Immigrazione clandestina: ultime sentenze.

Servizio di accoglienza; protezione giuridica; procedimento per falso in autocertificazione; competenza territoriale per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; revoca del permesso di soggiorno; collaborazione alle indagini.

Indice:

1 Quando non può essere rilasciato il permesso di soggiorno?

2 Favoreggiamento all’immigrazione clandestina

3 Sospensione dell’esecuzione di pene detentive brevi

4 Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria

5 Ingresso dello straniero nel territorio finalizzato alla permanenza illegale

6 La contestazione dell’aggravante della transnazionalità

7 Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

8 Reato di immigrazione clandestina ed espulsione dello straniero

9 Immigrazione clandestina via mare

10 Sanzione penale pecuniaria

11 Falso in autocertificazione di convivenza

12 Allontanamento dello straniero

13 Mezzo usato per trasportare i migranti

14 Reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: competenza territoriale

15 Truffa e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

16 Aggravante della transnazionalità

17 L’attenuante della collaborazione alle indagini.

Quando non può essere rilasciato il permesso di soggiorno?

E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di uno straniero condannato per favoreggiamento della prostituzione; ed infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lg. n. 286 del 25 luglio 1998, non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione; non è necessario, in tal caso, un giudizio di valutazione della pericolosità sociale del soggetto, essendo tale valutazione effettuata in via presuntiva dallo stesso legislatore e l’effetto espulsivo che ne deriva si produce automaticamente.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 04/01/2021, n.1

Favoreggiamento all’immigrazione clandestina

Integra il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la condotta di chi, dietro corrispettivo in denaro, contragga matrimonio con un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea al fine di fargli conseguire un titolo per l’accesso o la permanenza nel territorio italiano, senza che rilevi in senso contrario la sopravvenuta pronuncia di divorzio, quand’anche antecedente all’effettivo ingresso dello straniero in Italia, avendo comunque questi ottenuto, sul presupposto del simulato matrimonio, il permesso di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.

Cassazione penale sez. I, 13/11/2020, n.2302

Sospensione dell’esecuzione di pene detentive brevi

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, censurato per violazione degli artt. 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui, inserendo all’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 richiamato dall’art. 656 comma 9, lett. a) c.p.p. il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non prevede una norma transitoria al fine di evitare l’applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena. La disposizione censurata può e deve essere interpretata in modo conforme a Costituzione.

Dal momento che essa nulla dispone circa la sua applicabilità alle condanne per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge stesso, il giudice a quo deve adottare, rispetto a tali reati, l’unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena di cui all’art. 25, comma 2, Cost., così come declinato nella sent. n. 32 del 2020, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che la regola secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione, e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato, deve soffrire un’eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato.

La disposizione censurata dovrà dunque trovare applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena prevista dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. (sent. n. 32 del 2020)

Corte Costituzionale, 31/07/2020, n.193

Nel caso di un reato che configuri l’immigrazione clandestina commesso antecedentemente all’entrata in vigore del Dl n. 7/2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015 n. 43, la pena può essere sospesa.

Ad affermarlo è la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3-bis, comma 1, del suddetto decreto. Tale norma modifica l’articolo 4-bis della legge n. 354/1975, richiamato dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, che nella sua nuova versione esclude anche per il reato di immigrazione clandestina la facoltà per il giudice di applicare di sospensione dell’ esecuzione della pena.

Corte Costituzionale, 31/07/2020, n.193

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell’art. 195, comma 4, c.p.p., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell’indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all’evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale.

(Fattispecie in tema di immigrazione clandestina in cui è stata ritenuta utilizzabile la dichiarazione del teste di polizia che si era limitato a riferire circa le informazioni raccolte nel corso delle indagini, a norma dell’art. 351 c.p.p., da tre migranti, successivamente sentiti ai sensi dell’art. 195, comma 2, c.p.p., in base alle quali l’imputato era stato identificato come conducente dell’imbarcazione rinvenuta in acque internazionali con a bordo circa ottanta migranti).

Cassazione penale sez. I, 25/02/2020, n.13734

Ingresso dello straniero nel territorio finalizzato alla permanenza illegale

È configurabile il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina con riferimento all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realtà, ad una permanenza illegale.

(Fattispecie relativa all’ingresso nello Stato con regolare visto turistico di diverse ragazze straniere che venivano successivamente avviate alla prostituzione).

Cassazione penale sez. I, 05/02/2020, n.15531

La contestazione dell’aggravante della transnazionalità

In tema di disciplina dell’immigrazione, è legittima la contestazione dell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 l. 16 marzo 2006, n. 146, in relazione al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, giacché quest’ultimo non ha necessariamente natura transazionale alla stregua dei requisiti di cui all’art. 3 della citata legge e, anche qualora in concreto manifesti siffatta natura, la stessa non assorbe il disvalore della predetta aggravante, per la configurabilità della quale è specificamente necessario che la commissione del reato sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato.

Cassazione penale sez. I, 12/09/2019, n.39570

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui all’art. 12, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta di chi compie atti finalizzati a procurare l’ingresso senza titolo in Italia di un minore straniero, quand’anche non accompagnato, in quanto l’impossibilità di ordinarne l’espulsione (salvo che ricorrano ragioni di ordine e sicurezza pubblici) non esclude la natura illegale del suo ingresso.

