Revoca permesso di soggiorno: Cassazione e Consiglio di Stato.

Perdita del permesso di soggiorno, reati di particolare gravità e sussistenza della famiglia in Italia.

Indice:

1 La perdita del posto di lavoro dello straniero non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno

2 Condanne penali e revoca del permesso di soggiorno

3 La revoca della misura di accoglienza e preavviso

4 Valutazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale

5 Espulsione immigrato

6 Formazione di una famiglia sul territorio italiano e revoca o diniego del permesso di soggiorno

7 Revoca delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo che ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari

8 Presupposti per la revoca del permesso per lungo soggiornanti

9 Reati di particolare gravità e revoca del permesso di soggiorno

10 Natura del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno

11 Presupposti revoca permesso di soggiorno

12 Giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno

13 Perdita del posto di lavoro e revoca del permesso di soggiorno

14 È revocabile il permesso di soggiorno concesso ai familiari di un soggiornante di lungo periodo che abbia ottenuto tale status sulla base di documenti falsi

La perdita del posto di lavoro dello straniero non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno

La perdita del posto di lavoro dello straniero non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti; il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.

Consiglio di Stato sez. III, 05/02/2021, n.1100

Condanne penali e revoca del permesso di soggiorno

Ai fini della legittimità della revoca del permesso per lungo soggiornanti è necessario che la stessa sia sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione che consideri anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, dovendo escludersi, in caso di condanne penali, l’operatività di ogni automatismo.

Consiglio di Stato sez. III, 14/01/2021, n.437

La revoca della misura di accoglienza e preavviso

E’ illegittima la revoca delle misure di accoglienza che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento per consentire allo straniero di interloquire sul piano procedimentale, considerate le gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali, senza poter invocare, a giustificazione dell’omessa partecipazione, un non meglio precisato allarme sociale a fronte di qualsivoglia condotta penalmente rilevante, anche quella di un modestissimo disvalore, che non integra ex se quelle ragioni di urgenza derogatorie rispetto alle normali garanzie partecipative.

Consiglio di Stato sez. III, 30/11/2020, n.7588

L’omissione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all’impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, n.25315

Valutazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale

Il provvedimento di revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo, deve essere effettuato attraverso una concreta valutazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Consiglio di Stato sez. III, 01/10/2020, n.5755

Espulsione immigrato

In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione.

Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo).

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, n.18788

Formazione di una famiglia sul territorio italiano e revoca o diniego del permesso di soggiorno

La formazione di una famiglia sul territorio italiano non rappresenta una garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano; in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento tuttavia offre, in via eccezionale, uno specifico strumento di tutela affidato al giudice specializzato dei minori.

Consiglio di Stato sez. III, 24/08/2020, n.5189

 

Revoca delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo che ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari

I richiedenti asilo possono beneficiare delle misure di accoglienza solo per il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’esame della domanda di protezione internazionale sicché, una volta che lo straniero ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’Autorità amministrativa deve disporre la cessazione delle misure di accoglienza di primo livello.

I richiedenti asilo possono beneficiare delle misure di accoglienza di primo livello solo per il tempo necessario per esaminare la domanda di protezione internazionale. Dunque, l’Autorità amministrativa deve disporre la cessazione della suddetta misura una volta che lo straniero abbia ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Consiglio di Stato sez. III, 05/08/2020, n.4948

Presupposti per la revoca del permesso per lungo soggiornanti

La revoca del permesso per lungo soggiornanti deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, motivato non solo dall’intervenuta condanna, ma da più elementi, in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.

Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2020, n.3961

Reati di particolare gravità e revoca del permesso di soggiorno

In caso di condanna per reati di particolare gravità, caratterizzati da un comportamento criminale intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, la formazione di una famiglia in Italia non può costituire uno scudo o una garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno.

