Gratuito patrocinio senza limite di reddito: quando?

Le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio e non pagare le spese del processo.

Tempo fa hai subito un’aggressione di natura sessuale e dopo mesi di indagini la polizia è riuscita ad individuare il colpevole ed arrestarlo. A breve, inizierà il processo e tu vorresti chiedere il risarcimento dei danni subiti costituendoti parte civile. Ti chiedi però quanto potrebbe costarti pagare l’onorario dell’avvocato e le spese del giudizio. Sai che nel nostro ordinamento esiste l’istituto del patrocinio gratuito a spese dello Stato, ma che per ottenerlo bisogna rispettare determinati requisiti, tra cui un limite di reddito.

Una tua amica ti ha detto però che esistono delle ipotesi in cui è possibile chiedere il gratuito patrocinio senza limite di reddito. Quando è consentito? Per rispondere a questa domanda vediamo cosa prevede il nostro legislatore in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Indice:

1 Gratuito patrocinio: cos’è?

2 Gratuito patrocinio senza limite di reddito

3 Gratuito patrocinio: come si richiede

Gratuito patrocinio: cos’è?

Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) [1] è un beneficio previsto dal nostro ordinamento in favore di chi è meno abbiente e necessita di proporre una causa in tribunale o di difendersi in un processo; chiedendo di essere ammesso a tale beneficio, infatti, il soggetto che non è in possesso di mezzi economici sufficienti, si potrà fare assistere da un avvocato che sarà pagato dallo Stato e otterrà un esonero dalle spese del giudizio (quali ad esempio bolli, imposte, diritti di copia).

L’istituto del gratuito patrocinio trova fondamento nella nostra Costituzione e, precisamente, nel principio di uguaglianza [2] e nel diritto di difesa [3]: a tutti, anche a chi non ha mezzi, deve infatti essere garantita la possibilità di poter tutelare i propri diritti e difendersi in un processo.

Ma quali sono le condizioni per poter usufruire di tale beneficio? Secondo quanto previsto dalla legge, possono richiedere il gratuito patrocinio i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nel momento in cui si instaura l’azione (se si tratta di giudizio civile) o si verifica il fatto (in caso di processo penale), gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro.

Il legislatore ha previsto però anche delle esclusioni: non possono essere ammessi al gratuito patrocinio gli imputati o condannati per reati fiscali o per reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando. Inoltre, non possono essere ammessi al gratuito patrocinio coloro i quali decidono di nominare un secondo difensore di fiducia [4].

Chi vuole beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato deve essere in possesso di un reddito non superiore ad euro 11.493,82; ai fini del calcolo di tale soglia, il legislatore prende in considerazione il reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione [5]. Attenzione però: se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, allora il reddito da considerare ai fini dell’ammissione è quello che risulta dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare. Tale regola, tuttavia presenta un’eccezione: nel caso in cui il giudizio abbia come oggetto diritti della personalità o nell’ipotesi in cui vi sia un conflitto di interessi con gli altri componenti il nucleo familiare, allora il reddito dell’interessato non si somma a quello dei familiari.

 

Facciamo un esempio per comprendere meglio: se decidi di proporre ricorso al tribunale per chiedere la separazione da tuo marito, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio verrà preso in considerazione solo il tuo reddito e non anche quello suo.

Nel caso in cui il patrocinio a spese dello Stato venga richiesto per la difesa in un processo penale, il limite di reddito sopra indicato va aumentato di euro 1032,91 per ciascuno dei familiari conviventi: ad esempio, se la famiglia è composta da tre persone, il reddito totale non deve superare 11.493,82 + 1.032,91 + 1.032,91.

Bisogna precisare che tale beneficio può essere richiesto in qualsiasi tipo di giudizio (civile, amministrativo, penale, tributario) purché non si tratti di questioni manifestamente infondate: ciò significa che le ragioni che si intendono far valere ricorrendo all’autorità giudiziaria devono essere rilevanti e non pretestuose [6].

Una volta ottenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, essa è valida in ogni grado e fase del processo, ossia nel corso delle indagini preliminari, davanti al Tribunale in primo grado, innanzi alla Corte d’Appello ed anche in Cassazione [7].

Gratuito patrocinio senza limite di reddito

Quanto detto nei paragrafi precedenti è quello che prevede la legge in generale. Esistono tuttavia delle ipotesi particolari in cui è possibile accedere al gratuito patrocinio senza limite di reddito.

