Uccisione cane: ultime sentenze.

Leggi le ultime sentenze su: reato di maltrattamento di animali; uccisione del cane; stato di necessità; configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui.

Indice:

1 Uccisione di cane ritenuto responsabile della morte di un altro animale

2 Uccisione di un cane in fuga dal pollaio

3 Configurabilità dello stato di necessità

4 Situazione di pericolo

5 Quando è escluso il requisito della necessità?

6 Danno esistenziale subìto dal padrone del cane

7 Uccisione e danneggiamento di animali altrui

8 Aggressione e uccisione di un pastore tedesco

9 Uccisione di un cane

10 Uccisione di un cane ad opera di altro cane

11 Atti di crudeltà verso gli animali.

Uccisione di cane ritenuto responsabile della morte di un altro animale

In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l’assenza dell’attualità del pericolo, in quanto l’imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).

Cassazione penale sez. V, 04/02/2020, n.8449

Uccisione di un cane in fuga dal pollaio

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile

(Fattispecie in cui la S.C ha escluso ricorresse la condizione di necessità nell’uccisione da parte dell’imputato di un cane, essendo l’animale già in fuga dal pollaio ove aveva catturato, dopo averne ucciso altre, una gallina che serrava tra i denti).

Cassazione penale sez. III, 26/04/2018, n.49672

Configurabilità dello stato di necessità

Nel concetto di necessità che esclude la punibilità del delitto di cui all’art. 544 bis c.p. è compreso lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., e ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (nella specie, l’imputato, aveva colpito e ucciso un cane dopo che l’animale aveva aggredito il cane di proprietà dell’imputato).

Cassazione penale sez. III, 29/10/2015, n.50329

È configurabile la scriminante dello stato di necessità nel caso in cui il proprietario di un cane di piccola taglia uccida un altro cane per difendere il proprio animale dall’aggressione. A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di un uomo condannato dai giudici di merito per il reato di uccisione di animali delineato dall’art. 544 bis c.p. per aver aggredito e ucciso un alano, condotto senza guinzaglio né museruola, che aveva aggredito e morso il suo cane alla coda procurandogli due piccole ferite. Per la Corte, nel concetto di necessità è ricompresa ogni “situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile”.

Cassazione penale sez. III, 29/10/2015, n.50329

Situazione di pericolo

La situazione di “necessità” che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile.

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto non necessitata l’uccisione di un pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane, di proprietà dell’imputato, già aggredito poco prima, e per la moglie dell’imputato, intervenuta sul posto).

Cassazione penale sez. II, 11/11/2010, n.43722

Quando è escluso il requisito della necessità?

Nel concetto di “necessità” che, ai sensi dell’art. 638 c.p., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile.

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva escluso il requisito della necessità in un caso in cui l’agente era stato chiamato a rispondere del reato per aver ucciso due cani di grossa taglia i quali avevano ripetutamente aggredito un gregge di proprietà dello stesso agente ed erano riusciti a fuggire dopo che quest’ultimo, per evitare ulteriori aggressioni, li aveva catturati).

Cassazione penale sez. II, 15/02/2006, n.8820

Danno esistenziale subìto dal padrone del cane

Il dolore per l’uccisione imputabile ad altrui negligenza, del proprio cagnolino (nella specie, sbranato da altro cane), non essendo ipotizzabile un reato nel fatto causativo del danno, non può trovare risarcimento sotto il profilo del danno morale o biologico, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e tuttavia l’interruzione della relazione affettiva con l’animale ucciso può avere rilevanza sul piano della tutela aquiliana – come danno esistenziale – ove sia in concreto allegato e provato un peggioramento della qualità della vita (nella specie, pur ammessa in linea di principio la ipotizzabilità d’un “danno esistenziale” subito dal padrone del cane, si è escluso che fosse stata allegata e provata l’oggettiva emergenza d’un danno che andasse al di là del patema d’animo, ossia del danno morale, subito per la perdita).

 

Tribunale Roma, 17/04/2002

Uccisione e danneggiamento di animali altrui

L’oggetto specifico della tutela penale della norma di cui all’art. 638 c.p., delitto per il quale viene comunque richiesto il dolo della consapevolezza di agire senza necessità, deve principalmente individuarsi nell’interesse alla tutela del patrimonio zootecnico e della proprietà degli animali.

Con l’inciso “senza necessità” si è inteso introdurre una specifica causa di non punibilità che si riterrà operativa ogniqualvolta, in presenza di un conflitto di interessi, la prevalenza dell’interesse del danneggiatore sia più conforme alle esigenze sociali.

Pertanto, nel concetto di necessità quale assunto dall’art. 638 c.p. è compreso non solo lo stato di necessità vero e proprio, previsto come esimente dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritiene altrimenti inevitabile.

(Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna della Corte d’appello di Milano nei confronti di una guardia venatoria che, dopo aver esploso un primo colpo di fucile senza colpirlo, aveva ucciso un cane pastore tedesco che si avventava minacciosamente verso di lui).

Cassazione penale sez. II, 27/06/2001

Aggressione e uccisione di un pastore tedesco

Nel concetto di “necessità” che, ai sensi dell’art. 638 c.p., esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall’art. 54 dello stesso codice, ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile.

(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell’ipotesi di uccisione di un cane pastore tedesco, che, introdottosi in un pollaio, aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e, quindi, aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo).

Cassazione penale sez. II, 28/10/1997, n.1963

Uccisione di un cane

La circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. è compatibile con il reato di maltrattamento di animali in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, la “futilità”, che indica la sproporzione tra l’azione compiuta ed il motivo, per il quale si è agito, o la finalità, che si mirava a conseguire.

(Nella specie la Corte ha ritenuto la configurabilità dell’aggravante, poiché il motivo, che aveva indotto l’imputato ad uccidere un cane, era stato quello di evitare che la bestia potesse eventualmente morire in una cavità della sua abitazione con tutte le ovvie conseguenze; finalità realizzabile mediante opportuno allontanamento dell’animale).

Cassazione penale sez. III, 05/11/1993

Uccisione di un cane ad opera di altro cane

La norma contenuta nell’art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) non punisce l’uccisione di animali, ma l’incrudelimento e le torture non necessarie usate verso di essi, e quindi, in caso di morte, la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche, in modo che ne scaturisca offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali e ripugnanza per gli atti compiuti.

(Nella specie è stato ritenuto non sussistente la violazione dell’interesse protetto dalla norma, in quanto si trattava di uccisione di un cane ad opera di altro cane sfuggito all’attenzione di chi lo custodiva, fatto tipico di responsabilità civile ex art. 2052 c.c., che prevede espressamente il danno cagionato dall’animale custodito dal proprietario o smarrito).

Cassazione penale sez. II, 21/03/1987

Atti di crudeltà verso gli animali

La ragione della incriminazione, di cui all’art. 727 c.p., va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà verso gli animali destano nella comunità dei consociati. Tali atti contrastano con la gentilezza dei costumi e, se tollerati, costituirebbero una scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze. (Nella specie trattavasi di uccisione di un cane randagio in luogo pubblico a mezzo di colpi di fucile).

Cassazione penale sez. III, 24/09/1982

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