La polizia può fare una foto a un’auto in divieto di sosta?

Multa per divieto di sosta con fotografia fatta dal telefono dell’agente dei vigili urbani: il verbale può arrivare a casa?

Un nostro lettore ci scrive per chiedere se sia regolare l’operato di un vigile il quale, avendolo visto parcheggiato in prossimità di un divieto di sosta, gli ha fatto una foto col proprio cellulare. Alla richiesta di chiarimenti presentata dall’automobilista, l’agente gli ha anticipato che quello non era che il primo atto di constatazione dell’illecito e che, ad esso, sarebbe seguita una multa. Multa che gli sarebbe stata consegnata a casa. Il nostro lettore si domanda pertanto se tale modalità sia contemplata dalla legge e cosa preveda, a riguardo, il Codice della strada. La polizia può fare una foto a un’auto in divieto di sosta? È possibile fare ricorso? Ecco alcune importanti questioni da sapere sul punto.

Partiamo da un concetto abbastanza scontato: il vigile non ha bisogno di fare una foto all’auto in divieto; gli basta compilare il verbale. E ciò perché la sua attestazione, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale, fa piena prova e pubblica fede: significa cioè che non può essere sconfessata dal cittadino il quale, per dimostrare che la dichiarazione del poliziotto è falsa, dovrebbe intraprendere un apposito processo civile chiamato «querela di falso» e lì fornire le rigorose prove dell’errore o della malafede dell’agente. Cosa tutt’altro che semplice.

Il poliziotto però ben potrebbe fare la fotografia all’auto in divieto di sosta con il proprio telefono solo per ricordare gli estremi della targa e del veicolo, in modo da compilare il verbale in un secondo momento, ad esempio presso l’ufficio. Sul punto, si ricorda che, se anche è vero che il Codice della strada ponga come regola quella della «contestazione immediata» dell’infrazione stradale, il divieto di sosta costituisce un’eccezione. Quindi, ben può il vigile verbalizzare l’illecito in un secondo momento e poi spedirlo a casa del proprietario del veicolo che ne risulti intestatario secondo i registri del Pra. In questi casi, il verbale riporterà la seguente dicitura: «la contestazione non è potuta avvenire immediatamente perché al momento della violazione erano assenti il conducente ed il proprietario».

Si tenga peraltro conto che non è obbligatorio lasciare sul parabrezza del veicolo in divieto la multa. Tale foglio non è che un preavviso che può ben essere omesso, tant’è che – come appena detto – la legge prevede l’obbligo di spedire il verbale a casa del titolare del mezzo. Ed è proprio dal momento della notifica della contravvenzione che decorre il termine di 60 giorni per pagare ed il termine di 30 giorni o di 60 per fare ricorso rispettivamente al giudice di pace o al Prefetto.

Dunque, è legittima la multa notificata a casa dell’automobilista ed effettuata dall’agente con una foto scattata dal proprio cellulare. Resta comunque l’obbligo di spedire il verbale entro 90 giorni dalla violazione (fa fede il timbro postale che attesta la data di invio della raccomandata e non la data di consegna della stessa al destinatario).

Non in ultimo bisogna ricordare che la legge consente oggi alla polizia municipale, nelle strade in cui è presente l’apposita segnaletica di avviso, di effettuare le multe per divieto di sosta tramite riprese video. In questi casi, una telecamera montata sull’auto della polizia percorre il margine dei marciapiedi filmando le targhe dei trasgressori; poi, a casa di questi ultimi, viene spedito il relativo verbale.

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