Pedone investito fuori dalle strisce: chi è responsabile?

Il conducente del veicolo risponde dell’imprudenza di chi ha attraversato in un punto non consentito, se poteva prevederlo e non ha moderato la velocità.

I pedoni dovrebbero attraversare negli appositi spazi, ma talvolta non lo fanno e si immettono sulla carreggiata dove capita, nonostante il traffico o le condizioni di scarsa illuminazione, creando un grosso pericolo alla circolazione stradale e alla loro stessa incolumità. Se un pedone viene investito fuori dalle strisce, chi è responsabile?

Ci sono due correnti di pensiero, anzi tre. La più drastica è quella del «chi è causa del suo mal, pianga sé stesso»: tutta la colpa è del pedone imprudente, che ha violato una precisa regola di circolazione. All’opposto c’è chi crede che il pedone abbia sempre ragione: dunque, la responsabilità deve ricadere sempre e comunque sull’investitore. La linea mediana ipotizza un concorso di colpa fra i due, in proporzioni pari o variabili.

Tutte queste soluzioni sono semplicistiche e inesatte. Per capire chi è responsabile per un pedone investito fuori dalle strisce bisogna fare riferimento alle rispettive condotte esigibili dal passante e dal conducente nel momento in cui è avvenuto l’impatto: entrambi sono tenuti a rispettare specifici obblighi di comportamento, di prudenza e di attenzione.

Indice:

1 Regole per l’attraversamento pedonale

2 Chi investe un pedone ha sempre torto?

3 Quando la ragione non è del pedone

4 Quando il conducente è responsabile dell’investimento.

Regole per l’attraversamento pedonale

Il Codice della strada [1] prescrive ai pedoni di «servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi». Ma non è un obbligo assoluto: quando questi spazi dedicati «non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri».

Quindi, se le strisce pedonali ci sono bisogna obbligatoriamente servirsene, altrimenti se sono lontane più di 100 metri, è possibile attraversare, ma in linea retta e non obliqua, evitando di ingombrare la carreggiata oltre il tempo strettamente necessario a passare. E tutto ciò sempre mantenendo l’attenzione alta, per evitare di provocare incidenti.

Chi investe un pedone ha sempre torto?

In caso di investimento di un pedone, la regola base sulla responsabilità risarcitoria [2] stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

Quindi, la responsabilità per il risarcimento dei danni provocati dall’investimento non è assoluta. La presunzione di colpa è relativa, ed è superabile se il conducente dimostra di aver guidato con la dovuta cautela, di aver realizzato tutte le azioni possibili per evitare l’impatto, o anche di essersi trovato nell’impossibilità di compiere manovre utili a scongiurare il sinistro senza mettere in pericolo la circolazione stradale.

La regola del concorso di colpa paritario [3], secondo cui «si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli» vale, invece, soltanto nel caso di scontro tra veicoli, non tra un veicolo ed un pedone.

Quando la ragione non è del pedone

Il fatto che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce non esime l’automobilista dalle proprie responsabilità per l’investimento; ma occorre aggiungere che il pedone investito non ha ragione se ha posto in essere una condotta inconsulta, ad esempio buttandosi di corsa nel mezzo di una strada trafficata o sbucando fuori all’improvviso, senza aver adottato nessuna precauzione.

In tali casi, il conducente del veicolo non poteva avvistarlo, nonostante l’osservanza di tutte le regole di diligenza e di prudenza adottate durante la guida: questi comportamenti risultano imprevedibili e, dunque, in massima parte inevitabili.

Ma anche quando il sinistro si verifica, rimane a carico del conducente dimostrare di aver rispettato le norme di circolazione stradale, a partire dalla velocità: non basta che essa sia contenuta entro i limiti, ma occorre anche che essa risulti particolarmente moderata in relazione alle concrete condizioni di strada e di traffico, come prevede espressamente il Codice della strada [4].

In ogni caso, per superare la presunzione di colpa al conducente non basterà soltanto dimostrare la propria condotta di guida ineccepibile: dovrà anche fornire la prova di una condotta anomala da parte del pedone. Solo così l’automobilista non sarà riconosciuto responsabile dell’investimento di pedone che attraversa fuori dalle strisce, come ha affermato di recente la Corte di Cassazione [5].

Quando il conducente è responsabile dell’investimento

Applicando le regole che abbiamo indicato, la Suprema Corte in una nuova pronuncia [6] ha riconosciuto responsabile del reato di omicidio stradale colposo un conducente che aveva investito un pedone mentre stava attraversando fuori dalle strisce. La velocità tenuta dal veicolo non è risultata adeguata allo stato dei luoghi, pur rientrando entro il limite massimo consentito.

I giudici di piazza Cavour hanno sottolineato in sentenza che «l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili».

 [1] Art. 190 Codice della strada.

[2] Art. 2054 Cod. civ.

[3] Art. 2054, comma 2, Cod. civ. e art. 1227 Cod. civ.

[4] Art. 141 Cod. strada.

[5] Cass. ord. n. 3030/21 del 09.02.2021.

[6] Cass. sent. n. 16694 del 03.05.2021.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su