Consiglio di Stato sez. III, 05/06/2020, n.3204

Una condanna penale per reato di violenza sessuale in danno di una ragazza che non ha ancora compiuto quattordici anni è del tutto incompatibile con i valori fondanti di libertà e di tutela della persona della Repubblica e con l’ulteriore permanenza dello straniero sul territorio nazionale, anche in caso di presenza di familiari in Italia.

Consiglio di Stato sez. III, 17/01/2020, n.162

Deve considerarsi legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è legittimo laddove sia motivato dal fatto che lo straniero sia stato condannato irrevocabilmente per i reati di contraffazione, alterazione o indebito uso di marchi o di segni distintivi di prodotti, senza che sia necessaria a tale scopo alcuna ulteriore motivazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.

Consiglio di Stato sez. III, 18/05/2020, n.3140

In caso di condanna dello straniero per il reato di estorsione, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui lo stesso risultava titolare, può essere revocato, atteso che la commissione di tale delitto denota il mancato perfezionamento del processo di integrazione dell’extracomunitario.

Consiglio di Stato sez. III, 08/03/2019, n.1604

La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano, esistendo comunque una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza.

Consiglio di Stato sez. III, 27/11/2018, n.6700

Natura del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno

Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno consiste in un è atto costitutivo, o al più, in mancanza di margini di discrezionalità in capo all’autorità amministrativa, atto di accertamento costitutivo.

Consiglio di Stato sez. II, 08/01/2020, n.151

Presupposti revoca permesso di soggiorno

Trova fondamento la revoca del permesso di soggiorno nel giudizio di pericolosità sociale enunciato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero; valutazione che deve tenere conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso.

Consiglio di Stato sez. III, 07/01/2020, n.123

Giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere.

Cassazione civile sez. I, 07/01/2020, n.109

 

Perdita del posto di lavoro e revoca del permesso di soggiorno

Affinché la presunzione di cui all’art. 22, comma 11 del d.lg. n. 286/1998 risulti giustificata occorre che nel periodo precedente, cioè in costanza del permesso di soggiorno per lavoro, un’attività lavorativa sia stata effettivamente svolta dallo straniero e abbia prodotto un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite — mediante l’apprendimento scolastico o mediante corsi di formazione — capacità lavorative (nel caso di specie, vi erano stati diversi periodi di disoccupazione nell’arco temporale del precedente permesso di soggiorno, considerati dall’Amministrazione e computati nel periodo annuale, fino a determinare la non spettanza di un ulteriore periodo di attesa di occupazione).

Consiglio di Stato sez. III, 30/08/2019, n.4355

È revocabile il permesso di soggiorno concesso ai familiari di un soggiornante di lungo periodo che abbia ottenuto tale status sulla base di documenti falsi

L’art. 16, § 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 2003/86/Ce del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che non osta alla possibilità che lo Stato membro interessato, in applicazione di tale disposizione, revochi il permesso di soggiorno ottenuto sulla base di documenti falsificati ai familiari di un cittadino di uno Stato terzo, indipendentemente dalla circostanza che costoro non fossero a conoscenza del carattere fraudolento di tali documenti. Peraltro, le autorità nazionali competenti, ai sensi dell’art. 17 della citata direttiva, dovranno prendere in debita considerazione anche la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, effettuando una preliminare valutazione di tutti gli interessi in gioco.

 

(Nel caso di specie, la Corte, adita ai sensi dell’art. 267 tfUe nell’ambito di una controversia sorta in merito ad alcune decisioni delle autorità olandesi aventi ad oggetto la revoca di permessi di soggiorno ai familiari di un soggetto che aveva ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo sulla base di attestazioni fraudolente che dimostravano la disponibilità di risorse economiche stabili e sufficienti ai sensi dell’art. 7, §1, lett. c) della citata direttiva, ha riconosciuto la piena legittimità della revoca dei permessi di soggiorno, e la loro compatibilità con l’art. 8 Cedu).

Corte giustizia UE sez. IV, 14/03/2019, n.557

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