Caduta buca: ultime sentenze.

Danno da insidia stradale; esclusione di responsabilità del Comune; sinistro stradale; prova dell’imprevedibilità e non evitabilità del trabocchetto; onere probatorio gravante sul danneggiato.

Se la buca è poco profonda, di modeste dimensioni e facilmente individuabile, si esclude la responsabilità dell’Ente. In caso di danno provocato da una buca (insidia stradale), è necessario provare che lo stato dei luoghi presenti una situazione di pericolosità che possa rendere probabile la caduta.

Indice:

1 Danni da caduta: il precario stato della strada e la condotta del danneggiato

2 L’accertamento della condotta colposa della vittima

3 Prova liberatoria per il custode

4 Danni per difetto di manutenzione del demanio stradale

5 Danno da buca stradale: su chi grava l’onere probatorio?

6 Buca marciapiedi: risarcimento

7 Danno da insidia stradale

8 Buca sulla strada e sinistro: quando è esclusa la responsabilità del Comune?

9 Buca ben visibile e caduta sul manto stradale: è responsabile l’ente custode?

10 Nesso di causalità tra la caduta e la buca

11 La responsabilità da insidia stradale

12 Buca sul marciapiede e caduta: esclusione di responsabilità della PA

13 Incidente a causa di una buca visibile e nota al danneggiato

14 Elementi necessari per la configurabilità della responsabilità del custode

15 Presunzione di responsabilità del custode

16 Caduta accidentale all’interno di una buca: concorso di colpa

17 Caduta nella buca presente sul manto stradale.

Danni da caduta: il precario stato della strada e la condotta del danneggiato

La condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall’art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento (nel caso di specie, relativa ad una caduta per la presenza di una buca nel manto stradale, lo stato dei luoghi, il fatto che si trattasse di giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del danneggiato, sicché la caduta era riconducibile a tale omissione).

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, n.5457

L’accertamento della condotta colposa della vittima

In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524

Prova liberatoria per il custode

La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza un’anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (nel caso specifico la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che, in un caso di caduta di pedone dovuta a buca, aveva escluso l’imprevedibilità e l’invisibilità dell’alterazione del fondo stradale, sia soggettiva che oggettiva, sia in ragione delle dimensioni della buca – cm. 20 di profondità e cm. 30 di diametro -, sia della sua localizzazione, in quanto la buca pur essendo prossima al marciapiede si trovava ad una distanza tale da essere ben visibile, nonostante il dislivello della banchina, sia delle condizioni meteorologiche – primo pomeriggio di una giornata di agosto con buone condizioni di visibilità, non piovosa).

Corte appello Roma sez. I, 24/08/2020, n.4003

Danni per difetto di manutenzione del demanio stradale

Le violazioni del codice della strada ad opera del danneggiato non sono tali da interrompere il nesso eziologico fra il difetto di manutenzione del demanio stradale da parte dell’ente locale e l’evento stesso, ma assumono rilevanza ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità del danneggiante (nella specie: il danneggiato è caduto dalla bicicletta a causa di una buca situata sul manto stradale ed ha inciso il fatto che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, su un tratto di strada rettilineo e con asfalto asciutto in quanto si tratta di circostanze che inducono a ritenere che, usando la dovuta diligenza il danneggiato si sarebbe verosimilmente accorto della presenza della buca sulla strada e avrebbe potuto limitare la velocità alla quale procedeva sulla sua bicicletta, riducendo così l’entità delle lesioni riportate a seguito della caduta, per tali motivi la responsabilità del danneggiato ha inciso nella misura del 30%).

Tribunale Firenze sez. II, 04/07/2020, n.1570

Danno da buca stradale: su chi grava l’onere probatorio?

In tema di risarcimento danni arrecato da una cosa , l’attore deve provare il nesso causale tra la “res” in custodia e il danno arrecato. (Nel caso di specie, si trattava della caduta di un soggetto per una buca in strada e l’attore , non essendo intervenuta la Polizia Municipale, non era riuscita a dimostrare che era caduta per la buca e non vi erano state altre concause).

Tribunale Roma, 09/03/2020, n.4978

Buca marciapiedi: risarcimento

In tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l’onere di fornire il solo riscontro dell’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che può essere costituito dall’evento imprevedibile, dal fatto del terzo, dal fatto dello stesso danneggiato. Nel caso di specie, Corte d’appello ha accolto il gravame di una anziana signora, caduta a causa di una buca sita all’interno del marciapiede dell’ospedale, condannando l’azienda ospedaliera a risarcirle i danni subiti.

Corte appello Napoli sez. IX, 05/12/2019, n.5881

Danno da insidia stradale

La semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul sedime stradale non manifesta di per sé solo il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.

