Tfr divorzio: ultime sentenze.

Tfr divorzio: ultime sentenze.

Leggi le ultime sentenze su: quota del trattamento di fine rapporto; diritto alla corresponsione di quota del Tfr; proposizione della domanda di divorzio; percezione del trattamento da parte del coniuge obbligato; diritto dell’ex coniuge ad una quota della indennità per il servizio già prestato.

Indice:

1 Diritto dell’ex alla quota di Tfr del coniuge

2 Diritto dell’ex moglie alla quota di Tfr del marito

3 Pretesa sul Tfr dell’ex coniuge

4 Tfr: cosa prevede la legge sul divorzio?

5 Quando non c’è il diritto alla quota del Tfr?

6 Quota del Tfr e instaurazione del giudizio di divorzio

7 Domanda di una quota di Tfr dell’ex coniuge

8 Il coniuge ha diritto al Tfr percepito durante il giudizio di divorzio?

9 Quota del Tfr: la sentenza di divorzio

10 Quota del trattamento di fine rapporto

11 Diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto

12 Percezione del trattamento da parte del coniuge obbligato

13 L’obbligo dell’ex coniuge

14 Diritto all’indennità di fine rapporto

15 Diritto al pagamento di parte del Tfr dell’ex coniuge

Diritto dell’ex alla quota di Tfr del coniuge

Ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 12 bis della legge divorzio è il momento nel quale matura il diritto all’indennità di fine rapporto e non quello, successivo, nel quale tale indennità viene concretamente erogata. Di conseguenza risulterà inapplicabile la disposizione citata tutte le volte in cui il diritto all’indennità di fine rapporto risulti essere maturato in data antecedente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio.

Tribunale Savona, 09/12/2020

Diritto dell’ex moglie alla quota di Tfr del marito

L’art. 12 bis della l. 898/1970, nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell’assegno divorzile, il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza, deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma comunque necessariamente dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo status e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4 della l. 898/1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda.

Tribunale Crotone, 07/09/2020, n.737

Pretesa sul Tfr dell’ex coniuge

Il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile esclude in radice qualsiasi pretesa sul Tfr dell’ex coniuge. Ad affermarlo è la Cassazione che spiega come il diritto a ottenere una quota del trattamento di fine rapporto erogato all’ex coniuge non sussiste se viene negato il mantenimento, che di fatto ne costituisce il presupposto. La ricorrente, in sostanza, chiarisce la Corte, non avrebbe potuto spendere in modo utile, presso i giudici, alcuna domanda specifica sul Tfr dopo che le era stato negato il diritto al mantenimento.

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, n.12056

Tfr: cosa prevede la legge sul divorzio?

La legge sul divorzio dispone che il coniuge ha diritto alla quota del TFR anche se questo viene a maturare dopo la sentenza; ciò significa che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato.

Tribunale Bari sez. I, 27/05/2020, n.10

Quando non c’è il diritto alla quota del Tfr?

Il diritto alla corresponsione di quota del TFR può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo “status” e con la possibilità, ai sensi dell’ art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda), con la conseguenza che il diritto medesimo non viene ad esistenza ove l’indennità di fine rapporto sia maturata in capo al marito in epoca precedente rispetto all’instaurazione del giudizio di divorzio.

Tribunale Savona, 11/09/2019, n.796

Quota del Tfr e instaurazione del giudizio di divorzio

Il diritto alla corresponsione di quota del Tfr può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo “status” e con la possibilità, ai sensi dell’ art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda), con la conseguenza che il diritto medesimo non viene ad esistenza ove l’indennità di fine rapporto sia maturata in capo al marito in epoca precedente rispetto all’instaurazione del giudizio di divorzio.

Tribunale Savona, 11/09/2019, n.796

Domanda di una quota di Tfr dell’ex coniuge

In tema di divorzio, il venir meno del diritto alla percezione dell’assegno divorzile comporta il rigetto della domanda riconvenzionale della ex moglie formulata ai sensi dell’art.12 bis L.898/70, essendo la titolarità dell’assegno in questione uno degli indefettibili requisiti a fondamento della domanda.

Tribunale Roma sez. I, 24/01/2017, n.1305

Il coniuge ha diritto al Tfr percepito durante il giudizio di divorzio?

In tema di divorzio, il diritto alla quota del t.f.r., di cui all’art. 12 bis l. 10 dicembre 1970 n. 898, sorge anche se l’indennità spettante all’altro coniuge sia maturata o percepita nel corso della procedura di divorzio.

Pur tuttavia, atteso che la norma presuppone l’avvenuta pronuncia di una sentenza di divorzio passata in giudicato con previsione di un assegno ai sensi dell’art. 5 l. n. 898/1970, nelle more del giudizio di divorzio non può essere proposta domanda di attribuzione della quota, potendo il coniuge astrattamente avente diritto proporre solo azioni cautelari.

