Cos’è l’affidamento in prova?

In determinati casi, il condannato può chiedere di scontare la pena fuori dal carcere.

Sei stato accusato per il reato di furto e il tribunale ti ha condannato a due anni di reclusione. Adesso, hai paura di andare dietro le sbarre. Non preoccuparti, la legge ammette, in presenza di determinati requisiti, la possibilità di scontare la pena fuori dal carcere grazie alle misure alternative alla detenzione. Tra queste, vi è anche l’affidamento in prova ai servizi sociali, il cui scopo è quello di contribuire al reinserimento sociale del delinquente onde evitare i danni che derivano dall’ambiente penitenziario e dalla privazione della libertà personale. L’esito positivo del percorso estingue ogni effetto penale della condanna. Se l’argomento ti interessa, continua nella lettura di questo articolo.

Indice:

1 Cos’è l’affidamento in prova?

2 Affidamento in prova: chi può richiederlo?

3 Affidamento in prova: quando richiederlo?

4 Affidamento in prova: a chi richiederlo?

5 Esito dell’affidamento in prova

6 Affidamento in prova: quando non è ammesso?

Cos’è l’affidamento in prova?

L’affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione, in quanto permette al condannato di svolgere lavori socialmente utili (ad esempio, assistere gli anziani presso una struttura del Comune) fuori dal carcere per un periodo di tempo pari a quello della pena da scontare. A tal fine, viene elaborato un programma di trattamento individuale in cui sono indicate le attività che il beneficiario dovrà svolgere, gli impegni da rispettare ed i controlli a cui sarà sottoposto.

L’esito positivo della prova comporta l’estinzione della pena ed ogni altro effetto penale della condanna.

Affidamento in prova: chi può richiederlo?

L’affidamento in prova può essere richiesto dal soggetto condannato ad una pena detentiva:

non superiore a tre anni;

superiore a tre anni ma inferiore a quattro che nell’anno precedente abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere che in futuro non commetterà altri reati;

non superiore a sei anni se si tratta di una persona affetta da Aids che intenda sottoporsi ad un programma di recupero.

Affidamento in prova: quando richiederlo?

Il pubblico ministero notifica al condannato e al suo difensore un ordine di esecuzione (ossia un atto con cui si comunica che è arrivato il momento di scontare la pena) unitamente ad un decreto di sospensione.

Entro 30 giorni dalla notifica, il difensore deve presentare un’istanza che deve contenere:

la richiesta di concessione dell’affidamento in prova;

l’indicazione dei limiti di pena previsti e la mancanza di cause ostative;

la motivazione per cui si chiede la misura alternativa ed il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;

l’assenza di un pericolo di fuga;

un certificato medico se il condannato è affetto da malattia particolarmente grave.

L’ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe) svolge un’attività di indagine finalizzata ad accertare l’ambiente sociale a cui appartiene il condannato, la sua situazione personale e familiare e ogni altro elemento utile per valutare l’intervento da attuare.

Nel corso dell’affidamento, invece, l’Uepe ha il compito di:

verificare che il soggetto ammesso all’affidamento in prova rispetti le prescrizioni previste dal tribunale;

riferire al giudice l’andamento dell’affidamento;

preparare una relazione finale una volta terminato il periodo di prova.

Affidamento in prova: a chi richiederlo?

Se il condannato è in libertà, la richiesta per beneficiare dell’affidamento in prova va depositata presso il pubblico ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena. L’istanza viene poi trasmessa al tribunale di sorveglianza competente che fissa l’udienza per deciderne l’accoglimento o il rigetto.

Se il condannato è detenuto, invece, la domanda è diretta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. In tal caso, il giudice può sospendere l’esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere gli atti al tribunale.

All’atto dell’affidamento è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il condannato dovrà seguire in ordine ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, ecc. Ad esempio, il tribunale può disporre che l’affidato esca da casa solo per recarsi al lavoro oppure che non frequenti determinati luoghi. Dette prescrizioni possono essere modificate dal magistrato in qualsiasi momento.

Esito dell’affidamento in prova

L’affidamento in prova ai servizi sociali può avere esito:

positivo: in tal caso, il tribunale di sorveglianza emette l’ordinanza di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna;

negativo: ciò si verifica, ad esempio, quando il condannato ha tenuto un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni previste oppure è stato emesso un altro ordine di esecuzione di pena detentiva. In tutti questi casi, la misura alternativa viene revocata con ordinanza del tribunale di sorveglianza.

Affidamento in prova: quando non è ammesso?

In alcuni casi, la misura alternativa dell’affidamento in prova non può essere richiesta.

Ad esempio, quando si tratta di:

reati di criminalità organizzata terroristica e o mafiosa, a meno che il condannato non voglia collaborare con la giustizia;

reati di particolare allarme sociale qualora vi siano collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;

condannato riconosciuto colpevole di evasione o nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa per un periodo di tre anni.

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