Piccoli abusi edilizi: vanno in prescrizione?

Piccoli abusi edilizi: vanno in prescrizione?

Come evitare la demolizione delle piccole difformità edilizie: il reato e la condanna allo smantellamento.

Un nostro lettore ci chiede se i piccoli abusi edilizi vanno in prescrizione. Non è chiaro comprendere cosa, da questa domanda, si volesse intendere. Di certo, l’abuso edilizio costituisce sempre un reato, a prescindere dall’entità dell’opera, dalle sue dimensioni, dall’impatto che la stessa ha sul territorio. Ciò nonostante, la prescrizione del reato è un istituto di carattere generale che si applica anche agli abusi edilizi, piccoli e grandi. Cerchiamo allora di spiegarci meglio.

Indice:

1 Prescrizione abuso edilizio

2 Come ottenere la prescrizione dell’abuso edilizio

3 Ordine di demolizione e prescrizione

4 Approfondimenti.

Prescrizione abuso edilizio

Il reato di abuso edilizio si prescrive in 4 anni dal compimento definitivo dell’opera. Se interviene un rinvio a giudizio, la prescrizione si compie in 5 anni. Spirato questo termine il reato non può più essere punito a livello penale. Questo significa che il responsabile non rischierà più una condanna e le sanzioni previste per tale comportamento.

Come si diceva in apertura, la prescrizione riguarda sia i piccoli abusi edilizi che quelli grandi.

Si può evitare la condanna penale se, prima della contestazione, viene presentata la domanda di sanatoria. La sanatoria può essere concessa solo se l’opera realizzata è conforme:

al regolamento urbanistico in vigore al momento di realizzazione dell’opera stessa;

al regolamento urbanistico in vigore al momento di presentazione della domanda di sanatoria.

Come ottenere la prescrizione dell’abuso edilizio

La prescrizione opera in automatico senza bisogno di alcun adempimento: essa cioè si forma con il semplice passare del tempo. La prescrizione non è quindi una sorta di “licenza” che viene concessa al titolare dell’opera. Si tratta piuttosto di un’eccezione da far valere nell’eventuale processo penale che venga intentato contro il titolare del bene. Questo significa che potrebbe non essere necessario sollevare la prescrizione in assenza della contestazione del reato.

Ordine di demolizione e prescrizione

Ulteriore conseguenza sanzionatoria che subisce il titolare dell’opera abusiva è l’ordine di demolizione.

Rispetto al reato di abuso edilizio ci sono due importanti differenze:

il reato può essere contestato solo all’effettivo responsabile, colui cioè che ha realizzato la costruzione in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso; invece, l’ordine di demolizione si rivolge al titolare del bene, anche se questi è, nel frattempo, cambiato. Pertanto, sarà tenuto a demolire l’abuso anche l’eventuale acquirente dell’immobile o l’erede dello stesso;

il reato di abuso edilizio cade in prescrizione mentre l’ordine di demolizione no: esso può essere impartito anche a distanza di molti anni, trattandosi di una sanzione a tutela del patrimonio urbanistico, bene questo che non va in prescrizione mai.

Ciò nonostante, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di chiedere la demolizione dei piccoli abusi edilizi, convertendo tale sanzione con una pena pecuniaria. Ciò succede tutte le volte in cui l’interesse del proprietario al mantenimento della costruzione è superiore rispetto a quello pubblico al ripristino dell’opera nella sua condizione originale. Il principio è stato sancito anche dalla stessa Corte di Giustizia Europea e poi recepito dalla nostra giurisprudenza.

Seppure è vero che, in difetto di permesso edilizio oppure in difformità da esso, l’opera abusiva va abbattuta, questa regola non deve essere applicata in modo automatico. Il giudice infatti può valutare caso per caso se l’abuso è di modeste dimensioni e tutto sommato non lede l’urbanistica generale.

Il magistrato ha quindi il potere di riconoscere che, per gli abusi edilizi di modesta entità – quelli cioè che non hanno un elevato impatto rispetto al contesto generale – la demolizione è una sanzione troppo sproporzionata; essa finisce per ledere anche il diritto costituzionale all’abitazione.

Un secondo caso in cui è possibile evitare la demolizione dell’abuso è quando l’opera risulti condonabile e la richiesta sia stata già presentata ma ancora non decisa dall’amministrazione.

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