Il legislatore ha infatti previsto che la vittima di alcune tipologie molto gravi di reati è ammessa “ex lege” al patrocinio a spese dello Stato, ossia senza necessità di verifica del reddito [8]; tali fattispecie criminose sono:

maltrattamenti in famiglia;

mutilazione degli organi genitali femminili;

atti sessuali con minorenni;

violenza sessuale;

violenza sessuale di gruppo;

atti persecutori (cosiddetto “stalking”);

riduzione in schiavitù commessa in danno di minori;

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

tratta di persone commessa in danno di minori;

corruzione di minorenni;

adescamento di minorenni.

La Corte di Cassazione ha precisato che in questi casi il giudice ha il dovere di accogliere la domanda di fruizione del beneficio, posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale [9].

Sull’argomento, è intervenuta anche una recente sentenza della Corte Costituzionale, chiamata a verificare se l’accesso automatico al gratuito patrocinio nei casi sopra elencati potesse violare il principio di uguaglianza. In altri termini: è corretto che coloro i quali hanno un reddito elevato usufruiscano di un beneficio che nasce per garantire l’accesso alla giustizia ai non abbienti?

Ebbene, la Corte ha affermato che l’estensione del patrocinio a spese dello Stato al di là dei limiti di reddito nelle specifiche ipotesi previste dalla legge non viola la Costituzione: chiarisce, in particolare, che l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare del gratuito patrocinio è una scelta discrezionale del legislatore e che tale deroga non lede il principio di uguaglianza poiché le vittime dei reati sopra indicati sono soggetti che si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità [10].

L’obiettivo perseguito dal legislatore, in sostanza, è quello di rimuovere qualsiasi ostacolo, anche di natura economica, che possa scoraggiare la vittima di reati come i maltrattamenti, lo stalking o la violenza sessuale ad agire in giudizio contro il suo persecutore.

Torniamo al nostro esempio iniziale: poiché il tuo aggressore sarà chiamato a rispondere di violenza sessuale, potrai ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio anche se superi il limite di reddito previsto dalla legge e, pertanto, sia l’onorario del tuo avvocato che le spese necessarie per il giudizio saranno sostenute interamente dallo Stato.

Gratuito patrocinio: come si richiede

Sei nelle condizioni per poter richiedere il patrocinio gratuito a spese dello Stato: ma come fare? Per poter accedere a tale beneficio l’interessato deve presentare apposita istanza (personalmente o tramite il proprio difensore) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, se si tratta di giudizio civile, o al giudice competente (ossia quello innanzi al quale si svolge il processo) in caso di processo penale.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di inammissibilità e deve essere autenticata dal difensore [11].

L’istanza deve contenere:

l’indicazione del processo cui si riferisce;

le generalità anagrafiche ed il codice fiscale dell’interessato e dei componenti il nucleo familiare;

se non si tratta di reati in cui il beneficio è garantito a prescindere dai limiti di reddito, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti i redditi percepiti nell’anno precedente alla domanda, nonché l’impegno a comunicare eventuali variazioni nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza.

Inoltre, è necessario allegare alla domanda copia del documento di identità e la documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o dal magistrato competente.

Una volta presentata l’istanza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o il giudice competente, nel termine di dieci giorni, valutata la fondatezza della stessa, potrà accoglierla o rigettarla [12]; in tale seconda ipotesi, l’interessato potrà comunque presentare ricorso.

note

[1] D.P.R. n. 115/2002.

[2] Art. 3 Cost.

[3] Art. 24 Cost.

[4] Art.76, co. 4-bis, D.P.R. 115/2002.

[5] Art. 76 D.P.R. 115/2002.

[6] Art. 74 D.P.R. 115/2002.

[7] Art. 75 D.P.R. 115/2002.

[8] Art. 76 co. 4 ter D.P.R. 115/2002, aggiunto dall’art. 4, co. 1, D.L. n. 11 del 23.02.2009.

[9] Cass. sez. IV Penale, sent. n. 13497/2017.

[10] Corte Cost., sent. n. 1 dell’11.01.2021.

[11] Art. 79 D.P.R. 115/2002.

[12] Art. 96 D.P.R. 115/2002.

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