Superbonus 110%: cosa cambia con il decreto semplificazioni

Il decreto semplificazioni 2021 modifica la disciplina del Superbonus 110% intervenendo su aspetti sostanziali e procedurali della misura

Il decreto semplificazioni 2021DL n. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31.05.2021 reca le disposizioni sulla “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” Una delle novità di maggiore rilievo del decreto, è rappresentata dalle modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio n. n. 34/2020, che disciplina il superbonus 110%.

Con il DL semplificazioni arrivano infatti ulteriori modifiche alla disciplina del Superbonus dopo quelle apportate dal decreto agosto n. 104/2020, dalla legge di bilancio 2021 n. 178/2020 e dal decreto legge del n. 59/2020.

Quest’ultimo intervento, messo in atto dal DL semplificazioni ha la finalità di ampliare la sfera dei beneficiari e rendere più semplice l’accesso alla misura.

Superbonus 110% più esteso

Il nuovo Decreto Legge n. 77/2021 modifica la disciplina del Superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in diversi punti, vediamoli insieme.

Superbonus anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione”.

Con questa modifica gli interventi finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone che hanno superato i 65 anni di età, rientrano nel superbonus se trainati da almeno uno degli interventi principali previsti dal comma 1 dell’art. 119, purché non già richiesti dal comma 2.

Superbonus anche per case di cura, caserme e ospedali

All’art. 119 dopo, dopo il comma 10 viene inserito il comma 10-bis, che in pratica fa dipendere i limiti di spesa per le unità immobiliare alla superficie totale dell’immobile. Il nuovo comma prevede infatti che: “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione”.

Con questa norma il limite di spesa legato alla superficie dell’immobile vale per i soggetti indicati dall’art. 119 comma 9 lettera d) bis, ovvero per:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il tutto a condizione che svolgano attività socio sanitaria e assistenziale e siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie B1 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme) B2 (Case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D4 (Case di cura ed ospedali con fine di lucro).

Accesso semplificato al Superbonus 110%

L’ultima modifica, che interviene sugli aspetti procedurali della misura, prevede la completa sostituzione del comma 13 ter dell’art. 119, al fine di semplificare l’accesso al Superbonus 110% attraverso le seguenti novità:

1) C.i.l.a. senza attestazione dello stato legittimo per le opere di manutenzione straordinaria

La nuova disposizione dispone che “Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella C.I.L.A. sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

2) Presentazione della C.I.L.A. senza attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3) Casi specifici di decadenza dal beneficio fiscale art. 49 DPR 380/2001

La disposizione successiva stabilisce invece in quali casi interviene la decadenza dal beneficio fiscale di cui all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:

  • “mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.”

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto”.

Con questo nuovo comma 13 ter si è cercato di risolvere il problema principale che fino a questo momento ha rallentato il ricorso al Superbonus, ossia l’accesso agli atti per verificare la conformità urbanistica-edilizia per quanto riguarda naturalmente le opere di manutenzione straordinaria.

Obiettivo per realizzare il quale si è deciso di agire su diversi fronti:

  • prima di tutto si è stabilito che tutti gli interventi che accedono al superbonus 110%, se non comportano demolizione e ricostruzione, sono considerati come manutenzione straordinaria;
  • poi che questi interventi potranno essere avviati previa presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui il tecnico non sarà più tenuto a verificare lo stato legittimo;
  • infine che in relazione a questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si verifica solo nei casi elencati, visti sopra.

 

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