Utilizzo investigativo dei dati del traffico telefonico: in quali casi il pubblico ministero può procedere all’acquisizione dei tabulati?

Per dimostrare la responsabilità penale di una persona indagata di un reato, la Procura può adoperare tutti gli strumenti di ricerca della prova che la legge mette a disposizione: testimonianze, filmati, documenti, fotografie, perizie tecniche. Tra gli strumenti più importanti che la giustizia può sfruttare per smascherare i colpevoli di crimini particolarmente gravi ci sono le intercettazioni e l’acquisizione dei tabulati telefonici. Con questo articolo ci occuperemo di questo specifico tema: vedremo cioè quando si possono avere i tabulati telefonici.

Si tratta ovviamente di una prerogativa delle forze dell’ordine le quali, solo al ricorrere di determinate condizioni, possono ottenere l’acquisizione dei tabulati. Secondo un recente decreto del giudice per le indagini preliminari di Roma, l’utilizzo investigativo dei dati del traffico telefonico è subordinato all’autorizzazione del giudice, non potendo il pubblico ministero disporne unilateralmente l’acquisizione. Insomma: a tutela della libertà e della riservatezza dei cittadini, i tabulati telefonici si possono acquisire soltanto al ricorrere di particolari condizioni. Vediamo quali.

Indice:

1 Tabulati telefonici: cosa sono?

2 Tabulati telefonici: quando si possono acquisire?

3 Intercettazioni: cosa sono?

4 Quando si può procedere alle intercettazioni?

5 Tabulati e intercettazioni: la nuova disciplina

Tabulati telefonici: cosa sono?

Prima di vedere quando si possono avere i tabulati telefonici, è bene spiegare brevemente cosa siano.

I tabulati sono documenti che contengono l’elenco di tutte le chiamate effettuate da un telefono in un certo intervallo di tempo (gli ultimi trenta giorni, gli ultimi sei mesi, ecc.).

I tabulati telefonici registrano tutte le chiamate in entrata e in uscita, oltre a data, ora e durata della conversazione.

Non è possibile ascoltare, invece, la conversazione intercorsa tra le parti, cioè le parole che gli interlocutori si sono scambiati: per fare ciò, sarebbe necessaria un’intercettazione vera e propria (di cui parleremo a breve).

Tabulati telefonici: quando si possono acquisire?

Nessun privato cittadino può ottenere i tabulati telefonici appartenenti a un’altra utenza; si tratterebbe di una grave violazione di legge. Solamente le forze dell’ordine, dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria, possono acquisire i tabulati telefonici.

Per la precisione, secondo un recente orientamento giurisprudenziale [1], durante le indagini preliminari è possibile ottenere i tabulati telefonici, ma solo per i reati per cui la legge consente anche le intercettazioni.

Ma non solo: l’acquisizione deve essere sempre subordinata al consenso del giudice, non potendo il pubblico ministero agire senza questa autorizzazione.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per l’ordinamento italiano il quale, fino a questo momento, non equiparava l’acquisizione dei tabulati alle intercettazioni telefoniche, essendo sufficiente, per ottenere i dati sul traffico, la semplice richiesta del pm all’ente che ne era in possesso.

Il cambio di rotta si deve a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [2], la quale ha stabilito che i tabulati telefonici di una persona indagata possono essere acquisiti dall’autorità giudiziaria solo in seguito a vaglio o autorizzazione di un’autorità indipendente o di un giudice terzo e imparziale.

A partire da oggi, dunque, per l’utilizzo investigativo dei dati del traffico telefonico non basterà più il solo ordine di acquisizione emanato dal pm, occorrendo invece l’autorizzazione del gip, il quale potrà accordarla solamente quando si procede per reati particolarmente gravi, quelli per i quali la legge consente l’impiego delle intercettazioni.

Intercettazioni: cosa sono?

Abbiamo appena detto che, a seguito del nuovissimo orientamento giurisprudenziale, si potrà procedere ad acquisire i tabulati telefonici solamente con le modalità e nei casi in cui si possono effettuare le intercettazioni degli indagati.

Per intercettazione si intende la captazione di una conversazione che avviene tra persone non presenti.

Le intercettazioni possono essere di tre tipi:

ambientale (o tra presenti), consistente nella ricezione di tutte le voci che provengono da un determinato luogo; classico esempio è quello della “cimice” inserita di nascosto in un’autovettura o posta sotto un tavolino: questa sarà in grado di far sentire a chi è in ascolto tutto ciò che verrà detto da chi si troverà in auto oppure nelle vicinanze del tavolo;

telefonica (o di comunicazioni), che consente di mettere sotto controllo un determinato apparecchio telefonico (fisso o mobile), in modo da poter ascoltare le chiamate ricevute ed effettuate da quell’apparecchio;

informatiche o telematiche, effettuate mediante l’impiego di particolari tecnologie che consentono di intercettare il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici [3].

Quando si può procedere alle intercettazioni?

La legge consente di intercettare qualcuno solamente nel caso in cui ricorrano gravi ipotesi di reato, tra le quali rientrano:

delitti non colposi e delitti contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

delitti concernenti droghe, armi e sostanze esplosive;

delitti di contrabbando;

reati di minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

pedopornografia;

stalking;

delitti commessi da associazioni per delinquere.

La legge dice che la richiesta delle intercettazioni deve provenire direttamente dal pubblico ministero, il quale chiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni necessarie. L’autorizzazione è concessa con decreto motivato soltanto se vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini [4].

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pm dispone l’intercettazione con decreto, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al gip; questi, entro quarantotto ore, deve decidere sulla convalida.

Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni, che non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, sempre in presenza dei requisiti di gravità indiziaria e di assoluta necessità della misura.

Tabulati e intercettazioni: la nuova disciplina

A seguito dell’orientamento giurisprudenziale avallato dalla Corte di Giustizia Ue e sposato anche dal Gip di Roma con la pronuncia sopra richiamata, in attesa di modifiche da parte del legislatore dovrà ritenersi che l’acquisizione di tabulati telefonici sarà legale solamente se il pm otterrà l’autorizzazione dal gip, al ricorrere di tutte le condizioni stabilite dalla legge per le intercettazioni, così come illustrato nel paragrafo precedente.

Note:

[1] Gip Roma, decreto del 25 aprile 2021.

[2] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C 746/18m, sent. del 2 marzo 2021.

[3] Art. 266-bis cod. proc. pen.

[4] Art. 267 cod. proc. pen..

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