Sinistro stradale: a chi chiedere il risarcimento?

Indennizzo diretto: cos’è e come funziona? Responsabile civile: chi è? Azione diretta: chi bisogna chiamare in causa per ottenere il risarcimento?

Quando si è coinvolti in un incedente stradale occorre attivarsi immediatamente per ottenere il risarcimento del danno. Poiché la legge obbliga tutti i veicoli che circolano su strada a dotarsi di copertura assicurativa, il danneggiato potrà ottenere quanto gli spetta direttamente dalla propria compagnia assicurativa (indennizzo diretto) ovvero da quella del danneggiante (azione diretta). Quando la procedura non fila liscia, nel senso che non si riesce a trovare un accordo, allora occorre adire le vie legali e citare in giudizio i responsabili. Con questo articolo vedremo a chi chiedere il risarcimento nel caso di sinistro stradale.

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione [1], anche quando si agisce contro l’assicurazione del danneggiante per ottenere il risarcimento del danno occorre citare in giudizio anche il responsabile civile, cioè il proprietario della vettura che ha causato l’incidente. In altre parole, secondo i giudici, non è sufficiente citare in giudizio la compagnia assicurativa: bisogna necessariamente chiedere anche l’intervento dell’assicurato, cioè del titolare del mezzo che è stato causa del sinistro. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come chiedere il risarcimento per un sinistro stradale.

Indice:

1 Assicurazione auto: cos’è e come funziona?

2 Risarcimento diretto: cosa dice la legge?

2.1 Risarcimento diretto: quando si applica?

3 Azione diretta del danneggiato: cos’è?

4 Responsabile civile: chi è?

5 Incidente stradale: a chi chiedere il risarcimento?

Assicurazione auto: cos’è e come funziona?

La legge [2] impone a tutti i proprietari di veicoli a motore che circolano su strada di assicurarsi per i danni derivanti dalla circolazione di suddetti mezzi.

Si tratta di una particolare specie di assicurazione contro i danni, definita assicurazione della responsabilità civile [3]. La sua funzione non è quella di risarcire il danno patito dall’assicurato, bensì quello di pagare in sostituzione del danneggiante (nei limiti di un massimale).

La polizza Rc auto (acronimo di responsabilità civile auto) è dunque il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando usate l’auto.

Quindi, nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli il danneggiante non paga direttamente il danneggiato, sostituito in ciò dalla propria assicurazione.

In determinati casi, il danneggiato potrà avvalersi del risarcimento diretto, ottenendo il pagamento direttamente dalla propria assicurazione la quale, poi, si rivarrà su quella del danneggiante [4]. Approfondiamo meglio questo aspetto.

Risarcimento diretto: cosa dice la legge?

Secondo il codice delle assicurazioni private, in caso di sinistro tra due veicoli a motore dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla loro impresa di assicurazione.

In pratica, il risarcimento diretto consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria assicurazione per ottenere il risarcimento del danno.

Fino a qualche anno fa, invece, il conducente che aveva patito un danno (alla vettura e/o fisico) dalla condotta illecita altrui doveva fare richiesta all’assicurazione del danneggiante affinché venisse ristorato: si tratta di quella che, ancora oggi, viene definita procedura ordinaria di risarcimento (o azione diretta).

Il risarcimento diretto abbrevia i tempi della pratica, in quanto è il cliente danneggiato a doversi rivolgere direttamente alla sua compagnia assicurativa, la quale, fatti i dovuti accertamenti, dovrà provvedere a risarcirgli il danno. Dopodiché, l’impresa potrà rivalersi sull’assicurazione del danneggiante, chiedendo il rimborso di quanto pagato.

Risarcimento diretto: quando si applica?

La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente.

Il risarcimento diretto si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché non superi il 9% di invalidità permanente.

La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, cioè da un fattore indipendente dalle parti: si pensi alla collisione tra autovetture cagionata da una tromba d’aria).

Il risarcimento diretto non si applica nemmeno nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti più veicoli

In sintesi, quindi, il risarcimento diretto opera quando:

il sinistro ha coinvolto solamente due veicoli a motore identificati, assicurati  ed immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;

i danni fisici riportati dal conducente non superano il nove per cento di invalidità permanente;

i danni ai terzi trasportati abbiano presentato lesioni gravi, anche superiori al nove per cento, purché il pregiudizio non sia imputabile al caso fortuito.

Azione diretta del danneggiato: cos’è?

In tutti i casi in cui non è possibile avvalersi della procedura di risarcimento diretto, il danneggiato potrà proporre azione diretta nei confronti dell’assicurazione del danneggiante.

Secondo la legge [5], il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

Si pensi all’ipotesi del tamponamento a catena: non potendosi applicare il risarcimento diretto nei confronti della propria assicurazione, il danneggiato potrà agire nei riguardi dell’assicurazione del danneggiante.

Responsabile civile: chi è?

Nell’ambito dei sinistri stradali e delle relative procedura di risarcimento, per responsabile civile si intende il danneggiante, cioè il proprietario dell’auto che ha causato il sinistro.

Come vedremo nel prossimo paragrafo, il danneggiante deve necessariamente essere chiamato in causa insieme alla sua compagnia assicuratrice, pena la nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario.

Incidente stradale: a chi chiedere il risarcimento?

Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione, deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno.

Tanto stabilisce la legge e tanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione richiamata in apertura. Secondo la Suprema Corte, sono nulle le sentenze se non è stato convenuto in giudizio il responsabile civile nell’ambito dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione.

Il danneggiante è infatti litisconsorte necessario per consentire all’assicurazione di opporgli l’accertamento di responsabilità: la compagnia ha a disposizione l’azione di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo in quanto soggetto del rapporto assicurativo.

Affinché la sentenza sia emessa in modo utile il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i legittimati passivi (ad esempio anche il comproprietario del veicolo danneggiante). Il principio vale per tutte le ipotesi di azione diretta disciplinata dal codice delle assicurazioni, compresa quindi quella per i danni al trasportato.

Insomma: quando si agisce contro l’assicurazione del veicolo che ha causato il danno, bisogna necessariamente citare in giudizio anche il responsabile civile, cioè il proprietario della vettura e titolare della copertura rc auto.

Note:

[1] Cass., sent. n. 53 del 7 gennaio 2021.

[2]  L. n. 990/1969 del 24.12.1969 (ora art. 122 del d. lgs n. 209/2005 del 07.09.2005, Codice delle assicurazioni private).

[3] Art. 1917 cod. civ.

[4] Art. 149. D. lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

[5] Art. 144. D. lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

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