Alienazione dei beni ereditari: ultime sentenze.

Divieto di alienare il patrimonio ereditario contenuto entro limiti di tempo ragionevoli e sorretto da un apprezzabile interesse del testatore.

Indice:

1 Azione di riduzione e domanda di retratto

2 Divieto di alienazione dei beni ereditari imposto per testamento

3 Alienazione: l’autorizzazione giudiziaria

4 Alienazione dei beni ereditari: diritto dei creditori del defunto di soddisfarsi sul prezzo ricavato

5 Alienazione posta in essere dal coerede

6 Compimento di atti di straordinaria amministrazione

7 Alienazione di quota indivisa dell’unico cespite ereditario

8 L’alienazione dei beni ereditari del datore di lavoro defunto

9 Contenzioso tributario: il valore dei beni immobili ereditari alienati

10 L’alienazione delle quote dei beni appartenenti agli eredi beneficiati

11 Atti di trasferimento di beni.

Azione di riduzione e domanda di retratto

Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l’azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso.

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n.27160

Divieto di alienazione dei beni ereditari imposto per testamento

È valido il divieto di alienazione dei beni ereditari imposto per testamento, se il divieto stesso viene contenuto entro limiti di tempo ragionevoli e sorretto da un apprezzabile interesse del testatore, secondo la previsione dell’art. 1379 c.c., applicabile anche al negozio giuridico di ultime volontà.

Tribunale Palermo sez. II, 11/12/2013

Alienazione: l’autorizzazione giudiziaria

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stante l’obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell’interesse dei creditori e dei legatari, l’art. 493 c.c. non consente all’erede beneficiario la libera disponibilità dei beni dell’asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione.

Non rientra, peraltro, nell’ambito dell’alienazione, per la cui effettuazione l’erede deve munirsi dell’apposita autorizzazione giudiziaria, nell’osservanza delle forme prescritto dal codice di procedura civile, la demolizione di una autovettura caduta in successione, ma di nessun valore commerciale perché irrimediabilmente danneggiata da un incidente.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2013, n.24171

Alienazione dei beni ereditari: diritto dei creditori del defunto di soddisfarsi sul prezzo ricavato

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la vendita di un bene ereditario, ai sensi dell’art. 747 cod. proc. civ., ed il reinvestimento del denaro così ricavato, non rendono il bene stesso impignorabile da parte dei creditori del “de cuius”, i quali ben potranno, pertanto, sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene, ove l’erede, proponendo la relativa eccezione, faccia valere il beneficio.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 26/07/2012, n. 13206

Alienazione posta in essere dal coerede

I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c., in favore del coerede postulano che l’alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell’universum ius defuncti, e vanno pertanto esclusi quando, attraverso un’adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l’entità delle cose vendute), risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all’erede nella comunione ereditaria e che l’oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale.

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, n.9744

Compimento di atti di straordinaria amministrazione

L’autorizzazione giudiziale prevista dall’art. 493 c.c. per l’alienazione dei beni ereditari riguarda soltanto il compimento di atti di straordinaria amministrazione che possono incidere direttamente o indirettamente sul patrimonio ereditario. Pertanto, sono oggetto di autorizzazione la cessione delle quote sociali e la rinuncia ai diritti di opzione sull’acquisto delle quote sociali, in quanto costituente comunque un atto di disposizione patrimoniale, idoneo a ridurre la garanzia costituita dal patrimonio ereditario.

Tribunale Salerno sez. I, 01/06/2007

Alienazione di quota indivisa dell’unico cespite ereditario

I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c. in favore del coerede postulano un’adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l’entità delle cose vendute, il dato oggettivo, assumendo peraltro preponderante rilievo in caso di alienazione di quota indivisa dell’unico cespite ereditario (tale rimasto anche a seguito di divisione parziale dei beni ereditari), poiché in tal caso insorge una presunzione di alienazione della quota, intesa come porzione ideale dell’universum ius defuncti, sicché il coerede può esercitare il retratto successorio.

Cassazione civile sez. III, 09/01/2007, n.215

L’alienazione dei beni ereditari del datore di lavoro defunto

La verifica giudiziale del credito per trattamento di fine rapporto vantato dal lavoratore nei confronti dell’erede del datore di lavoro inadempiente, che ha accettato con beneficio di inventario, e il vano esperimento dell’esecuzione forzata sono presupposti indefettibili per l’intervento del fondo, che non può, in mancanza, indennizzare un credito rimasto insoddisfatto dall’alienazione dei beni ereditari del datore di lavoro defunto.

Tribunale Milano, 21/03/2001

Contenzioso tributario: il valore dei beni immobili ereditari alienati

In tema di contenzioso tributario, il coerede, cui non sia stata conferita procura generale o speciale da parte degli altri coeredi, non è legittimato ad impugnare anche in nome e per conto di costoro l’avviso di accertamento di maggior valore di beni immobili ereditari alienati insieme agli altri coeredi, non trovando applicazione in tal caso la disciplina della comunione ereditaria e/o della comunione e, in particolare, le regole relative alla rappresentanza in giudizio della comunione o degli altri comunisti da parte del singolo comunista, ma le regole speciali di cui all’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nella specie applicabile ratione temporis), il quale prevede che il ricorrente può agire davanti alla commissione tributaria personalmente o mediante procuratore generale o speciale e che la procura speciale può essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Sentenza, 21/11/2000, n. 15041

L’alienazione delle quote dei beni appartenenti agli eredi beneficiati

In caso di pluralità di eredi, di cui alcuni soltanto siano qualificabili come eredi beneficiati, la vendita dei cespiti, a fini liquidatori, non deve necessariamente avvenire per intero ed, in ogni caso, il giudice ha titolo ad autorizzare l’alienazione delle sole quote dei beni appartenenti agli eredi beneficiati, mentre gli eredi puri e semplici, che per l’opzione compiuta rispondono dei debiti ereditari con l’intero personale patrimonio, restano liberi di alienare o meno le quote dei beni oggetto del loro acquisto “mortis causa”.

Tribunale Salerno, 21/04/1999

Atti di trasferimento di beni

A norma dell’art. 100 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, per la tassabilità con l’imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze per il realizzo di beni relativi ad una impresa, sono presupposti necessari, da un lato, la qualificazione dei beni stessi come appartenenti all’impresa e, dall’altro, la natura di imprenditore commerciale del soggetto passivo del tributo; di conseguenza, non vanno assoggettati all’imposta di ricchezza mobile gli atti di trasferimento di beni già appartenenti ad una impresa, compiuti dagli eredi che non hanno mai continuato l’attività imprenditoriale del “de cuius”, in quanto tali atti non rappresentano cessione di beni nell’esercizio di una impresa ma solo mera alienazione di beni ereditari.

Comm. trib. centr. sez. IX, 02/10/1980, n.9012

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