Tribunale Bari sez. III, 07/01/2019, n.48

Buca sulla strada e sinistro: quando è esclusa la responsabilità del Comune?

In tema di danni conseguiti ad una caduta da motociclo per presenza di una buca sul manto stradale, va esclusa la responsabilità dell’ente gestore se la buca era di ampie dimensioni, ubicata al centro della carreggiata percorsa dal ciclomotore lungo un più ampio tratto stradale, tutto dissestato e sconnesso, e pienamente visibile ed evitabile con la dovuta attenzione.

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n.27724

Buca ben visibile e caduta sul manto stradale: è responsabile l’ente custode?

Deve escludersi la responsabilità dell’Ente custode per i danni seguiti ad una caduta provocata di una buca sul manto stradale se dall’istruttoria è emerso che la buca era ampia, ben visibile e facilmente evitabile con l’adozione di un comportamento più attento.

Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.12032

Nesso di causalità tra la caduta e la buca

In tema di danno da cose in custodia, l’accertata mancanza della prova positiva dell’esistenza del nesso di causalità tra la caduta e la buca esclude la responsabilità del custode (nella specie, si trattava di una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare).

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2018, n.7887

La responsabilità da insidia stradale

Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta nella pubblica via a causa di una buca, piccola ma profonda, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della caduta in una buca.

Tribunale Napoli, 28/03/2018, n.3065

Buca sul marciapiede e caduta: esclusione di responsabilità della PA

In caso di caduta avvenuta per una buca presente sul marciapiede, responsabile del sinistro è, ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’ente proprietario della strada, salvo che questi dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno; nel caso di specie, spetta quindi al Comune risarcire il danno non patrimoniale per le lesioni subite in occasione del sinistro causato da un’anomalia della strada e non riferibile eziologicamente né ad una condotta dell’attrice, né ad altro fattore indipendente dal rapporto di custodia.

Tribunale Torre Annunziata sez. I, 20/12/2017, n.3169

Incidente a causa di una buca visibile e nota al danneggiato

Nel caso in cui il conducente di un ciclomotore abbia riportato lesioni in seguito alla caduta in una profonda buca piena d’acqua del manto stradale, non opera la presunzione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c. se le condizioni di dissesto della strada erano ben note e facilmente avvistabili dal danneggiato che, pertanto, avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il pericolo.

Tribunale Lecce, 11/05/2017, n.1954

Elementi necessari per la configurabilità della responsabilità del custode

In tema di sinistro a seguito di una caduta in una buca situata sul manto stradale l’ente locale è responsabile salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile, tale tipo di responsabilità prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, prescindendo altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa.

Tribunale Salerno sez. II, 07/10/2016, n.4494

Presunzione di responsabilità del custode

Per l’applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l’evento dannoso (escluso, nella specie, il risarcimento richiesto da una donna che lamentava dei danni a seguito di una caduta dal motorino per la presenza di una buca piena di acqua, atteso che l’attrice non aveva provato che la caduta dal motorino fosse dipesa proprio dalla presenza della buca nel manto stradale).

Cassazione civile sez. III, 21/11/2014, n.24845

Caduta accidentale all’interno di una buca: concorso di colpa

In tema di responsabilità da cose in custodia, risponde il condominio, in qualità di custode, per i danni occorsi ad una passante nell’area cortilizia, a seguito di una caduta accidentale all’interno di una buca; il concorso di colpa della danneggiata risiede nella considerazione delle buone condizioni di visibilità al momento del fatto (avvenuto di pomeriggio e in piena estate) e delle grosse dimensioni della buca.

Tribunale Savona, 03/07/2013

Caduta nella buca presente sul manto stradale

La responsabilità dell’ente proprietario della via pubblica, relativamente ai danni subiti dagli utenti della stessa a seguito della caduta nella buca presente sul manto stradale, va ascritta alla responsabilità delle cose in custodia secondo il dettato di cui all’art. 2051 c.c.

Sulla base di tale figura di responsabilità va decisa l’impunità dell’ente pubblico cui sia affidata la gestione della strada quando non vi sia la possibilità per lo stesso di esercitare su di essa quel potere di governo, denominato appunto custodia, e che si concretizza in tre aspetti fondamentali: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.

È onere del giudice, pertanto, accertare, in base agli elementi di fatto acquisiti in sede processuale, che la cosa nel cui ambito abbia avuto origine l’evento dannoso, rientri nella custodia dell’ente pubblico. Pertanto, ritenuta sussistente una sorta di responsabilità presunta dell’ente pubblico, l’onere probatorio gravante sul danneggiato si estrinseca nella prova dei presupposti anzidetti incombendo sell’ente pubblico, presunto responsabile, l’onere di dimostrare l’assenza di colpa e quindi l’imprevedibilità dell’evento.

Tribunale Benevento, 08/09/2010, n.1473

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