Riforma della class action: cos’è cambiato e a cosa serve.

Le nuove regole per le azioni di classe in difesa di diritti individuali omogenei. Come aderire e come si svolge il procedimento.

Era nata come un’azione collettiva per difendere insieme i diritti dei consumatori di fronte ad una pratica scorretta. Ora, con la riforma della class action, cos’è cambiato e a cosa serve questo strumento? Tra le principali novità, la possibilità di agire non solo per tutelare i diritti dei consumatori ma anche quelli lesi dal comportamento di un’impresa o del gestore di un servizio pubblico o di pubblica utilità.

L’obiettivo della riforma della class action è quello di potenziare le azioni collettive accomunate dallo stesso illecito, al fine di sfoltire il lavoro dei tribunali. In buona sostanza: meglio far partire un solo procedimento promosso da 100 persone che hanno subìto lo stesso illecito e che reclamano lo stesso risarcimento anziché far partire 100 cause gemelle. Ecco perché la riforma si propone di allargare il raggio delle azioni di classe. Vediamo cos’è cambiato e a cosa serve la nuova class action.

Indice:

1 Class action: che cos’è?

2 Class action: chi può presentarla?

3 Class action: come funziona?

3.1 L’atto di citazione

3.2 L’ammissibilità della domanda

3.3 La sentenza di accoglimento.

Class action: che cos’è?

Lo spirito della class action è sempre lo stesso: si tratta di un’azione legale avviata da più cittadini vittime dello stesso illecito e che, pertanto, avanzano la stessa domanda di risarcimento. Un unico procedimento, dunque, in cui gli attori sono rappresentati da un legale, un’associazione o un comitato per far valere un diritto omogeneo e un interesse collettivo.

Nata come una possibile iniziativa in difesa dei consumatori, la class action tutela:

i diritti contrattuali di una pluralità di cittadini che si trovano in una situazione omogenea nei confronti di una stessa impresa;

i diritti omogenei che spettano ai consumatori finali di un certo prodotto o servizio nei confronti del produttore o del prestatore;

i diritti omogenei a ristoro del pregiudizio che deriva da una pratica commerciale scorretta o da un comportamento contrario alle norme sulla concorrenza.

La legge [1] ha inserito la class action nel Codice di procedura civile come titolo autonomo e come strumento per la tutela dei diritti individuali omogenei lesi da atti e comportamenti di imprese o gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

Class action: chi può presentarla?

Hanno facoltà di promuovere una class action, oltre a ciascun componente di una classe di consumatori, anche le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro con determinati requisiti ed iscritte in un elenco pubblico presso il ministero della Giustizia.

È possibile aderire all’azione di classe sia di persona sia tramite posta elettronica o fax, a seconda delle modalità stabilite da chi promuove l’iniziativa. Nel momento in cui si accetta di partecipare alla class action, si rinuncia ad ogni azione individuale restitutoria o risarcitoria basata sullo stesso illecito. In altre parole: se un cittadino decide di agire insieme agli altri, non può agire nel frattempo per conto suo con una causa parallela per chiedere le stesse cose, magari nella speranza che se una va male, l’altra può portare maggior fortuna.

L’adesione degli interessati è possibile anche dopo il verdetto di primo grado oltre che dopo il giudizio di ammissibilità, deve essere fatta in via telematica attraverso il portale del ministero della Giustizia.

Class action: come funziona?

Il procedimento unico della class action si svolge in diversi momenti. Il primo riguarda l’ammissibilità della domanda. Il secondo, la valutazione della causa in merito. Poi, vengono verificati i diritti individuali e la richiesta di liquidazione dei risarcimenti dei singoli, con l’intervento di un unico rappresentante nominato dal giudice.

L’atto di citazione

Il primo passo è l’atto di citazione al tribunale, con cui gli interessati aderiscono alla class action. È competente, di norma, il tribunale ordinario del capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa oggetto dell’azione di classe tranne in:

Valle d’Aosta: competente il tribunale di Torino;

Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia: competente il tribunale di Venezia;

Marche, Abruzzo, Molise e Umbria: competente il tribunale di Roma;

Basilicata e Calabria: competente il tribunale di Napoli.

L’atto riporta l’elezione del domicilio e gli elementi costitutivi del diritto che si fa valere. Occorre allegare la dovuta documentazione a sostegno delle richieste avanzate. L’atto va depositato in cancelleria entro e non oltre il termine fissato dal giudice.

L’ammissibilità della domanda

Nel corso della prima udienza, il tribunale decide se la domanda della class action può essere ammessa o meno. La richiesta può essere respinta perché:

la domanda è manifestamente infondata;

c’è un conflitto di interessi;

ad avviso del giudice non ci sono diritti individuali omogenei da tutelare;

il promotore dell’iniziativa non sembra in grado di curare l’interesse della classe che rappresenta in maniera adeguata.

È possibile presentare un reclamo contro l’ordinanza che respinge la domanda entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica rivolgendosi alla Corte d’Appello, che deciderà entro 40 giorni dalla data in cui è stato depositato il ricorso.

Se, invece, la domanda viene ammessa, il tribunale pubblica l’ordinanza e fissa un termine compreso tra 60 e 180 giorni entro il quale è possibile aderire alla class action. Trascorso quel periodo, chi partecipa all’azione di classe non potrà agire con un’altra causa contro la stessa impresa e per lo stesso motivo, pena la cancellazione dal ruolo, a meno che l’azione venga dichiarata inammissibile o definita con un provvedimento che non decide nel merito. Eventuali ulteriori azioni di classe proposte tra la data del deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni verranno accorpate all’azione principale.

La sentenza di accoglimento

Se la class action viene accolta dal tribunale, la sentenza:

decide sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, nel caso in cui esso sia un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione inserita nell’elenco ministeriale;

verifica che l’impresa abbia leso diritti individuali omogenei con la condotta contestata;

definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei;

stabilisce la documentazione da allegare per dimostrare la titolarità dei diritti individuali omogenei;

dichiara aperta la procedura di adesione e fissa un termine da 60 a 150 giorni per l’adesione all’azione di classe;

nomina il giudice delegato per la procedura di adesione ed il rappresentante comune degli aderenti, che avrà la qualifica di pubblico ufficiale.

La riforma prevede la possibilità, per chi promuove la class action, di chiedere la divulgazione delle prove e individua uno spazio per gli accordi transattivi in corso di causa, su proposta del giudice, oppure dopo la sentenza. In caso di condanna, l’impresa dovrà corrispondere al rappresentante comune e all’avvocato del promotore compensi stabiliti in percentuale dell’importo complessivo del risarcimento, sulla base del numero degli aderenti.

Note:

[1] Legge n. 31/2019.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su