Atti osceni in pubblico: spetta il risarcimento danni?

Chi assiste all’episodio o alla scena ha diritto ad essere risarcito per il turbamento che ha riportato?

Se camminando per strada ti capita di assistere ad un episodio sgradevole, come un uomo che ti esibisce i suoi organi genitali e si masturba in tua presenza, probabilmente avrai una sensazione di disagio e potresti riportare un turbamento psichico che permane e si ripercuote a distanza di tempo. Per gli atti osceni in pubblico spetta il risarcimento danni?

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato costruito per proteggere la collettività e non l’individuo: la norma tutela il comune sentimento del pudore. Oltretutto, esso è stato recentemente depenalizzato, tranne quando viene compiuto in presenza di minori. Questo però non vuol dire che i danneggiati rimangano senza tutela. La condotta rimane sempre illecita e questo consente di ottenere un ristoro economico per i danni morali riportati in conseguenza della vicenda.

La Corte di Cassazione, in una nuova sentenza [1], ha stabilito che per gli atti osceni in luogo pubblico al danneggiato spetta il risarcimento, se si costituisce parte civile nel processo a carico del responsabile del reato.

Indice:

1 Il reato di atti osceni in luogo pubblico

2 Atti osceni in pubblico: quando sono reato?

3 Atti osceni in pubblico: il danneggiato può essere risarcito?

Il reato di atti osceni in luogo pubblico

Il reato di atti osceni in luogo pubblico era previsto fino a pochi anni fa dal Codice penale [2] ma nel 2016 è stato depenalizzato, tranne nel caso in cui venga commesso contro minori, e precisamente «all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati» da bambini o ragazzi con meno di 18 anni di età, come le scuole.

Negli altri casi, la condotta è punita con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto avviene per colpa, e non intenzionalmente, la sanzione è ridotta e va da un minimo di 51 euro ad un massimo di 309 euro.

Atti osceni in pubblico: quando sono reato?

La legge penale [3] considera «atti osceni» quelli che «secondo il comune sentimento, offendono il pudore». La nozione del comune sentimento del pudore è variabile nel corso del tempo e delle epoche storiche. Molti atti sessuali che in passato offendevano la morale sociale, come un bacio in pubblico o un’esibizione di una donna a seno nudo, oggi non sono considerati più tali.

L’oscenità deve suscitare una sensazione di repulsione, o di disgusto, nella maggior parte dei cittadini. Così la sfera sessuale rimane ancora circondata da un alone di riservatezza, che deve preservare determinate condotte dalla possibilità della loro visione pubblica.

Inoltre, per realizzare la condotta illecita occorre che gli atti osceni vengano compiuti «in luogo pubblico» o comunque «aperto o esposto al pubblico» e non in luoghi chiusi: sono luoghi pubblici quelli accessibili a tutti indistintamente, come le piazze cittadine, mentre sono aperti al pubblico quei locali dove si può entrare rispettando determinate condizioni, come un bar o ristorante pagando il prezzo della consumazione, o un cinema e un teatro acquistando il biglietto d’ingresso.

Abbiamo visto che il reato di atti osceni in luogo pubblico è ancora vigente quando riguarda i minorenni e c’è il pericolo che essi possano assistervi. Se questa possibilità sussiste – non è necessario che si verifichi realmente – la pena prevista è la reclusione con un minimo di quattro mesi ed un massimo di quattro anni e sei mesi.

Atti osceni in pubblico: il danneggiato può essere risarcito?

La sentenza della Suprema Corte cui abbiamo accennato all’inizio [1] ha riconosciuto al danneggiato il diritto al risarcimento dei danni morali subiti in conseguenza del reato di atti osceni in luogo pubblico.

La condizione essenziale è che la sofferenza riportata, cioè il patema d’animo derivante dalla visione della scena, sia dimostrata e risulti riconducibile all’azione di colui che ha commesso il reato. Inoltre, è necessaria la costituzione di parte civile nel processo penale [4]: con questo atto il danneggiato chiederà formalmente il risarcimento dei danni nei confronti di colui che sarà riconosciuto dal giudice come responsabile e condannato.

La questione portata all’attenzione dei giudici di piazza Cavour riguardava proprio la possibilità di costituirsi parte civile in un processo per atti osceni in luogo pubblico: la Corte, nella sentenza che puoi leggere per esteso al termine di questo articolo, ha stabilito che, al di là del fatto che il reato può essere commesso solo verso minorenni, l’offesa del pudore mantiene penalmente rilevante la fattispecie quando il soggetto passivo del reato, cioè la vittima, è un minore ma gli altri danneggiati sono persone adulte.

Perciò, anche i maggiorenni sono legittimati ad inserirsi nel processo penale e a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali provocati dall’illecito costituente reato. Nei casi in cui la condotta sia punita solo in via amministrativa il risarcimento è ammesso trattandosi comunque di un «fatto illecito» [5] ma in tal caso non vi sarà un processo penale a carico dell’autore e il danneggiato dovrà proporre autonomamente un’azione in sede giudiziaria civile (leggi “Fare causa per danni morali“).

note

[1] Cass. sent. n. 18936 del 14.05.2021.

[2] Art. 527 Cod. pen.

[3] Art. 529 Cod. pen.

[4] Art. 76 Cod. proc. pen.

[5] Art. 2043 Cod. civ.

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