Revisione scaduta: le multe.

Revisione scaduta: le multe.

Sottoporre i veicoli a controlli tecnici periodici è un obbligo di legge, la cui violazione è sanzionata dal Codice della strada.

La revisione degli autoveicoli, disciplinata sia dalla legislazione statale, più precisamente dal Codice della strada [1], sia dalle direttive dell’Unione Europea in materia di controllo tecnico dei veicoli a motore, ha come obiettivo quello di assicurare l’efficienza e la funzionalità dei mezzi nonché di garantire la sicurezza degli occupanti e quella degli altri utenti della strada. Si tratta di un controllo obbligatorio mediante il quale viene accertato che nei veicoli a motore e nei loro rimorchi sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Attraverso la revisione, quindi, si procede all’identificazione dei veicoli e si verificano ad esempio l’efficienza dell’impianto elettrico, dei dispositivi di frenatura, la carrozzeria, i pneumatici, le sospensioni e gli altri equipaggiamenti. La revisione, peraltro, va fatta periodicamente, nei tempi espressamente previsti dalla legge.

Pertanto, se si circola alla guida di un veicolo con la revisione scaduta, le multe che si applicano sono quelle previste per l’ipotesi in cui si circola con un veicolo che non è stato presentato alla prescritta revisione (omessa revisione). Se, invece, agli organi competenti si produce un’attestazione di revisione falsa, si è puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 431 euro a 1.734 euro. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa del ritiro della carta di circolazione.

Indice:

1 Quali sono i tempi prescritti per la revisione?

2 Dove e come si effettua la revisione

3 Quando è disposta la revisione singola di veicoli

4 Cosa succede se il veicolo non supera la revisione

5 Revisione scaduta/omessa revisione: quali sono le multe?

Quali sono i tempi prescritti per la revisione?

Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, la revisione deve essere disposta ogni quattro anni dopo la prima immatricolazione. Successivamente, si deve procedere a revisione con cadenza biennale.

I veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici devono essere sottoposti a revisione annuale.

Dove e come si effettua la revisione

La revisione viene effettuata presso gli uffici competenti del Dipartimento per i Trasporti Terrestri ovvero presso i centri di revisione autorizzati con apposito decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante tale tipo di controllo, oltre alle verifiche di cui si è detto in precedenza, vengono controllati anche i gas di scarico dei veicoli, indipendentemente se alimentati a benzina, diesel, a gas o a metano [2].

La periodicità del controllo dei gas di scarico coincide con quella della revisione. La verifica va fatta dopo 4 anni dalla data di immatricolazione per i veicoli nuovi; successivamente diventa biennale.

Al termine della revisione, viene rilasciata un’etichetta con scritto “regolare” che va applicata sulla carta di circolazione.

Il costo della revisione dei veicoli ha subìto un rincaro a seguito di un emendamento alla Legge di Bilancio 2021, per cui dal 30 gennaio 2021 ammonta a 79,02 euro e non più a 66,88 euro.

Quando è disposta la revisione singola di veicoli

La revisione di singoli veicoli viene ordinata dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, in qualsiasi momento, nel caso in cui dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento.

In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o i rimorchi hanno riportato gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, devono darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

Cosa succede se il veicolo non supera la revisione

Se il veicolo non supera la revisione può succedere che:

l’esito sia “ripetere”, per cui il mezzo può circolare per un mese ma nel frattempo bisogna eliminare le anomalie segnalate. Alla scadenza del predetto periodo, il veicolo va sottoposto nuovamente a revisione;

l’esito sia “sospeso dalla circolazione”, quindi, il veicolo può circolare esclusivamente in giornata a una velocità non superiore a 40 km/h per raggiungere un’officina per la riparazione nonché il giorno in cui viene fissata la nuova prova.

Revisione scaduta/omessa revisione: quali sono le multe?

L’articolo 80, comma 14, del Codice della strada prevede che chiunque circola con un veicolo che non è stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 euro a 695 euro. Questa sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione.

Il veicolo può circolare solo per recarsi presso un’officina autorizzata o presso gli uffici competenti del Dipartimento per i Trasporti Terrestri per la prescritta revisione.

Al di fuori di queste ipotesi, se si circola con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo compreso tra 2.002 euro e 8.009 euro. All’accertamento di detta violazione consegue la sanzione amministrativa del fermo amministrativo del mezzo per un periodo di 90 giorni.

Se le violazioni vengono reiterate si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

L’articolo 176, 18 comma, del Codice della strada prevede un caso specifico: quello del conducente che circola sulle autostrade con un veicolo non in regola con la revisione o che non l’ha superata con esito favorevole. In questa ipotesi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 euro a 695 euro. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.

Note:

[1] Art. 80 cod. strada.

[2] D. L. n. 05/2012.

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