Risarcimento perdita chance: ultime sentenze.

Risarcimento perdita chance: ultime sentenze.

Leggi le ultime sentenze su: danno per perdita di chance; risarcimento del danno per perdita di chance di promozione; onere probatorio gravante sul danneggiato.

Indice:

1 Prova del danno da perdita di chance

2 Danno da perdita di chance e risarcimento

3 Domanda di risarcimento: condizioni e presupposti di ammissibilità

4 Perdita di chance

5 Dipendente escluso dalla selezione interna per una promozione

6 Risarcimento dei danni per perdita di chances: presupposti

7 Mancata erogazione di somme pattuite a titolo di retribuzione variabile

8 Probabilità di conseguire il vantaggio sperato

9 Premio di risultato e mancata individuazione degli obiettivi

10 Perdita di chance: onere probatorio

11 Mancato conferimento incarico dirigenziale

12 Danno da perdita di chance: condizioni e presupposti di risarcibilità

13 Risarcibilità del danno curricolare ed onere probatorio

14 Il danno da perdita di chance connesso ad una vicenda concorsuale

15 Determinazione risarcimento per perdita di chance

16 Danno da perdita di chance: responsabilità della PA

17 Criteri per la risarcibilità del danno da perdita di chance.

Prova del danno da perdita di chance

Il lavoratore che lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di osservare la “par condicio” fra gli aspiranti e chiede il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita di “chance” deve fornire gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, la quale non può derivare dal mero calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai concorrenti.

Corte appello Sassari sez. lav., 11/11/2020, n.145

Danno da perdita di chance e risarcimento

La domanda di risarcimento del danno correlato alla perdita di chanche – intesa non come mera aspettativa di fatto ma come entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita può essere prospettata come una lesione all’integrità del patrimonio – presuppone che il richiedente provi – alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale – pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento datoriale ed il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore. Conseguentemente non si può parlare di automaticità della progressione di carriera, specie laddove alcuna prova sia stata offerta circa l’effettivo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori (nella specie, con caratteristiche dirigenziali).

 

Corte appello Milano sez. lav., 10/11/2020, n.579

Domanda di risarcimento: condizioni e presupposti di ammissibilità

Ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione è necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, dovendo quindi verificarsi se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buonafede alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi; segue da ciò che in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica Amministrazione per danno a privati conseguenti ad un atto illegittimo da essa adottato il giudice amministrativo può affermare la responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 06/04/2020, n.115

Perdita di chance

La tecnica risarcitoria della perdita della chance garantisce l’accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato; in caso di mera ‘possibilità’ vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto.

Consiglio di Stato sez. V, 15/11/2019, n.7845

Dipendente escluso dalla selezione interna per una promozione

In tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore (riconosciuto, nella specie, il risarcimento per il dipendente che aveva visto negata dall’azienda attraverso una sorta di preselezione la possibilità di prendere parte a una selezione interna).

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, n.23936

Risarcimento dei danni per perdita di chances: presupposti

Il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall’agire illegittimo dell’amministrazione; tale probabilità, tuttavia, non si identifica nella semplice possibilità di conseguire il risultato sperato ma deve consistere nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura nella prova certa di una probabilità di successo, almeno pari al cinquanta per cento.

Consiglio di Stato sez. IV, 23/09/2019, n.6319

Mancata erogazione di somme pattuite a titolo di retribuzione variabile

In tema di mancata erogazione di somme pattuite a titolo di retribuzione variabile in relazione a vicende quali la mancata fissazione di obiettivi, la fissazione di obiettivi irraggiungibili, o la mancata riparametrazione di obiettivi, la fattispecie può essere ricostruita in termine di finzione di avveramento della condizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1359 c.c., o secondo la tesi, maggiormente condivisibile, di risarcimento del danno da perdita di chance. In ambedue i casi, indefettibilmente, sotto il profilo processuale, compete al lavoratore che si duole della mancata erogazione di quanto spettante, l’onere di dimostrare i presupposti di accoglimento della propria domanda.

In particolare, è evidente come la parte che chieda comunque il pagamento della retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di essa) debba dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere ritenuti in linea e logici in relazione all’andamento dell’azienda, ovvero, ancora e soprattutto in un caso in cui gli obiettivi sono stati comunicati, del fatto che si trattava di obiettivi sostanzialmente irraggiungibili, delle iniziative che si sarebbero potute assumere per raggiungerli laddove essi fossero stati comunicati nella prima parte dell’anno e non verso la fine del periodo di riferimento, etc.

Tribunale Milano sez. lav., 24/07/2019

Probabilità di conseguire il vantaggio sperato

L’ammissibilità del risarcimento del danno per perdita di chance sussiste solo laddove si riesca a dimostrare che il danno sia collegato ad una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi invece escludere la risarcibilità nel caso in cui la chance di ottenere l’utilità perduta sia una mera possibilità.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 09/07/2019, n.9096

Premio di risultato e mancata individuazione degli obiettivi

L’inadempimento dell’obbligo di individuazione degli obiettivi, strumentale all’attuazione del sistema di incentivazione previsto nel contratto quale componente variabile della retribuzione, pur se inidoneo a costituire titolo per l’azione di pagamento dei premi, può tuttavia fondare il diritto del dirigente al risarcimento del danno costituito dalla perdita della chance di conseguire tali premi.

