Ritorno del figlio nella casa familiare e revoca dell’assegnazione: Cassazione.

Per il mantenimento dell’assegnazione della casa coniugale è necessario che sussista un collegamento stabile del figlio, seppur questi vada a vivere altrove.

Indice:

1 Ritorno settimanale del figlio maggiorenne non autosufficiente presso la casa assegnata al genitore collocatario e assegnazione della casa

2 Nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare

3 La madre perde la casa coniugale anche se la figlia maggiorenne, trasferitasi all’estero, torna spesso a casa sussistendo nel caso un rapporto di mera ospitalità

4 Casa coniugale, non viene meno la convivenza con il genitore per lo studente fuori sede che ritorna regolarmente dalla madre

5 Assegnazione casa coniugale e presenza sporadica del figlio

Ritorno settimanale del figlio maggiorenne non autosufficiente presso la casa assegnata al genitore collocatario e assegnazione della casa

Il ritorno settimanale del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente presso la casa familiare assegnata al genitore collocatario, ma non proprietario del bene, integra il requisito della coabitazione tra i due soggetti. Ciò giustifica il mantenimento dell’assegnazione dell’immobile stabilito in sede di separazione.

(Nella fattispecie, la Cassazione ha respinto il ricorso del padre divorziato contro il diritto del figlio a godere della casa familiare, affermando la effettiva coabitazione di questi con la madre).

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, n.23473

Nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

(Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell’assegnazione della casa coniugale basato sull’accertato rientro della figlia, iscritta all’università in altra città, nell’abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive).

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16134

La madre perde la casa coniugale anche se la figlia maggiorenne, trasferitasi all’estero, torna spesso a casa sussistendo nel caso un rapporto di mera ospitalità

La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità (nella specie, la madre aveva perso il diritto all’assegnazione della casa familiare anche se la figlia, trasferitasi all’estero, faceva ritorno a casa con frequenza).

Ai fini dell’assegnazione della casa familiare occorre la concreta dimostrazione del collegamento stabile della prole con l’abitazione del genitore, unitamente al criterio della prevalenza temporale del figlio, in relazione ad una determinata unità di tempo, coniugato con il ritorno frequente dello stesso presso tale abitazione, mantenendovi il proprio centro d’interessi. La sola circostanza per cui la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, si rechi frequentemente presso l’abitazione del genitore non esclude il trasferimento del centro delle proprie attività ed interessi, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2019, n.11844

Casa coniugale, non viene meno la convivenza con il genitore per lo studente fuori sede che ritorna regolarmente dalla madre

In tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, atteso che, la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile.

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017, n.14241

Assegnazione casa coniugale e presenza sporadica del figlio

In tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento infrasettimanale della casa familiare per cinque giorni lavorativi, ove determinato da ragioni di lavoro e di accudimento di un figlio minore, non è connotato dal carattere di stabilità che integra la condizione essenziale per la revoca dell’assegnazione della casa familiare.

(Nella specie, la madre, affidataria della figlia minore ed assegnataria della casa familiare, in ragione del lavoro svolto quale infermiera turnista in una struttura ospedaliera sita a notevole distanza dalla casa familiare, e delle necessità di accudimento della figlia minore, viveva per cinque giorni della settimana presso la casa dei propri genitori, sita in vicinanza del luogo di lavoro, i quali potevano assicurare tale accudimento, e tornava presso la casa familiare nei fine settimana, nei giorni festivi e nel periodo estivo).

Cassazione civile sez. I, 09/08/2012, n.14348

La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)

Cassazione civile sez. I, 22/03/2012, n.4555

Ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, in caso di pre-senza non costante del figlio, occorre dimostrare non la mera regolarità nel ritorno di quest’ultimo, ma anche la prevalenza temporale, in relazione alla prescelta unità di tempo, dell’effettiva presenza o la frequenza, con cadenza regolare, del ritorno, in rapporto alla stessa unità di tempo.

(Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza dei giudici di merito che avevano confermato l’assegnazione della casa familiare, nonostante il figlio lavorasse stabilmente in città distante da quella in cui quest’ultima era situata, senza accertare se e con quale frequenza il figlio stesso tornava effettivamente presso l’abitazione assegnata, alla luce delle sue condizioni di vita, della distanza tra le due città, dei periodi reali di permanenza nell’ambiente familiare originario).

Cassazione civile sez. I, 22/03/2012, n.4555

Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un’autonoma richiesta da parte di quest’ultimo, ad essere legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.

Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne – pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio.

Cassazione civile sez. I, 27/05/2005, n.11320

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