Oltraggio a pubblico ufficiale: ultime sentenze.

Leggi le ultime sentenze su: valutazioni dirette alla persona dei pubblici ufficiali e non all’operato; lieve entità; attenuanti.

Commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale chi pronuncia espressioni ripetute che indicano un senso di sfida nei confronti delle forze dell’ordine, in luoghi pubblici e in presenza di più persone. La presenza di più persone va provata, non può desumersi dal fatto che l’episodio si sia svolto sulla pubblica via.

Indice:

1 Oltraggio a pubblico ufficiale: la condotta estintiva

2 Offese agli agenti di polizia

3 Oltraggio a pubblico ufficiale: gli elementi materiali

4 Oltraggio a pubblico ufficiale: presupposti

5 Valutazione idoneità offensiva delle espressioni

6 Oltraggio a pubblico ufficiale: quando si configura?

7 Oltraggio pubblico ufficiale: quando va esclusa la lieve entità?

8 Oltraggio a pubblico ufficiale: luoghi aperti al pubblico

9 Contraddittorietà della prova e sentenza di assoluzione

10 Insulto non sentito da alcun passante: integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?

11 Oltraggio a pubblico ufficiale: occorre la presenza di più persone

12 Occorre provare la presenza di più persone?

13 Attenuanti generiche

14 Oltraggio a pubblico ufficiale: consumazione del reato

15 Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale

16 Luoghi aperti al pubblico: cella e ambienti penitenziari

Oltraggio a pubblico ufficiale: la condotta estintiva

Ai fini dell’estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è da considerarsi tempestiva la condotta di riparazione del danno effettuata dall’imputato nel corso del dibattimento.

Tribunale Cassino, 13/01/2021, n.1023

Offese agli agenti di polizia

Ai sensi dell’art. 393-bis c.p. non si applicano le disposizioni degli artt. 336 e ss. nel caso in cui il pubblico ufficiale “abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.

Tribunale Parma, 14/12/2020, n.1212

Oltraggio a pubblico ufficiale: gli elementi materiali

È integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale dalle farsi offensive rivolte dall’imputato nei confronti delle p.o. che siano nell’esercizio delle loro funzioni, in un luogo pubblico ed alla presenza di più persone. Tali situazioni di fatto ricorrono quando le frasi offensive siano rivolte a rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, in divisa e pertanto nel pieno esercizio delle loro funzioni, all’interno ovvero negli ambienti antistanti la caserma ed alla presenza di altri appartenenti all’arma nonché personale sanitario intervenuto.

Tribunale Lecce sez. II, 29/09/2020, n.969

Oltraggio a pubblico ufficiale: presupposti

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a P.U., di cui all’art. 341-bis c.p., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

Tribunale Lecce sez. II, 15/09/2020, n.887

Valutazione idoneità offensiva delle espressioni

Ai fini della valutazione in punto di idoneità offensiva delle espressioni utilizzate nei confronti del pubblico ufficiale, il Giudice non deve limitarsi a valutare il mero significato obiettivo delle parole, ma deve tenere conto anche dei criteri etico sociali comunemente condivisi e, soprattutto, della evoluzione del linguaggio nella società. Il delitto è a forma libera ed è integrato da una qualunque manifestazione offensiva, attiva o omissiva, esplicita o implicita, anche violenta o minacciosa, che rivesta valenza lesiva del prestigio del pubblico ufficiale.

Corte appello Lecce, 04/09/2020, n.539

Oltraggio a pubblico ufficiale: quando si configura?

Integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale esprimere in modo volgare con toni offensivi valutazioni dirette alla persona dei pubblici ufficiali e non all’operato degli stessi in luogo esposto al pubblico e alla presenza di terze persone.

(Nel caso di specie, dopo l’intervento di perquisizione e sequestro da parte dei carabinieri nell’abitazione dell’imputato quest’ultimo si affacciava dal balcone e urlava: “infami infami ancora qua state mi avete fatto questo bel regalo mi avete fatto cacciare 2000 € infami infami ”).

