Fuga e omissione di soccorso dopo incidente: quando è reato?

Fuga e omissione di soccorso dopo incidente: quando è reato?

Sinistro: cosa deve fare chi ha causato un incidente? Omissione di soccorso stradale e violazione dell’obbligo di fermarsi: quali conseguenze?

Il Codice della strada non solo detta le regole da seguire per conducenti e pedoni che circolano su strade pubbliche, ma anche le sanzioni nel caso di comportamenti molto gravi, come ad esempio nell’ipotesi di sinistri in cui siano coinvolte persone. In casi del genere, il Codice non si limita a prevedere le classiche sanzioni amministrative (multa, sospensione o revoca della patente, ecc.) ma perfino sanzioni penali, cioè la detenzione. È ciò che accade con la fuga e l’omissione di soccorso dopo un incidente. Quando è reato?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [1], il reato di fuga dopo un investimento e quello di omissione di soccorso devono essere tenuti ben distinti e possono imputarsi entrambi allo stesso soggetto che ha causato un incidente e poi non si è fermato a prestare aiuto. Ciò perché, come vedremo, i delitti sono connotati da peculiarità diverse.

La fuga e l’omissione di soccorso in caso di incidente stradale, seppur condotte molto simili, non sono identiche. Vediamo dunque quando c’è reato di fuga e quando quello di omissione di soccorso dopo un incidente.

Indice:

1 Comportamento in caso di incidente: cosa dice la legge?

2 Obbligo di fermarsi in caso di incidente: sanzioni

3 Fuga in caso di incidente: quando è reato?

4 Omissione di soccorso: quando è reato?

5 Omissione soccorso: quando bisogna fermarsi?

6 Fuga e omissione di soccorso: differenze.

Comportamento in caso di incidente: cosa dice la legge?

Secondo la legge [2], l’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente alle persone danneggiate.

Le persone coinvolte in un incidente devono adottare ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione.

In pratica, la legge obbliga coloro che sono stati causa di un sinistro a fermarsi e aiutare le persone vittime dell’incidente.

Nel caso di sinistro con danni solamente ai veicoli, tutti i soggetti coinvolti (anche coloro che non hanno colpe) devono attivarsi per causare il minor ingombro possibile in strada, avendo cura però di non disperdere le eventuali prove di responsabilità.

Obbligo di fermarsi in caso di incidente: sanzioni

Chi viola l’obbligo di fermarsi nel caso di sinistro stradale incorre in una sanzione amministrativa o penale a seconda delle circostanze:

il responsabile del sinistro che non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 302 a 1.208 euro;

il responsabile del sinistro che non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Si tratta del cosiddetto reato di fuga in caso di incidente.

Fuga in caso di incidente: quando è reato?

Secondo la legge, è tenuto a fermarsi solamente l’autore del sinistro, o comunque il soggetto cui sia ricollegabile l’avvenuto incidente.

L’obbligo di fermarsi, dunque, scatta non soltanto per l’automobilista che causa un tamponamento o investe un pedone, ma per ogni utente della strada che sia stato la causa scatenante del sinistro.

Si pensi ad esempio al pedone che, attraversando un incrocio semaforico con il rosso, obblighi l’automobilista a una brusca manovra dalla quale derivi la collisione con un altro veicolo. In un caso del genere, il pedone che, attraversando con il rosso, non ha osservato le norme del Codice della strada, dovrà fermarsi e non fuggire via.

Omissione di soccorso: quando è reato?

Diverso dall’obbligo di fermarsi è quello di prestare assistenza alle persone coinvolte in un sinistro stradale.

Secondo la legge, chi non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

In cosa consiste l’obbligo di soccorso stradale? È chiaro che l’assistenza ai feriti di cui parla la legge non costringe l’autore dell’incidente a prestare un soccorso di tipo medico. In altre parole, non ci si può sostituire all’autorità sanitaria, magari assumendo, anche se in buona fede, iniziative inappropriate.

Salvo che non si tratti di semplici e intuitivi gesti (ad esempio, aprire la portiera a chi sia rimasto intrappolato all’interno, ecc.), l’assistenza di cui parla la legge deve limitarsi alla chiamata dei soccorsi sanitari o di altra autorità competente (polizia stradale, ecc.), attendendo l’arrivo delle autorità preposte.

Omissione soccorso: quando bisogna fermarsi?

Secondo la Corte di Cassazione [3], è sufficiente il dubbio di aver causato un sinistro per far scattare l’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite.

Ciò significa che è sufficiente che, in base alle modalità dell’incidente, l’agente possa rappresentarsi la possibilità o la probabilità che dallo stesso sia derivato un danno ad una persona e che la medesima necessiti di assistenza.

Quindi, l’automobilista che assiste a un sinistro e pensa (ma non ne ha la certezza) che egli ne sia stato causa, deve fermarsi e prestare assistenza, altrimenti scatta il reato di omissione di soccorso stradale.

Fuga e omissione di soccorso: differenze

Secondo la sentenza della Cassazione citata in apertura, i reati di fuga dopo un investimento e di omissione di soccorso stradale sono differenti e, pertanto, vanno tenuti ben distinti:

nell’ipotesi di fuga, per potersi dire integrato il reato è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone

per il reato di omissione di assistenza, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato in effettive lesioni dell’integrità fisica. In altre parole, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone.

Anche gli scopi dei due reati sono diversi: la fuga dopo l’incidente infatti mira a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro e la ricostruzione del fatto, mentre l’omissione di soccorso stradale ha la finalità di garantire che le persone ferite vengano aiutate.

Note:

[1] Cass., sent. n. 14648 del 20 aprile 2021.

[2] Art. 189 cod. str.

[3] Cass., sent. n. 27241 del primo ottobre 2020.

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