Corte appello Torino sez. lav., 08/05/2019, n.226

Perdita di chance: onere probatorio

In tema di perdita di chance, grava su chi richiede il risarcimento dare la prova dell’entità del danno subito in virtù dell’inadempimento dell’altra parte (inadempimento, nel caso di specie, dell’assessorato sanità).

Corte appello Catania sez. lav., 10/04/2019, n.359

Mancato conferimento incarico dirigenziale

Posto che gli atti di conferimento di incarichi di natura dirigenziale nella pubblica amministrazione costituiscono atti di natura negoziale, le situazioni soggettive del soggetto interessato al conferimento di tali incarichi non possono però qualificarsi come diritti soggettivi bensì come interessi legittimi di diritto privato, come tali pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c.; non è quindi possibile un intervento sostitutivo da parte del Giudice volto al conferimento dell’incarico dirigenziale, di talché l’autorità giudiziaria ordinaria non può condannare l’amministrazione a conferire l’incarico, ma il soggetto che è stato leso dalla condotta inadempiente dell’amministrazione può chiedere il risarcimento del danno che, nella fattispecie in questione, si configura come danno da perdita della chance di conseguire l’incarico dirigenziale.

Tribunale Parma sez. lav., 08/04/2019, n.27

Danno da perdita di chance: condizioni e presupposti di risarcibilità

La perdita di chance presuppone una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura — secondo più restrittivi indirizzi — la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l’interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava.

In altri termini, il risarcimento in parola può essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi e obiettivi.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/04/2019, n.4245

Risarcibilità del danno curricolare ed onere probatorio

Il soggetto che chiede il risarcimento del danno per perdita di chance, lamentando di essere stato illegittimamente pretermesso da un incarico lavorativo, deve provare di avere maggior titolo ad ottenere l’incarico rispetto agli altri candidati pretermessi (e quindi non solo rispetto al vincitore), atteso che tutti ben avrebbero potuto egualmente confidare nella concreta probabilità di un esito a loro favorevole della procedura (nel caso di specie il tribunale ha rigettato il ricorso sul presupposto che nulla era stato dedotto che poteva consentire di accertare quali fossero le concrete probabilità che proprio il ricorrente avrebbe potuto avere di conseguire il beneficio richiesto, richiedendosi a tal fine una adeguata comparazione con tutti gli altri partecipanti alla procedure di selezione, in relazione ai titoli da ciascuno posseduti).

Tribunale Roma sez. lav., 22/03/2019, n.2827

Il danno da perdita di chance connesso ad una vicenda concorsuale

Non può mai discorrersi, in relazione ad una vicenda concorsuale, di certezza nel conseguimento del risultato utile (superamento del concorso e instaurazione del rapporto di servizio) quanto piuttosto di chance nel conseguimento di quel risultato, ragion per cui il risarcimento richiesto dall’interessato deve essere commisurato alla perdita di chance di conseguire il risultato utile e, in concreto, liquidato in via equitativa, tenuto conto dell’apprezzabilità in termini percentuali della realizzazione di quella chance.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 05/02/2019, n.628

Determinazione risarcimento per perdita di chance

Ai fini della risarcibilità della cosiddetta perdita di chance, in conseguenza dell’illegittima esclusione di un candidato da un concorso pubblico, questa deve essere valutata, caso per caso, considerando la probabilità che l’interessato aveva, se legittimamente ammesso alla procedura, di risultare vincitore del concorso e quindi di beneficiare della relativa assunzione nel posto pubblico messo a concorso.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 31/01/2019, n.46

Danno da perdita di chance: responsabilità della PA

Non sussiste il diritto del dipendente a percepire la retribuzione di risultato, né ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, ove sia accertato che l’amministrazione di appartenenza non abbia predisposto, alla stregua della normativa vigente, i criteri di determinazione e misurazione degli obiettivi e i sistemi di valutazione della performance.

Cassazione civile sez. lav., 18/01/2019, n.1382

Criteri per la risarcibilità del danno da perdita di chance

In materia di responsabilità civile dell’Amministrazione, il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone una rilevante probabilità del risultato utile, frustrata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione; in particolare, tale danno si identifica non nella perdita della mera possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura nella prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento; in materia, quindi, occorre distinguere fra probabilità di riuscita da un lato, la quale deve essere considerata quale chance risarcibile e dall’altro mera possibilità di conseguire l’utilità sperata, da ritenersi invece chance irrisarcibile; il risarcimento del danno da perdita di chance richiede dunque l’accertamento di indefettibili presupposti di certezza dello stesso danno, dovendo viceversa escludersi tale risarcimento nel caso in cui l’atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una mera ed ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita.

T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 14/01/2019, n.3

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