Mutuo cointestato: che succede in caso di separazione.

Coppie sposate e coppie conviventi di fatto: chi paga le rate e chi si accolla il mutuo.

Nel caso in cui una coppia sposata o di conviventi stipuli un mutuo cointestato e decida successivamente di separarsi, è bene sapere chi dovrà versare le rate residue alla banca e quali saranno i rapporti futuri con l’istituto di credito, specie nel caso in cui si dovesse rispettare l’obbligo di pagamento.

La questione va risolta tenendo conto di un punto centrale: i rapporti con la banca viaggiano su un piano diverso ed autonomo rispetto ai rapporti tra le parti. Sicché, questi ultimi non sono suscettibili di modificare gli accordi presi, in precedenza, con l’istituto di credito in sede di stipula del contratto di finanziamento. Ma procediamo con ordine e vediamo, in caso di mutuo cointestato, che succede in caso di separazione.

Indice:

1 Dopo la separazione, a chi spetta pagare le rate del mutuo?

2 Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo cointestato?

3 Accollo del mutuo da parte di un solo soggetto

Dopo la separazione, a chi spetta pagare le rate del mutuo?

Con la separazione, è facoltà dei coniugi o dei partner regolare i reciproci obblighi economici e patrimoniali in via consensuale. Così, ad esempio, il marito potrebbe accettare di accollarsi il mutuo cointestato alla moglie in cambio di una riduzione dell’assegno di mantenimento o viceversa.

Nel caso in cui il mutuo gravi su un immobile cointestato, gli accordi tra i due cointestatari potrebbero prevedere anche la cessione della quota dell’uno in favore dell’altro: cessione che può avvenire a titolo di donazione, di compravendita o dietro rinuncia (totale o parziale) all’assegno di mantenimento.

Nel caso in cui i coniugi non trovino un accordo, la questione potrà essere rimessa al giudice. Quest’ultimo è chiamato a decidere solo della separazione delle coppie sposate e non anche di quelle di conviventi (la cui separazione avviene di fatto, senza la possibilità di un intervento del tribunale).

Il giudice potrebbe così stabilire che il mutuo venga accollato a carico del coniuge con il reddito più alto.

Il più delle volte, però, il giudice non pronuncia alcun provvedimento in merito all’accollo delle rate del mutuo, sicché queste restano a carico di entrambi i cointestatari.

Cosa succede se non si pagano le rate del mutuo cointestato?

A prescindere da chi si assume l’obbligo di pagare le rate del mutuo, il rapporto con la banca non viene inficiato o modificato dall’intervenuta separazione dei coniugi o dalla cessazione della convivenza della coppia di fatto.

Sicché, se il mutuo è cointestato, entrambi i soggetti firmatari continueranno ad essere debitori solidali verso la banca, a prescindere dagli accordi tra di essi stretti in via bonaria o dal provvedimento emesso dal giudice.

“Debitori solidali” significa che a ciascuno di loro il creditore può chiedere l’integrale pagamento nel caso in cui l’altro non adempia. In pratica, la banca può rivalersi su entrambi i cointestatari.

Tanto per fare un esempio, se marito e moglie si lasciano e, negli accordi di separazione, i due decidono che il mutuo cointestato resti a carico dell’uomo, in difetto di adempimento da parte di quest’ultimo la banca potrà rivalersi anche contro la donna.

Insomma, nonostante la separazione, i rapporti con la banca non mutano ed entrambi i cointestatari restano obbligati. La banca però, il più delle volte, si cautela accendendo un’ipoteca sull’immobile per il cui acquisto è stato chiesto un finanziamento. Sicché, nel caso in cui uno dei due cointestatari non paghi le rate, l’istituto di credito si tutela pignorando la casa ipotecata e mettendola all’asta, a prescindere da chi ne sia l’intestatario.

Accollo del mutuo da parte di un solo soggetto

Per liberare uno dei cointestatari del mutuo è necessario un accordo con la banca. Accordo che, di norma, viene concesso solo nel caso in cui il soggetto obbligato acquisti la proprietà dell’intero immobile eventualmente cointestato (con la conseguente ipoteca al 100% del bene). Così, ad esempio, se la casa è stata acquistata da due conviventi, i quali hanno cointestato tanto l’immobile quanto il relativo mutuo, è possibile che uno dei due ceda all’altro (gratuitamente o dietro corrispettivo) la propria quota in cambio dell’assunzione, da parte di questi, dell’intero residuo mutuo con la banca. Sarà quindi necessaria una riscrittura del contratto di mutuo che liberi il precedente cointestatario addossando l’intero obbligo sull’altro.

Se invece la banca non dovesse dare il proprio consenso alla modifica del contratto di mutuo, le parti possono operare in modo diverso, attraverso la cosiddetta surroga o portabilità del mutuo. In pratica, i cointestatari trasferiscono il mutuo in un nuovo istituto di credito, il quale paga il vecchio e si sostituisce nel diritto di credito di quest’ultimo, stipulando un nuovo contratto, questa volta con uno solo dei due ex cointestatari. La surrogazione non prevede alcun costo e permette non soltanto di variare il numero di mutuatari ma anche la rinegoziazione del finanziamento (tipologia di mutuo, tassi di interesse e durata).

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