(In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una “abolitio criminis” a seguito dell’entrata in vigore della l. 7 aprile 2017, n. 47, in tema di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, che, pur essendo volta ad implementare il servizio di accoglienza e la protezione giuridica di tale categoria particolarmente vulnerabile, non ha intaccato il disvalore penale della condotta in questione).

Cassazione penale sez. I, 27/05/2019, n.28282

Reato di immigrazione clandestina ed espulsione dello straniero

In tema di disciplina penale dell’immigrazione clandestina, la previsione di cui all’art. 14, comma 5-septies, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta sentenza è dotata di una stabilità di effetti soltanto relativa, atteso che l’esercizio dell’azione penale è sempre rinnovabile ai sensi dell’art. 345 c.p.p. qualora lo straniero violi il divieto di reingresso nel territorio dello Stato).

Cassazione penale sez. I, 29/04/2019, n.25358

Immigrazione clandestina via mare

L’art. 512, comma 1, cod. proc. pen. trova applicazione anche quando risulti impossibile, per fatto non riconducibile alla parte processuale interessata, l’esame di persona chiamata a rendere dichiarazioni in sede di incidente probatorio.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini della prova dell’addebito mosso agli imputati di aver compiuto attività dirette a procurare l’immigrazione clandestina via mare di cittadini extracomunitari, le dichiarazioni predibattimentali di alcuni di questi, resisi irreperibili all’incidente probatorio fissato per la loro escussione, di cui il pubblico ministero aveva fatto richiesta venti giorni dopo lo sbarco, rilevando come la loro mancata comparizione costituisse, in prognosi postuma, un evento inatteso alla luce dei tempi celeri di convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri di accoglienza).

Cassazione penale sez. I, 05/04/2019, n.25356

Sanzione penale pecuniaria

In tema di disciplina penale dell’immigrazione clandestina, la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la direttiva del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice.

Cassazione penale sez. I, 20/02/2019, n.12130

Falso in autocertificazione di convivenza

Non vi è alcuna violazione di divieto del secondo giudizio ex art. 649 c.p.p., nel caso di sentenza di patteggiamento emessa in relazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina compiuto al fine di trarne profitto, e di procedimento per falso in autocertificazione con cui sia stata dichiarata falsamente la convivenza al fine di ottenere il permesso di soggiorno, perché, pur essendo stati detti reati compiuti nell’ambito di un disegno unitario, espressione di una unica comune intenzione e volizione, quale quella di lucrare del denaro simulando un matrimonio e una coabitazione inesistenti, ma funzionali al rilascio del permesso di soggiorno, hanno ad oggetto beni ed interessi tutelati differenti, come tali non sovrapponibili.

Tribunale Napoli sez. I, 02/11/2018, n.11438

Allontanamento dello straniero

In tema di immigrazione clandestina, nella motivazione del provvedimento con il quale il questore dispone l’allontanamento di uno straniero non si può pretendere che si esplicitino le ragioni concrete, spesso di difficile individuazione, per cui non sono stati trovati posti nella struttura di accoglienza più vicina, essendo al contrario sufficiente, per motivare il provvedimento, la attestazione del Questore in ordine alla impossibilità di inviare lo straniero presso il centro di accoglienza.

Cassazione penale sez. I, 07/05/2018, n.28259

Mezzo usato per trasportare i migranti

In tema di immigrazione clandestina, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti non determina la nullità del relativo provvedimento di sequestro preventivo nel caso in cui sia stato disposto il solo affidamento di detto mezzo al custode, atteso che l’art. 100, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dall’art. 12, comma 8, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 prevede la convocazione del terzo proprietario solo nell’ipotesi di affidamento del bene agli organi di polizia che ne abbiano fatto richiesta per l’impiego in attività di istituto.

Cassazione penale sez. I, 23/04/2018, n.56138

Reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: competenza territoriale

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, realizzato mediante invio telematico di falsa documentazione alla Prefettura al fine di ottenere il nulla osta all’ingresso dello straniero in Italia, deve aversi riguardo al luogo in cui detto invio è disposto e non a quello in cui la Prefettura stessa ha sede.

Cassazione penale sez. I, 07/02/2018, n.33708

Truffa e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

E’ legittima la revoca del permesso di soggiorno nel capo in cui lo straniero sia stato condannato per i reati di truffa e di favoreggiamento della immigrazione clandestina.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 29/12/2017, n.811

Aggravante della transnazionalità

In tema di disciplina dell’immigrazione, è legittima la contestazione dell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in relazione al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, giacché quest’ultimo non ha necessariamente natura transazionale alla stregua dei requisiti di cui all’art. 3 della citata legge e, anche qualora in concreto manifesti siffatta natura, la stessa non assorbe il disvalore della predetta aggravante, per la configurabilità della quale è specificamente necessario che la commissione del reato sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato.

Cassazione penale sez. I, 23/11/2017, n.57440

L’attenuante della collaborazione alle indagini

In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato.

Cassazione penale sez. I, 14/11/2017, n.2203

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