Tribunale Napoli sez. I, 06/11/2018

Oltraggio pubblico ufficiale: quando va esclusa la lieve entità?

Non è possibile ritenere la lieve entità del fatto nel reato di oltraggio pubblico ufficiale se le espressioni oltraggiose sono ripetute e sono indicative di un senso di sfida nei confronti delle forze dell’ordine. (Nel caso di specie, due marescialli di polizia procedevano al controllo in un locale per ordine pubblico e sanità e il titolare dello stesso alla presenza di più persone profferì va in dialetto le seguenti parole: “ascit a part e fore, stat’ semp cca a rompere o’cazz  iat miezza piazz a verè e tavolin” “ iate a ffa’ i bucchin”).

Tribunale Napoli sez. I, 26/11/2018, n.12160

Oltraggio a pubblico ufficiale: luoghi aperti al pubblico

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel possesso dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios (fattispecie relativa ad offese e minacce al Pubblico Ufficiale nell’infermeria della casa circondariale).

Cassazione penale sez. VI, 22/11/2018, n.6798

Contraddittorietà della prova e sentenza di assoluzione

In caso di contraddittorietà della prova il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. Parentesi nel caso di specie, si trattava del reato di oltraggio pubblico ufficiale laddove tre pubblici ufficiali affermavano di aver sentito la frase “siete dei ladri”in occasioni diverse).

Tribunale Napoli sez. I, 13/11/2018, n.11920

 

Insulto non sentito da alcun passante: integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la parolaccia nei confronti di due carabinieri ma non sentita da alcun passante non integra il reato.

Tribunale Napoli, 27/06/2018, n.5401

Oltraggio a pubblico ufficiale: occorre la presenza di più persone

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341-bis cod. pen. richiede per la sua integrazione che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, estremo quest’ultimo che deve essere provato non potendo essere affidato, quanto alla sua sussistenza, a valutazioni presuntive.

Cassazione penale sez. VI, 23/10/2018, n.52895

Occorre provare la presenza di più persone?

Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all’articolo 341-bis del cp, la presenza di più persone va provata e non può essere desunta dalla circostanza che i fatti si sono svolti sulla pubblica via. A precisarlo è la Cassazione che ha cancellato senza rinvio la sentenza di merito che, invece, aveva dato per scontata la pluralità di persone.

Nel caso specifico, il privato aveva offeso alcuni appartenenti alla polizia giudiziaria prima in un’isola ecologica comunale posta all’interno di un parcheggio e poi all’interno del comando dei carabinieri.

Cassazione penale sez. VI, 06/06/2018, n.29406

Attenuanti generiche

Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse dal giudice anche solo al fine di adeguare in concreto la pena al disvalore del fatto. (Nel caso di specie si trattava di minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale da parte di un soggetto fermato per un controllo a bordo di un ciclomotore che era incensurato).

Tribunale Napoli sez. I, 15/10/2018, n.11581

Oltraggio a pubblico ufficiale: consumazione del reato

Ai fini della consumazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341-bis c.p., il carcere, la cella e gli ambienti penitenziari devono essere considerati luoghi aperti al pubblico e non certo luoghi di privata dimora.

Tribunale Napoli sez. I, 03/10/2018, n.10910

Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale

Il reato di oltraggio, previsto dall’art.341-bis cod. pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Fattispecie in cui l’imputato, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare).

Cassazione penale sez. VI, 17/05/2018, n.39980

Luoghi aperti al pubblico: cella e ambienti penitenziari

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “ius excludendi alios”; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto.

(In motivazione la Corte ha aggiunto che, ai fini della qualificazione dell’ambiente come luogo aperto al pubblico, è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l’accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico).

Cassazione penale sez. VI, 15/05/2018, n.26028

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