Il diritto alla quota sorge infatti dopo il passaggio in giudicato della sentenza attributiva di un assegno anche se ha ad oggetto le indennità percepite dopo la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Corte appello Salerno, 04/08/2016

Quota del Tfr: la sentenza di divorzio

L’espressione, contenuta nell’art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del t.f.r. anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il t.f.r. sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato.

Infatti, poiché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di t.f.r.

Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, n.12175

Quota del trattamento di fine rapporto

Il riconoscimento, in capo al coniuge divorziato, di una quota del trattamento di fine rapporto dell’altro è subordinato, ai sensi dell’art. 12- bis della l. n. 898 del 1970, alla maturazione del diritto alla citata indennità al momento della proposizione della domanda di divorzio, ovvero nel corso del relativo giudizio o, ancora, successivamente alla sentenza (nel qual caso, peraltro, è necessario che sia stato riconosciuto al coniuge il diritto a percepire un assegno di divorzio e che lo stesso non sia passato a nuove nozze).

 

Rimane, pertanto, escluso che il diritto de quo possa essere riconosciuto in relazione al t.f.r. maturato prima della separazione, ovvero nel corso del relativo giudizio.

Tribunale Ivrea, 06/05/2010, n.266

Diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto

In tema di divorzio, l’evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di Tfr, fondata sull’art. 12 bis l. 1° dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l’accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell’ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell’indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l’instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti; pertanto, diventando il relativo diritto attuale, quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell’ex coniuge, questi percepisce detta indennità, deve considerarsi tempestiva e non lesiva del diritto al contraddittorio la formulazione della predetta domanda nelle note di replica di cui il giudice istruttore abbia consentito il deposito, fissando un’udienza successiva dove controparte abbia avuto la possibilità di contraddire.

Cassazione civile sez. I, 14/11/2008, n.27233

Percezione del trattamento da parte del coniuge obbligato

In tema di divorzio, l’evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di Tfr, fondata sull’art. 12 bis l. 1° dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l’accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell’ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell’indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l’instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti; pertanto, diventando il relativo diritto attuale, quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell’ex coniuge, questi percepisce detta indennità, deve considerarsi tempestiva e non lesiva del diritto al contraddittorio la formulazione della predetta domanda nelle note di replica di cui il giudice istruttore abbia consentito il deposito, fissando un’udienza successiva dove controparte abbia avuto la possibilità di contraddire.

Cassazione civile sez. I, 14/11/2008, n.27233

L’obbligo dell’ex coniuge

L’obbligo dell’ex coniuge, previsto dall’art. 12 bis della legge sul divorzio, di corrispondere all’altro ex coniuge la quota, spettantegli per legge, del t.f.r. percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempiuto, rientra nell’asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius.

Cassazione civile sez. I, 07/03/2006, n.4867

Diritto all’indennità di fine rapporto

L’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge n. 74 del 1987, a norma del quale l’ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 della citata legge n. 898 ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell’indennità di fine rapporto “percepita” dall’altro coniuge “all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”, trova applicazione anche nella ipotesi di decesso dell’obbligato in costanza di rapporto, in quanto essa riguarda tutti i casi in cui il t.f.r. sia comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, senza che rilevi in contrario la circostanza che l’art. 2122 c.c. non indichi, tra gli aventi diritto alla indennità di fine rapporto (coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l’ex coniuge.

Ed infatti, la citata disposizione codicistica, anteriore alla entrata in vigore della legge sul divorzio, si limita a disciplinare l’attribuzione del t.f.r. in caso di morte del lavoratore, mentre l’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 si inserisce nel plesso normativo concernente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati, con la previsione della spettanza all’ex coniuge, nell’ambito dei principi solidaristici cui si ispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di una quota della pensione di reversibilità, di una quota parte del t.f.r. dovuto all’altro ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva della sussistenza del suo diritto all’assegno divorzile ed a quella negativa del mancato passaggio a nuove nozze.

Ne consegue la irragionevolezza di una opzione ermeneutica che escluda il diritto dell’ex coniuge ad una quota della indennità per il servizio già prestato, maturata dall’altro coniuge, per effetto di una circostanza accidentale, quale il decesso di quest’ultimo in costanza del rapporto di lavoro.

Cassazione civile sez. I, 10/01/2005, n.285

Diritto al pagamento di parte del Tfr dell’ex coniuge

L’art. 40 c.p.c., come novellato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi.

Nessun rapporto di conseguenzialità è – ad un tal riguardo – ravvisabile fra la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno divorzile, soggetta al rito camerale previsto dalla l. 1 dicembre 1970 n. 898, e la domanda di riconoscimento del diritto a una quota del trattamento di fine rapporto proposta sulla base di una scrittura privata sottoscritta dalle parti prima del divorzio, non essendo questa connessa con la domanda di liquidazione dell’assegno divorzile, la cui percezione costituisce una condizione necessaria solo se il diritto al pagamento di parte del t.f.r. dell’ex coniuge sia fondato sull’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.

Cassazione civile sez. I, 30/08/2004, n.17404

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