Guida in stato di ebbrezza con incidente: l’assicurazione paga?

La copertura assicurativa opera anche per il conducente ubriaco oltre la soglia di tolleranza. Poi, però, la compagnia agisce in rivalsa per farsi rimborsare.

Guidare ubriachi non si può e non si deve in nessun caso. Tutti sanno che le multe sono particolarmente severe e che oltre la soglia di tolleranza questo comportamento è anche reato, ma se si provoca anche un incidente stradale, le conseguenze sono ancora peggiori. La patente è ritirata, non soltanto sospesa, e le sanzioni sono raddoppiate. Bisogna poi fare i conti con il risarcimento dei danni. A tal proposito, molti si chiedono: nella guida in stato di ebbrezza con incidente l’assicurazione paga?

I danni da risarcire potrebbero riguardare non solo le cose, ma anche le persone coinvolte, se il conducente ubriaco ha provocato un sinistro dal quale sono derivate lesioni personali o, peggio, la morte di qualcuno. Per tutelarsi, quasi tutte le polizze predisposte dalle compagnie assicurative contengono una clausola di esclusione dalla responsabilità se il veicolo è guidato da una persona in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

Ciò significa che questo rischio non è coperto dall’impresa assicuratrice, ma la clausola ha valore solo verso l’assicurato e non nei confronti dei danneggiati. Così se chi guida in stato di ebbrezza provoca un incidente, l’assicurazione paga comunque i passeggeri trasportati e gli infortunati degli altri veicoli coinvolti, oltre i danni ai mezzi, ma poi agirà in rivalsa contro il conducente ubriaco.

In tal caso, bisogna stabilire quando sussiste lo stato di ebbrezza alcolica: non basta aver bevuto un bicchiere di birra. La Cassazione in una nuova sentenza [1] ha affermato che la soglia valevole per l’esonero di responsabilità e per l’azione di rivalsa coincide con quella stabilita dal Codice della strada. Perciò, se non si superano quei limiti, l’assicurazione non potrà chiedere al conducente il rimborso delle somme che ha corrisposto ai danneggiati.

Indice:

1 Guida in stato di ebbrezza: quali sanzioni

2 Incidente in stato di ebbrezza: l’assicurazione paga?

3 L’azione di rivalsa dell’assicurazione

4 Quando l’assicurazione può farsi rimborsare dal conducente ubriaco?

Guida in stato di ebbrezza: quali sanzioni

Il Codice della strada [1] stabilisce che la guida in stato di ebbrezza è reato quando il tasso alcolemico nel sangue del conducente è superiore a 0,8 grammi per litro. Il reato è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro. Se il valore alcolemico supera 1,5 grammi per litro l’arresto parte da un minimo di sei mesi ed arriva fino ad un anno, mentre l’ammenda va da 1.500 a 6.000 euro.

Al di sotto degli 0,8 grammi per litro, sono previste sanzioni amministrative se la quantità di alcol nel sangue, misurata dall’etilometro o attraverso le analisi ematiche, risulta superiore a 0,5 grammi per litro.

È prevista anche la sospensione della patente di guida per una durata che dipende dal livello di ebbrezza alcolica riscontrata:

se il valore è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l va da tre a sei mesi;

se il tasso supera gli 0,8 g/l ma è inferiore a 1,5 g/l ha un minimo di sei mesi ed un massimo di un anno;

se il tasso è superiore ad 1,5 g/l la patente viene sospesa da uno a due anni.

In tutti questi casi, se l’auto appartiene a un altro, la durata della sospensione viene raddoppiata. Se il conducente ubriaco, con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro, provoca un incidente stradale, non subirà la sospensione, ma la revoca della patente.

Incidente in stato di ebbrezza: l’assicurazione paga?

Se il conducente ubriaco ha provocato un incidente, la sua assicurazione deve risarcire i danneggiati in base alle regole della responsabilità civile auto, che copre anche i passeggeri.

Una clausola limitativa o di totale esonero di responsabilità dell’assicurazione per i casi di guida in stato di ebbrezza, o sotto influsso di sostanze stupefacenti, ha soltanto un valore interno tra il contraente e la sua compagnia assicuratrice, ma non può escludere le garanzie di copertura spettanti per legge ai danneggiati.

L’azione di rivalsa dell’assicurazione

L’esonero di responsabilità non opera sul fronte esterno, cioè nei confronti dei terzi danneggiati, che la compagnia dovrà quindi risarcire in ogni caso, ma la clausola di esonero contenuta nel contratto di assicurazione rimane pienamente efficace nei rapporti tra le parti. Perciò, l’assicurazione, dopo aver pagato l’indennizzo dovuto ai danneggiati dal sinistro prodotto dal conducente ubriaco, avrà diritto di rivalersi contro di lui per l’intero importo pagato. Questa possibilità è espressamente prevista dalla legge [2] e prende il nome di azione di rivalsa.

Al di là della guida in stato di ubriachezza, l’azione di rivalsa opera quando gli incidenti sono stati provocati da dolo o colpa grave del conducente assicurato. Così l’assicurazione può agire nei suoi confronti per farsi restituire le somme che ha corrisposto ai danneggiati in conseguenza del sinistro, fino al limite del massimale di copertura previsto nella polizza.

 

Quando l’assicurazione può farsi rimborsare dal conducente ubriaco?

Nella recente sentenza cui accennavamo all’inizio, e che puoi leggere nel riquadro al termine di questo articolo, la Corte di Cassazione [1] ha precisato un importante limite del diritto di rivalsa verso il conducente assicurato che guidava in stato di ebbrezza: «esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada», a meno che la clausola di esonero nella polizza non preveda un valore diverso.

Nel caso deciso, il Collegio ha escluso l’operatività della clausola di esonero della responsabilità che la compagnia assicuratrice voleva far valere nei confronti di un conducente che aveva provocato un incidente stradale: costui riportava un tasso alcolemico accertato pari a soli 0,28 grammi per litro, dunque inferiore di quasi la metà alle soglie di legge.

Se il conducente non è stato sanzionato dalle autorità che hanno rilevato l’incidente per il superamento dei limiti di tasso alcolico nel sangue che ti abbiamo indicato, l’assicurazione non potrà esercitare l’azione di rivalsa nei suoi confronti e, dunque, non potrà recuperare dal proprio assicurato le somme versate ai danneggiati.

Note:

[1] Cass. sent. n. 12900 del 13.04.2021.

[2] Art. 144, co. 2, D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

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