Crediti d’imposta cedibili dalle imprese alle banche.

Crediti d’imposta cedibili dalle imprese alle banche

Via libera del Senato alla monetizzazione dei bonus per gli investimenti aziendali: i beneficiari potranno cederli agli istituti di credito.

Le aziende potranno cedere i loro crediti d’imposta alle banche o ad altri intermediari finanziari. Il Parlamento ha detto sì a questa possibilità, approvando in Senato due emendamenti al decreto legge Sostegni.

Potranno così circolare, quasi come denaro contante, i vari bonus ottenuti per gli investimenti in beni strumentali contenuti nel piano incentivi e transizione 4.0, quando non si vuole, o non si può, utilizzarli direttamente in scomputo dai debiti fiscali.

Il risultato è che le imprese godranno di una liquidità immediata, grazie alla possibilità di monetizzare queste somme cedute alle banche, che potranno farle circolare a loro volta fino ad un destinatario che li porrà in compensazione finale con il Fisco.

«I crediti d’imposta del piano nazionale transizione 4.0 di fatto sono una riduzione dell’imposizione fiscale per chi investe in innovazione, green economy, macchinari 4.0», ha commentato il ministro dell’Agricoltura ed ex ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. «Rendere questo strumento cedibile agli istituti finanziari è una bella notizia per il Paese. Viene replicato il meccanismo virtuoso del Superbonus 110%, coinvolgendo una pluralità di settori produttivi, compreso il comparto agricolo».

Indice:

1 Crediti d’imposta cedibili alle banche: quali sono

2 Cedibilità dei crediti d’imposta alle banche: quando

3 Cessione credito d’imposta alle banche: come fare.

Crediti d’imposta cedibili alle banche: quali sono

Si potranno cedere tutti i crediti d’imposta maturati dalle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali previsti dal piano transizione 4.0. Si tratta di acquisti di prodotti sia materiali, come macchinari ed impianti, sia immateriali, come i software.

Sono esclusi dall’agevolazione soltanto i crediti d’imposta ottenuti per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e per le spese sostenute per la formazione digitale e tecnologica.

Cedibilità dei crediti d’imposta alle banche: quando

Con l’approvazione “bipartisan” del provvedimento [1], che fonde in un unico testo due proposte (una a firma del pentastellato Mario Turco, l’altra del leghista Alberto Bagnai) l’approvazione del testo definitivo del decreto Sostegni sembra scontata. Si attende solo il voto dell’Aula del Senato per dare il via libera alla legge di conversione del decreto.

La cedibilità scatterà dalla prossima data di entrata in vigore della nuova legge e durerà fino al 31 dicembre 2022.

Cessione credito d’imposta alle banche: come fare

La cessione del credito d’imposta alle banche sarà operativa non appena l’Agenzia delle Entrate emanerà il provvedimento attuativo, nel quale saranno indicate le modalità e i tempi per l’esercizio dell’opzione.

Si può anticipare che la procedura sarà esclusivamente telematica, analogamente a quanto già avviene per le altre forme di cessione del credito già vigenti, come quella del Superbonus 110% e quella prevista dalla legge di Bilancio 2021 in favore delle piccole imprese, con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, per i crediti d’imposta derivanti dall’acquisto di beni strumentali non 4.0.

Note:

[1] Articolo 1-bis (Cessione del credito). All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1059, primo periodo, la parola “esclusivamente” è soppressa;
  2. b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente: «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziati, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai semi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica».

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