Videosorveglianza in condominio: quali regole?

Le condizioni per installare le telecamere di sorveglianza sulle parti comuni e lungo il perimetro dell’edificio: normativa sulla privacy e maggioranza necessaria.

Nel palazzo in cui abiti, alcuni condomini vorrebbero installare un sistema di videosorveglianza con telecamere, per sorvegliare meglio la proprietà. Qualcuno, però, è intenzionato ad opporsi perché teme violazioni della privacy. Quali sono le regole per la videosorveglianza in condominio?

Riprendere le parti comuni dell’edificio e osservare i movimenti di chi percorre scale, androni o cortili può comportare un’interferenza nella vita privata e si tratta di vedere quando tale sacrificio è ammesso e quando, invece, è vietato.

Le regole per la videosorveglianza in condominio non riguardano soltanto l’aspetto della privacy ma anche quello della maggioranza occorrente in assemblea per poter deliberare i lavori. Una volta installato e messo in funzione l’impianto, occorre anche individuare le persone che dovranno gestirlo in modo da garantire un’adeguata sicurezza delle immagini riprese, evitando la loro divulgazione a soggetti non autorizzati.

Indice:

1 Videosorveglianza e norme sulla privacy

2 Videosorveglianza in condominio: quale maggioranza per l’approvazione?

3 Videosorveglianza illecita: quando è reato

4 Approfondimenti.

Videosorveglianza e norme sulla privacy

Il Codice civile [1] consente «l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse». Dunque, in via generale, l’installazione di telecamere è ammessa, purché riguardi le parti comuni – come il portone d’ingresso, i cortili, i parcheggi e i muri esterni – e non coinvolga aree di proprietà esclusiva di ciascun condomino.

In questi casi, c’è l’obbligo di esporre cartelli di avviso della presenza di telecamere. Inoltre, occorre ricordare che ai sensi della normativa sulla privacy [2] ogni sistema di videosorveglianza implica un trattamento dei dati personali dei soggetti – non preventivamente individuabili – che verranno ripresi, passando nel raggio di azione delle telecamere.

Quindi, i dati raccolti non potranno essere conservati per un periodo eccedente le finalità del trattamento (di norma, 24 ore o al massimo 48 ore) e andranno protetti con adeguate misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate.

In ogni caso, il condominio che ha installato un impianto di videosorveglianza deve provvedere alla nomina di un responsabile della privacy. Anche l’amministratore del condominio, se vi acconsente, potrà essere nominato dall’assemblea titolare o responsabile del trattamento dei dati personali.

Videosorveglianza in condominio: quale maggioranza per l’approvazione?

Per poter installare un impianto di videosorveglianza in condominio è necessaria una delibera assembleare di approvazione, con un numero di voti pari alla maggioranza dei condomini partecipanti all’assemblea che esprimano almeno la metà del valore dell’edificio secondo le tabelle millesimali [3].

Una recente sentenza del tribunale di Roma [4] ha ritenuto valida una delibera di approvazione della videosorveglianza sull’intero perimetro esterno del palazzo, in quanto «la scelta di rafforzare il sistema di tutela del complesso ben rientra tra i poteri dell’assemblea e non rileva che il sistema sia stato realizzato in più fasi» successive di completamento.

Al contrario, il singolo condomino può installare (ovviamente a sue spese) le telecamere per sorvegliare la sua proprietà esclusiva senza alcuna autorizzazione dell’assemblea, purché non riprenda le aree comuni o quelle di proprietà dei vicini. Egli dovrà, quindi, avere l’accortezza di posizionare le telecamere e i rispettivi angoli visuali in modo da controllare solo gli spazi di propria esclusiva appartenenza, senza poter allargare il raggio di ripresa alle aree comuni, nemmeno se le immagini non vengono registrate e memorizzate.

Videosorveglianza illecita: quando è reato

Il condominio, o il singolo condomino, che installa un sistema di videosorveglianza senza attenersi alle regole che abbiamo indicato può commettere il reato di interferenze illecite nella vita privata [5], punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni ed il risarcimento del danno morale cagionato alle persone abusivamente riprese.

Il reato di interferenze illecite nella vita privata sussiste quando «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora».

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che, nella videosorveglianza privata «al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite, l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi».

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