Violenza sessuale: le domande che non si possono fare alla vittima.

Violenza sessuale: le domande che non si possono fare alla vittima.

Limiti al controinterrogatorio della vittima di stupro: il rispetto della dignità della donna passa attraverso il controllo delle domande necessarie a saggiarne l’attendibilità.

In un precedente articolo dal titolo “Quando non è stupro” abbiamo spiegato, tra le tante cose, che le dichiarazioni della vittima di violenza sessuale possono assumere valore di prova e fondare una condanna dell’imputato. Tuttavia, il giudice, prima di prendere “per oro colato” ciò che la parte lesa afferma, deve saggiarne l’attendibilità. Lo farà verificando che le sue dichiarazioni non siano in contrasto con gli ulteriori elementi risultanti dal processo penale.

In questa indagine, il magistrato è tenuto comunque a rispettare la dignità e l’integrità personale della vittima. È corretto stanare eventuali incongruenze nel racconto di quest’ultima, ma bisogna anche evitare che il suo controinterrogatorio venga utilizzato come strumento per intimidirla o umiliarla nel tentativo di farla contraddire.

Esistono pertanto, in caso di processo penale per violenza sessuale, alcune domande che non si possono fare alla vittima. A evidenziare i limiti di tale indagine è stata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con una recente e interessante sentenza [1]. Di tanto parleremo qui di seguito.

Indice:

1 La testimonianza della vittima di violenza sessuale

2 Domande che si possono fare in caso di violenza sessuale

3 Domande che non si possono fare in caso di violenza sessuale.

La testimonianza della vittima di violenza sessuale

Come ha più volte chiarito la Cassazione [2], può bastare anche solo la testimonianza della donna per giungere a una condanna per stupro. Ma siccome la sussistenza di un «ragionevole dubbio» può determinare l’assoluzione dell’indagato, la credibilità del racconto fornito dalla vittima è fondamentale. Ecco perché si tende sempre a metterla alla prova con domande scomode e dolorose. Ma da qui può derivare il secondo “abuso” ai danni della donna che, proprio per timore di un processo penale fin troppo “invasivo”, potrebbe essere portata a non denunciare.

Di norma, le domande al testimone vengono fatte dal giudice, dall’accusa e dalla difesa dell’imputato. In quest’ultimo caso, si parla di «controinterrogatorio». Ed è proprio questo il più temibile perché tende ad essere il più impertinente.

Il giudice, però, ha facoltà di decidere quali domande ammettere e quali no.

Domande che si possono fare in caso di violenza sessuale

Ecco allora alcuni esempi di domande ammesse durante il processo: «Prima di avere il rapporto sessuale vi siete scambiati effusioni consensuali e reciproche?»; «C’è stata violenza sulle mascelle per farti aprire la bocca?»; «Aveva bevuto prima di essere stata violentata?».

Domande che non si possono fare in caso di violenza sessuale

Ecco invece alcuni esempi di domande non ammesse: «È la prima volta che è stata violentata nella sua vita?»; «Gli ha mai detto che voleva fare sesso con lui?»; «Che abiti indossava quella sera?».

Riferimenti alla biancheria intima utilizzata, alla bisessualità, a rapporti occasionali sono stati ritenuti, dalla Corte dei Diritti dell’Uomo, come inappropriati e inutili nell’esame dei fatti e nella soluzione del caso. È vero – osservano i giudici di Strasburgo – che la questione della credibilità della donna è fondamentale, ma i riferimenti alle scelte sentimentali o di abbigliamento sono del tutto fuori luogo e in grado di causare una vittimizzazione secondaria.

 

Il linguaggio e gli argomenti utilizzati durante l’interrogatorio della vittima non possono riprodurre stereotipi sessisti che esistono nella società italiana e che mettono a rischio la protezione effettiva dei diritti delle vittime.

Come chiarito dalla Cedu, nei processi relativi al reato di violenza sessuale, gli Stati hanno degli obblighi di protezione delle presunte vittime. Certo – scrive la Corte – i giudici devono potersi esprimere liberamente perché ciò è una manifestazione del potere di discrezionalità proprio dei magistrati, ma questo è limitato dall’obbligo di proteggere la vittima e la vita privata di tutte le parti del processo.

Note:

[1] Cedu sent. n. 5671/16.

[2] Cass. sent. n. 29725/2013.

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