Il ricorso per cassazione nel processo penale.

Il ricorso per cassazione, disciplinato dagli artt. 606 e ss. c.p.p., rientra, come l’appello, tra gli ordinari mezzi di impugnazione delle sentenze.

Indice:

Motivi del ricorso in cassazione

Inammissibilità del ricorso in cassazione

Il ricorso per saltum in cassazione

Soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione

Il procedimento in cassazione

Le sentenze della corte di cassazione.

Motivi del ricorso in cassazione

Con il ricorso in cassazione possono essere fatti valere solo i vizi di legittimità della sentenza tassativamente elencati dalla legge.

Nel dettaglio, tale mezzo di impugnazione può essere proposto, ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale, solo per cinque ordini di motivi:

“esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri”;

“inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale”;

“inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza”;

“mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495, comma 2”;

“mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame”.

Reati di competenza del Giudice di pace

I motivi per i quali è possibile ricorrere in cassazione si riducono nel caso in cui si intenda impugnare le sentenze di appello pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace.

In tal caso, infatti, tale forma di impugnazione può essere proposta solo per i primi tre dei cinque motivi, visti sopra, che legittimano ordinariamente il ricorso in cassazione.

Inammissibilità del ricorso in cassazione

Il carattere tassativo dei motivi del ricorso comporta che lo stesso è inammissibile se proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge o manifestamente infondate. L’inammissibilità è decretata anche quando i motivi sono manifestamente infondati e per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello o non sia stato proposto ricorso per saltum.

Il ricorso per saltum in cassazione

Il ricorso per saltum, nel dettaglio, è previsto dall’articolo 569 del codice di procedura civile, rubricato “ricorso immediato in cassazione”, in forza del quale “La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione”.

Si tratta, insomma, della possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte suprema per impugnare le sentenze appellabili.

Il ricorso per saltum, tuttavia, si converte in appello se una delle altre parti ha proposto tale mezzo di impugnazione, salvo che “le parti che hanno proposto appello dichiarino tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione”. In quest’ultima ipotesi si verifica l’effetto contrario e, quindi, l’appello si converte in ricorso per cassazione con l’onere per le parti di “presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso” (art. 569 co. 2 c.p.p.).

Soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione

Ad eccezione delle ipotesi in cui il ricorso è promosso per soli fini civili (art. 622 c.p.p.), avverso i capi penali della sentenza possono proporre ricorso per cassazione l’imputato (art. 607 c.p.p.), il procuratore generale presso la corte di appello (art. 608 c. 1 c.p.p.) e il procuratore della Repubblica presso il tribunale (art. 608 c. 2 c.p.p.).

Il procedimento in cassazione

Gli atti preliminari

Una volta ricevuto il ricorso, il presidente della corte provvede ad assegnarlo a una delle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi dell’ordinamento giudiziario. Se rileva una causa di inammissibilità, lo assegna a una sezione apposita.

Se le questioni proposte sono di particolare importanza o se è necessario dirimere dei contrasti insorti tra decisioni delle singole sezioni, il presidente, su richiesta del procuratore generale o delle parti o d’ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite.

A questo punto viene fissata la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e viene designato il relatore. A provvedervi è il presidente di sezione o il presidente della corte se si tratta delle sezioni unite.

Infine, almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria dà avviso della stessa al procuratore generale e ai difensori, specificando se la decisione avverrà a seguito di udienza pubblica o di udienza svoltasi in camera di consiglio.

Il dibattimento

In dibattimento, si osservano le norme concernenti “la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione” previste per il giudizio di primo e secondo grado, in quanto applicabili (art. 614 c.p.p.).

Durante l’udienza, alla quale le parti possono comparire per mezzo dei loro difensori, il presidente provvede a controllare la regolarità del contraddittorio e degli avvisi e, successivamente, fa la relazione della causa anche per mezzo di un consigliere da lui delegato.

Conclusa la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato, nell’ordine indicato, espongono le rispettive difese. Non sono consentite repliche.

Va precisato che le parti private sono ammesse a comparire in udienza solo per mezzo dei propri difensori. Infatti, con il varo della legge 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n. 154) è stata disposta (con l’art. 1, comma 63) la modifica dell’art. 613, comma 1, con la soppressione dell’inciso “Salvo che la parte non vi provveda personalmente” relativamente alla sottoscrizione dell’atto di ricorso e delle memorie.

La sentenza

Subito dopo che è terminata l’udienza pubblica, la corte provvede alla deliberazione della sentenza in camera di consiglio, salvo differimenti dovuti alla molteplicità o alla complessità delle questioni da decidere (art. 615 c.p.p.).

Alla deliberazione segue immediatamente la pubblicazione della sentenza in udienza mediante lettura del dispositivo, previamente sottoscritto da parte del presidente (art. 615 co. 3 e 4 c.p.p.).

Conclusasi la deliberazione, si redige la motivazione della sentenza che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, viene “depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione” stessa (art. 617 c.p.p.).

Le sentenze della corte di cassazione

All’esito del procedimento, la corte di cassazione puà emettere diversi tipi di sentenza.

Sentenza di inammissibilità

Innanzitutto vi è la sentenza di inammissibilità, che è emanata, a seguito di procedimento in camera di consiglio, nei casi tassativamente previsti dal codice di procedura penale, quando vi è stata la violazione delle norme procedurali, quando  mancano i presupposti soggettivi per promuovere il ricorso, quando questo è proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge o manifestamente infondate, quando i motivi sono manifestamente infondati e per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (salvo quanto detto sopra).

Sentenza di rigetto

Se, all’esito del procedimento, la corte di cassazione ritiene che il ricorso che è stato proposto è infondato emana invece una sentenza di rigetto.

Sentenza di rettifica

Quando la sentenza impugnata contiene degli errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni dei testi di legge che non ne producono l’annullamento, la corte adotta sentenza di rettifica.

Lo stesso accade se si deve solo rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo e nei casi di legge più favorevole all’imputato qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Sentenza di annullamento senza rinvio

La corte può poi emanare sentenza di annullamento senza rinvio (oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge) nei casi elencati all’articolo 620 del codice di procedura penale, ovverosia:

se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o mancano le condizioni di procedibilità o perseguibilità;

se il reato non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che superano i poteri della giurisdizione;

se la decisione impugnata è data da un provvedimento non consentito dalla legge;

se la sentenza è nulla, a norma e nei limiti dell’art. 522 c.p.p., in relazione a un reato concorrente o è nulla, a norma e nei limiti dell’articolo 522 c.p.p., in relazione a un fatto nuovo;

se la condanna è stata pronunciata a seguito di errore di persona;

se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra precedente riguardante la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su una materia per la quale non è consentito l’appello;

se la corte ritiene di poter decidere, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.

Sentenza di annullamento con rinvio

Infine, quando non pronuncia l’annullamento senza rinvio, la corte di cassazione può emanare sentenza di annullamento con rinvio.

Questo tipo di pronuncia è disciplinata dall’articolo 623 del codice di procedura penale, che distingue tra diverse ipotesi:

è annullata un’ordinanza: in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

è annullata una sentenza di condanna per le questioni di nullità di cui art. 604 comma 1 c.p.p.: in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale: in questo caso il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari: in questo caso la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

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