Revoca assegno mantenimento ex moglie.

Come togliere gli alimenti all’ex moglie dopo la separazione o il divorzio: la regola fissata dalla Cassazione.

Non è vero che il mantenimento all’ex coniuge, riconosciuto dopo la separazione o il divorzio, dura necessariamente per tutta la vita. Una volta che il giudice ha accordato l’assegno mensile al coniuge economicamente più debole può sempre revocarlo. Certo, non è qualcosa che succede di frequente poiché esso mantiene pur sempre una funzione assistenziale e compensativa: è cioè rivolto a garantire l’autosufficienza economica di chi, non per sua colpa, è incapace di mantenersi da solo. Ma l’accertamento dell’esistenza del diritto può essere sempre rinnovato in qualsiasi momento al sopraggiungere di eventi nuovi. Quali sono questi «eventi nuovi» che possono consentire la richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento all’ex moglie (o, a seconda dei casi, all’ex marito)? Ve ne sono diversi. Proveremo ad elencarli e spiegarli qui di seguito. Sicché, chi si chiede come togliere gli alimenti all’ex coniuge, potrà trovare in queste indicazioni una valida guida legale.

Per semplice comodità ci riferiremo al caso – statisticamente più frequente – in cui obbligato a versare l’assegno sia il marito in favore dell’ex moglie, priva di reddito e di una propria autonomia economica.

Indice:

1 Revoca dell’assegno di mantenimento se la moglie non va a lavorare

2 Revoca del mantenimento per mutate condizioni economiche dell’ex moglie

3 Revoca del mantenimento per peggioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge.

Revoca dell’assegno di mantenimento se la moglie non va a lavorare

Al momento della separazione, il giudice riconosce il mantenimento per il solo fatto che vi sia una disparità economica tra i coniugi e l’incapacità, di uno dei due, almeno nel breve periodo, di acquisire una propria indipendenza.

In questa sede, il mantenimento mira a garantire lo stesso tenore di vita che il coniuge più debole aveva durante la convivenza; per cui l’importo di tale sostegno sarà proporzionato al reddito più elevato: maggiore è quest’ultimo, maggiore sarà l’assegno.

Questa proporzione si spezza quando si arriva al divorzio: l’assegno divorzile non deve più garantire lo stesso tenore di vita ma solo l’autosufficienza economica, un’autonomia che consenta di vivere con sufficiente decoro. Non ci deve essere più una relazione perfetta tra gli alimenti versati all’ex e il reddito del coniuge più agiato.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione [1], il mantenimento spetta solo al coniuge che, incolpevolmente, si trova nella condizione di non potersi mantenere. Il diritto all’assegno ruota tutto intorno a questo aspetto: l’eventuale colpa nella indisponibilità di risorse economiche.

Pertanto, secondo la stessa Cassazione [2], l’immediato riconoscimento del mantenimento non costituisce un esonero per la moglie, se in età ancora giovanile ed in possesso di un titolo di studio o di un diploma (ad esempio, quello di estetista), di cercare un’occupazione che le consenta di rendersi economicamente autonoma.

Dunque, se l’ex moglie sta in “panciolle” e non si dedica alla ricerca di un’occupazione, il marito può sempre chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento.

Revoca del mantenimento per mutate condizioni economiche dell’ex moglie

Il mutamento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno può determinare la revoca del mantenimento. Ciò succede, ad esempio, nel caso in cui quest’ultimo trovi un posto di lavoro, oppure ottenga il passaggio da un part-time a un full-time.

Questo aspetto potrebbe suggerire all’ex moglie di rifiutare eventuali proposte lavorative che la obbligherebbero a procurarsi da sé il reddito che prima le veniva offerto “gratuitamente” dall’ex. Ma così non è: il coniuge più povero si trova nella necessità di accettare l’offerta di lavoro poiché, diversamente, come anticipato nel precedente paragrafo, l’ex potrebbe muoversi per chiedere al giudice la revoca del mantenimento stesso. Sarebbe infatti questo un comportamento colpevole che giustificherebbe la cancellazione definitiva dell’assegno.

Lo stesso discorso può farsi nel caso di accettazione di un’eredità che possa garantire la disponibilità di una rendita mobiliare o immobiliare tale da assicurare l’autosufficienza economica.

Revoca del mantenimento per peggioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge

Un fattore che spesso incide sulla revoca, o più frequentemente sulla revisione, dell’assegno di mantenimento è collegato al mutamento delle condizioni economiche del coniuge obbligato. Se questi dovesse, per ragioni di salute, veder diminuire o perdere la propria capacità lavorativa (si pensi a un’invalidità), il giudice potrebbe rivisitare la propria precedente decisione sull’assegno di mantenimento. E così anche nel caso di sopravvenuta perdita del lavoro.

Si tenga tuttavia conto che la possibilità di disporre la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex moglie è sempre collegata a un previo provvedimento del tribunale: il coniuge obbligato non potrebbe cioè operare in autonomia, in assenza di una previa autorizzazione giudiziale. Diversamente, potrebbe essere incriminato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Note:

[1] Cass. S.U. sent. n. 18287/2018.

[2] Cass. ord. n. 14044/21 del 21.05.2021.

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