gli atti suscettibili di concretizzare tale reato possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, riguardanti zone erogene su persona non consenziente.

(Nel caso di specie, infatti, l’imputato con una scusa si introduceva in casa della persona offesa, che ivi si trovava da sola, le si avvicinava cercando di baciarla sulla bocca e, non riuscendovi poiché questa si tirava indietro, raggiungeva comunque un contatto fisico sulla guancia e nel contempo la toccava con le mani le braccia e le spalle).

Tribunale Campobasso, 09/01/2013, n.635

Sfioramento con le labbra del viso altrui

Integra il delitto di violenza sessuale anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che tra gli atti suscettibili di concretizzare il reato de quo possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, riguardanti zone erogene su persona non consenziente.

(Confermata la condanna nei confronti dell’imputato, il quale, prima aveva tentato di baciare sulla bocca una ragazza, e, poi, vista la sua resistenza, aveva appoggiato le labbra sulle guance della stessa: era evidente, infatti, che con la condotta posta in essere egli aveva invaso la sfera sessuale della vittima, costretta a subire, per la repentinità della azione, gli atti dall’imputato).

Cassazione penale sez. III, 26/09/2012, n.44480

Sfioramento di parti erogene

La limitazione nella determinazione della sessualità con invasione della sfera sessuale integra il reato di violenza sessuale anche se non vi sia un contatto tra gli organi genitali ma vi sia uno sfioramento di altre parti anatomiche ed erogene.

Ufficio Indagini preliminari Napoli, 08/04/2011, n.1050

Toccamenti non casuale dei glutei

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale.

(In motivazione la Corte ha precisato che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso).

Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 13/07/2010, n. 27042

Sfioramento del corpo della donna

Erroneamente sono ritenute integrare solo il reato di ingiuria, anziché quello di violenza sessuale, le moleste “avances” poste in essere sul luogo di lavoro dall’imputato nei confronti di una collega, concretantesi in discorsi ed espressioni volgari, nello sfioramento del corpo della donna, nell’esibizione di fotografie oscene, trattandosi di comportamenti violativi non soltanto dell’onore e del decoro della vittima, ma anche della sua fisica sfera sessuale.

Ciò tenuto conto che l’ipotesi di violenza sessuale, nella sua configurazione attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., non richiede una particolare intrusività dell’azione, né il contatto con parti intime o spiccatamente erogene della vittima, essendo sufficienti artche un toccamento o uno sfregamento sul corpo della vittima o abbracci, accompagnati da evidente concupiscenza, che, per le modalità con cui siano portati, sorprendano la sfera di vigilanza e di libera determinazione della vittima medesima.

Cassazione penale sez. V, 17/05/2006, n.23723

Atti insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene

Integra il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che tra gli atti suscettibili di integrare tale delitto possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente (come, ad es. palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca).

Cassazione penale sez. III, 15/11/2005, n.549

Sfioramento del seno

In tema di violenza sessuale deve ritenersi integrare gli atti sessuali previsti dall’art. 609 bis qualsiasi atto anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente, atteso che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma ricomprendere anche quelle ritenute dalla scienza, non solo medica, ma anche psicologica ed antropologico sociologica, erogene, ovvero tali da dimostrare l’istinto sessuale.

(Nella specie sono stati ritenuti atti sessuali baci ripetuti sul mento, sul collo e sulle braccia, con sfioramento del seno).

Tribunale Trani, 15/04/2004

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