Pannelli fotovoltaici e condominio: cosa c’è da sapere.

Rispetto del decoro architettonico e della sicurezza del fabbricato: autorizzazioni per l’impianto di risparmio energetico.

È scarsa la produzione giurisprudenziale in materia di installazione di pannelli fotovoltaici in condominio. La materia è regolamentata dall’articolo 1102 del Codice civile che non pone dubbi interpretativi: ciascun condomino può usare gli spazi comuni a patto che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. Quanto agli ulteriori vincoli, c’è il divieto di creare un pregiudizio alla stabilità dell’edificio e al decoro architettonico. A queste condizioni è possibile l’installazione di un impianto fotovoltaico in condominio senza dover prima chiedere autorizzazioni, se non quelle paesaggistiche in area sottoposta a vincoli.

Ci sono due sentenze particolarmente interessanti che vanno menzionate qui di seguito e che possono chiarire alcuni importanti aspetti in merito ai pannelli fotovoltaici in condominio.

Indice:

1 Impianto fotovoltaico e decoro architettonico

2 Installazione senza consenso dell’assemblea: condizioni

3 Violazione della destinazione d’uso.

Impianto fotovoltaico e decoro architettonico

Secondo il tribunale di Milano [1], anche i pannelli fotovoltaici installati sul lastrico solare (quando in uso esclusivo) devono rispettare il decoro architettonico dell’edificio ossia l’estetica del fabbricato.

A tal fine, non assume alcun rilievo il fatto che le opere siano sulla parte superiore del palazzo.

Anche se per la semplice installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare in uso esclusivo non è necessaria un’autorizzazione condominiale, l’opera non deve «pregiudicare il decoro estetico del condominio».

Nel caso di specie, dalle foto prodotte risultava che per la visibilità, per le dimensioni, per la consistenza e tipologia del manufatto, il traliccio e i pannelli si riflettono negativamente sullo stabile.

Installazione senza consenso dell’assemblea: condizioni

Ciascun condomino è libero di utilizzare il tetto o la terrazza condominiale per installare un impianto fotovoltaico senza necessità di previa autorizzazione dell’assemblea. Lo dice espressamente l’articolo 1122bis del Codice civile:

«È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato».

Solo se venga fornita la prova del fatto che la posa dei pannelli, ad opera del condomino, possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto. Lo stesso dicasi se lo spazio occupato sia talmente ampio da pregiudicare il pari diritto degli altri condomini di fare altrettanto (ragion per cui bisognerà valutare l’occupazione dell’area comune in relazione ai millesimi di cui è titolare il condomino interessato).

Ma in assenza di tali elementi ostativi, non si può impedire al singolo condomino di usare il tetto o il lastrico – pur senza autorizzazioni dell’assemblea – per installare l’impianto fotovoltaico.

 

Solo un regolamento di condominio, approvato all’unanimità, potrebbe stabilire diversamente e impedire un uso del genere dell’area comune. Invece, la delibera assembleare approvata a maggioranza non avrebbe alcun potere in merito.

Violazione della destinazione d’uso

Si è detto, in apertura, che uno dei vincoli per l’utilizzo delle aree condominiali per fini personali è quello di non alterare la destinazione d’uso dell’area stessa. Tale circostanza non ricorre però nel caso dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto o sul lastrico solare: questi ultimi, infatti, nonostante tale innovazione, continuano ad assolvere la naturale funzione di copertura senza alcun pregiudizio per il condominio o per l’edificio.

Note:

[1] Trib. Milano, sent. n. 1259/2021 del 9.02.2021.

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