Furto di energia elettrica: se è apposta una calamita sul contatore per falsare i consumi si rischia di essere denunciati.
Cosa si rischia a posizionare un magnete sul contatore della luce? La risposta è stata fornita di recente dalla Cassazione [1].
Come molti già sapranno, la tecnica del magnete viene utilizzata per falsare i consumi dell’energia elettrica. Posizionando infatti la calamita sul contatore – almeno su quelli non di ultima generazione – gli “scatti” subiscono un drastico rallentamento. Insomma, in questo modo, è possibile consumare senza pagare la bolletta della luce o, comunque, pagando un importo minimo.
Ebbene, secondo la Cassazione, il magnete sul contatore della luce costituisce un comportamento che può rientrare nel reato di furto di energia elettrica. Ragion per cui si rischia una denuncia penale.
Ma non solo. In base alla sentenza citata in apertura, nel furto di energia elettrica va ravvisata l’aggravante del mezzo fraudolento quando sul misuratore della corrente viene apposta la calamita per celare i reali consumi.
Si parla di «aggravante del mezzo fraudolento» in presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che riesce a violare le difese apprestate dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose.
Risultato: chi posiziona un magnete sul contatore della luce rischia una condanna da 2 a 6 anni di reclusione e la multa da euro 927 a euro 1.500.
Nel caso di specie, l’imputato aveva collocato un magnete sopra la calotta del misuratore di energia elettrica, determinando così la sottrazione di quest’ultima. L’accusa aveva chiesto l’applicazione dell’aggravante della violenza sulle cose, ricostruzione però ritenuta errata dalla Corte. La manomissione del contatore, infatti, non può essere ricondotta al concetto di violenza sulle cose, trattandosi dell’utilizzo di uno strumento idoneo ad agire dall’esterno del misuratore, senza tuttavia alterarne in via definitiva la struttura e senza danneggiarlo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, va ravvisata l’aggravante della violenza quando il bene per essere riportato alla sua originaria funzione necessita di un’attività di ripristino. Diverso è il discorso quando si parla di manomissione e cioè quando grazie a quest’ultima sussista una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione e mutamento di destinazione per cui sia necessaria un’attività di ripristino.
Sussiste invece l’aggravante del mezzo fraudolento se si ruba energia elettrica usando un magnete che distorce la registrazione dei consumi.
Stessa conclusione era stata fornita dal tribunale di Napoli in accordo con la Cassazione [2], secondo cui il posizionamento di un magnete di forma cubica sopra il misuratore del consumo di energia, che alteri, rallentandolo, il conteggio dei kilowatt/ora effettivamente consumati, non richiama tanto l’aggravante della violenza sulle cose (che richiede un’attività fisica del soggetto dotata di una sua materiale consistenza autonoma come lo smontaggio o il taglio di cavi, la rottura del misuratore, l’effrazione dei rivetti di chiusura, etc.), quanto quella del mezzo fraudolento, consistito nell’alterare, con uno stratagemma occultato ad arte dietro uno sportellino, il conteggio dell’energia erogata.
Per concludere la condotta in questione può essere punita a titolo di furto aggravato del mezzo fraudolento dato che l’apposizione del magnete si risolve in un espediente diretto a superare la naturale custodia e protezione dei beni predisposti dall’ente fornitore.
Come chiarito peraltro da altra giurisprudenza, la circostanza aggravante del mezzo fraudolento nel reato di furto di energia elettrica sussiste anche quando esso sia visibile poiché si tratta sempre di un artificio idoneo a trarre in inganno l’ente erogatore (nel caso di specie, era stato inserito un magnete sul misuratore elettrico che misurava una registrazione in negativo dell’energia) [3].
Note:
[1] Cass. sent. n. 19937/21.
[2] Trib. Napoli, sent. n. 10293/2018. Così anche Cass. sent. n. 27926/2018.
[3] Trib. Torre Annunziata, sent. n. 2979/2018.