Video sorveglianza spogliatoi e bagno.

L’installazione di un sistema di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali e un possibile controllo a distanza dei lavoratori.

Sei un lavoratore dipendente. Ti sei accorto che, all’interno degli spogliatoi e dei bagni, sono state installate delle telecamere. Ti chiedi se tale decisione aziendale sia legittima e cosa puoi fare per tutelare i tuoi diritti.

L’installazione di un circuito di telecamere è, sicuramente, uno strumento efficace per tutelare il proprio patrimonio ma determina anche la possibilità di riprendere delle persone fisiche e, dunque, di porre in essere un trattamento di dati personali. Inoltre, negli ambienti di lavoro, tali strumenti potrebbero essere utilizzati per controllare a distanza i lavoratori. Per questo lo Statuto dei Lavoratori prevede una apposita procedura autorizzativa.

Ma quando si applica tale disciplina? Riguarda anche la video sorveglianza spogliatoi e bagno? La risposta è affermativa se, in ogni caso, le telecamere possono riprendere incidentalmente il lavoratore. Ma andiamo per ordine.

Indice:

1 Videosorveglianza: le regole in ambito privacy

2 Videosorveglianza: le regole nei luoghi di lavoro

3 Video sorveglianza spogliatoi e bagno: quali regole?

Videosorveglianza: le regole in ambito privacy

Sono molte le famiglie che hanno deciso di installare un sistema di videosorveglianza per inquadrare la casa e le aree perimetrali e contrastare, in questo modo, il rischio di furti e di violazioni del proprio domicilio.

Tuttavia, se le telecamere inquadrano la parte esterna dell’abitazione, si pone l’esigenza di tutelare la riservatezza e i dati personali di coloro che, passando nel raggio visuale dello strumento, possono essere ripresi. L’immagine carpita dalla telecamera è, infatti, un dato personale e, come tale, deve essere trattato nel rispetto dei principi previsti dalla legge [1] e dal Regolamento Europeo in materia di privacy [2].

Ne consegue che occorre installare lo strumento in modo da ridurre al minimo la possibilità di riprendere delle persone fisiche ed attenersi alle regole fissate dal Garante della Privacy sulla cancellazione delle riprese [3].

Inoltre, se ad installare le telecamere è il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio e gli strumenti di ripresa inquadrano anche aree condominiali o di proprietà altrui, sarà necessario il consenso del condominio per l’installazione.

Videosorveglianza: le regole nei luoghi di lavoro

Un altro profilo da tenere in considerazione quando si decide di montare una rete di telecamere è la possibilità di riprendere i lavoratori. Questo problema si pone quando il circuito viene installato nei luoghi di lavoro ed è potenzialmente in grado di riprendere i prestatori di lavoro mentre sono di turno.

La legge [4] vieta ogni forma di controllo a distanza sulla prestazione lavorativa del dipendente da parte del datore di lavoro. È, tuttavia, consentito all’azienda il montaggio di un sistema di impianti audiovisivi se la finalità perseguita rientra tra le seguenti:

tutela del patrimonio aziendale;

sicurezza sul lavoro;

esigenze tecniche, organizzative e produttive.

In questo caso, se le telecamere possono, anche solo incidentalmente, riprendere i lavoratori è necessario, prima di procedere all’installazione:

ottenere l’autorizzazione sindacale con accordo aziendale da sottoscriversi con la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) o rappresentanza sindacale unitaria (Rsu);

oppure ricevere il nulla osta da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà redigere un’apposita informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali raccolti con il sistema di videosorveglianza. L’informativa deve essere sempre a disposizione dei lavoratori che possono consultarla in ogni momento.

Video sorveglianza spogliatoi e bagno: quali regole?

Le regole che abbiamo appena descritto con riferimento ai luoghi di lavoro si applicano anche se le telecamere vengono installate negli spogliatoi e nei bagni. Anche in questi luoghi, infatti, il lavoratore potrebbe essere ripreso e devono essere dunque rispettate le garanzie procedurali che abbiamo visto sopra e, in particolare, il datore di lavoro deve ottenere la previa autorizzazione sindacale o amministrativa.

Inoltre, l’installazione di un sistema di riprese in un’area caratterizzata da particolari esigenze di riservatezza deve essere valutata con molta attenzione.

In particolare, il trattamento dei dati personali che deriva da questo strumento potrebbe essere considerato illegittimo se il sistema non prevede alcuna limitazione dell’angolo di ripresa in un’area, invece, connotata da una particolare aspettativa di riservatezza.

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Note:

[1] D.lgs. 196/2003.

[2] Regolamento (UE) n. 679/2016.

[3] Garante Privacy, Provvedimento 8 aprile 2010.

[4] Art. 4, L. 300/1970.

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