Cid firmato dal conducente non proprietario: è valido?

Quando l’impresa di assicurazione può contestare il modulo di constatazione amichevole di incidente per assenza di sottoscrizione dell’intestatario del veicolo.

Hai avuto un incidente stradale. Il guidatore dell’altra autovettura coinvolta si è fermato e ti ha fornito i suoi dati e gli estremi della polizza assicurativa. Avete compilato insieme il modulo Cid, o Cai (constatazione amichevole di incidente) per descrivere la dinamica e lo avete sottoscritto entrambi. Ora, stai per inviarlo alla tua assicurazione, ma controllando meglio ti accorgi che il Cid è firmato dal conducente non proprietario del veicolo: è valido?

Devi sapere che il contenuto del modello vincola soltanto le parti, cioè i due conducenti che lo hanno compilato e sottoscritto, ma non l’assicurazione, cioè proprio il soggetto che dovrebbe pagare il risarcimento dei danni. Anche il giudice può non tenerne conto. Quindi, il valore probatorio del documento è piuttosto limitato e ha efficacia solo se non sorgono contestazioni.

Sul tema della validità del Cid firmato dal conducente non proprietario si è recentemente espressa la Corte di Cassazione [1] ed ha stabilito che il documento non ha valore confessorio, cioè di ammissione di responsabilità tale da vincolare l’assicurazione a pagare i danni: il suo contenuto è «liberamente apprezzabile» dal giudice che decide la causa.

Ma allora il modulo Cai non serve a nulla? Non è così: anzi, la sua efficacia pratica è notevole, soprattutto quando è firmato da entrambi i conducenti e non da uno solo. Rimane il fatto, che ora approfondiremo, della necessità della firma dei proprietari dei mezzi, nel caso in cui si debba andare in causa basandosi proprio sulle risultanze del Cid.

Indice:

1 Denuncia di sinistro con Cid: chi deve farla?

2 Che valore probatorio ha il Cid?

3 Cid firmato dal solo conducente: che succede?

4 Cid non firmato dal proprietario: è utilizzabile?

Denuncia di sinistro con Cid: chi deve farla?

In caso di incidente avvenuto tra veicoli a motore – che hanno l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, la cosiddetta polizza “Rc auto” – il Codice delle assicurazioni private [2] prevede che «i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione», utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, quello comunemente chiamato Cid o Cai.

Dal tenore della norma si evince chiaramente che il Cid deve essere firmato dal conducente se coincide con il proprietario, o altrimenti dal proprietario del veicolo assicurato. L’assenza di sottoscrizione del proprietario non renderebbe il documento valevole quale denuncia del sinistro; ma, come vedremo ora, può provare la responsabilità di chi ha causato l’incidente.

Che valore probatorio ha il Cid?

Quando il Cid è firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, si presume che il sinistro si sia verificato proprio nel modo descritto, e cioè – precisa la norma [3] – «nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

Questa presunzione non è assoluta e può essere superata dalla prova contraria, che deve fornire l’impresa di assicurazione, se dispone di elementi tali da far ritenere che l’incidente si sia verificato in maniera diversa o non sia avvenuto affatto.

Il Cid ha un valore probatorio pieno, che la legge [4] chiama «confessorio», cioè di ammissione delle rispettive responsabilità tra le parti coinvolte nel sinistro, soltanto se è sottoscritto anche dai proprietari dei mezzi e non solo dai conducenti.

Il motivo di questa disposizione, apparentemente strana, è che i proprietari dei veicoli assicurati assumono la qualità di “litisconsorti necessari” nella causa che il danneggiato potrà promuovere contro l’assicurazione: cioè devono essere messi in condizione di partecipare al giudizio e, dunque, vanno citati [5] in giudizio a cura del danneggiato stesso.

Cid firmato dal solo conducente: che succede?

Una volta stabilito che la legge impone la partecipazione al processo dei proprietari dei veicoli coinvolti, il conducente – che magari è colui che ha causato il sinistro e il conseguente danno – che fine fa in questa vicenda? Per il Codice di procedura civile [6] egli è solo un «litisconsorte facoltativo», cioè una parte eventuale, ma non necessaria ai fini della causa risarcitoria da intraprendere. Del resto, è l’assicurazione il normale “bersaglio” contro cui indirizzare le richieste di risarcimento, come prevede la legge per i danni a persone o cose ed anche ai passeggeri trasportati [7].

Il conducente può essere citato dal danneggiato o dall’assicurazione, oppure intervenire volontariamente, ma non esiste alcun obbligo poiché egli non è parte del contratto di assicurazione che è stato stipulato dal proprietario con la compagnia. Ovviamente, quando il proprietario e il conducente coincidono, le cose sono molto più semplici, perché prevale la prima qualità che assorbe la seconda anche per quanto riguarda il contenuto del Cid firmato dall’interessato.

Cid non firmato dal proprietario: è utilizzabile?

La giurisprudenza attribuisce un valore piuttosto limitato al Cid sottoscritto solo dal conducente e non anche dal proprietario: la dichiarazione confessoria resa dal primo ha efficacia soltanto nei confronti del secondo, nei loro rapporti interni, ma non verso l’impresa di assicurazione. Tecnicamente, si dice che il contenuto del Cid non è opponibile alla compagnia assicuratrice che lo contesta.

Ma le dichiarazioni contenute nel Cid non rimangono prive di valore: di fronte al giudice anche l’assicurazione è una parte processuale e, come ha ribadito più volte la Cassazione [8], ha il potere di «libero apprezzamento» delle risultanze della causa, tra le quali sono comprese anche quelle documentate nel modulo di constatazione amichevole che il danneggiato avrà prodotto in giudizio.

Il giudice potrà così recuperare il contenuto probatorio del Cid e assegnare la sua appropriata valenza nella decisione sull’attribuzione della responsabilità dell’incidente. Per cautelarsi dai rischi, rimane comunque buona regola far sottoscrivere il Cid non solo al conducente, ma anche al proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, prima di inviarlo alla compagnia assicuratrice.

Note:

[1] Cass. ord. n. 13718 del 19.05.2021.

[2] Art. 143 D.Lgs. n. 209/2005.

[3] Art. 143, co.2, D.Lgs. n. 209/2005.

[4] Art. 2733 Cod. civ.

[5] Art. 102 Cod. proc. civ.

[6] Art. 103 Cod. proc. civ.

[7] Artt. 141, 144 e 149 D.Lgs. n. 209/2005.

[8] Cass. S.U. n. 10311/2006, n. 3875/2014 e n. 4010/2018.

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