Messa alla prova: quando si estingue il reato?

Come evitare la condanna penale accettando di svolgere attività di volontariato.

Sei in discoteca per festeggiare il compleanno del tuo migliore amico. Ad un certo punto, un ragazzo si avvicina al vostro gruppo e fa un apprezzamento poco carino nei confronti di una tua amica. Il suo fidanzato reagisce tirandogli un pugno in faccia e, nel giro di un attimo, rimani coinvolto in una rissa. Il titolare del locale chiama la polizia, la quale identifica subito tutti i soggetti coinvolti. Adesso, hai paura di subire conseguenze penali.

In questo articolo faremo il punto della situazione sulla messa alla prova: quando si estingue il reato? Devi sapere che, per alcuni delitti, l’imputato ha la possibilità di richiedere al giudice di sospendere il processo per partecipare ad una sorta di programma riabilitativo il cui buon esito comporta il proscioglimento da ogni accusa. Tuttavia, detta “strategia” può essere adottata solamente a determinate condizioni. Qualora l’imputato non rispetti la procedura oppure la verifica finale sia negativa, il processo andrà avanti con il rischio di ottenere una condanna. L’argomento ti interessa? Allora non perdere altro tempo e leggi attentamente quello che sto per dirti.

Indice:

1 Cosa vuol dire messa alla prova?

2 Messa alla prova: per quali reati?

3 Messa alla prova: quando richiederla?

4 Messa alla prova: quando si estingue il reato?

5 Come richiedere la messa alla prova?

Cosa vuol dire messa alla prova?

Con la messa alla prova l’imputato (o l’indagato) chiede al giudice di sospendere il processo per svolgere lavori di pubblica utilità al fine di evitare una condanna penale. Tale modalità alternativa di definizione del giudizio tende a favorire il reinserimento del reo nella società pur conservando una funzione punitiva.

Messa alla prova: per quali reati?

La sospensione del processo penale con messa alla prova può essere richiesta per i reati:

puniti con la reclusione non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

puniti con la sola pena pecuniaria: cioè quelli che prevedono come sanzione il pagamento di una somma di denaro;

per i quali il legislatore ha introdotto la citazione diretta a giudizio: pensa, ad esempio, al reato di ricettazione.

Messa alla prova: quando richiederla?

L’istanza di messa alla prova può essere presentata solo in determinati momenti dell’iter giudiziario; in particolare:

durante le indagini preliminari: in tal caso, il pubblico ministero deve fornire il suo consenso, altrimenti l’istanza non sarà accolta;

in udienza preliminare fino alle conclusioni rassegnate dalle parti;

nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato;

con l’opposizione in caso di decreto penale di condanna.

Messa alla prova: quando si estingue il reato?

Durante la sospensione del processo per messa alla prova, l’imputato deve svolgere dei lavori socialmente utili (senza percepire alcun compenso) secondo le modalità indicate nel programma e per il tempo stabilito dal giudice. Se l’imputato è impedito, ad esempio per un infortunio, deve darne comunicazione all’ente ospitante e consegnare tutta la documentazione (come, ad esempio, il certificato medico). In tal caso, l’attività lavorativa, d’intesa fra le parti, potrà essere svolta in un momento successivo nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova.

Naturalmente, durante l’esecuzione vengono effettuati dei controlli con una certa cadenza (solitamente, ogni 3 mesi) al fine di verificare il corretto andamento del programma e la condotta tenuta dall’imputato.

Alla fine, verrà redatta una relazione (dall’ufficio di esecuzione penale esterna) in cui sarà illustrato lo svolgimento della messa alla prova che, in caso di esito positivo, determinerà l’estinzione del reato e quindi il proscioglimento dell’imputato. Restano comunque applicabili le sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.

Se, invece, l’imputato non rispetta il programma, commette reati durante la sospensione del processo oppure la verifica finale è negativa, il processo andrà avanti per poi terminare, a seconda dei casi, con una sentenza di assoluzione o di condanna.

Come richiedere la messa alla prova?

La richiesta di messa alla prova va presentata personalmente oppure tramite un procuratore speciale e deve contenere in particolare:

il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’Uepe (Uffici di Esecuzione Penale Esterna);

l’attività lavorativa svolta dall’imputato;

la struttura o l’ente riconosciuto dal tribunale dove svolgere il programma di trattamento.

Il giudice decide se accogliere o rigettare l’istanza dopo aver sentito le parti ed aver valutato attentamente la gravità del reato commesso, la capacità a delinquere dell’imputato e che non ci siano altre condizioni di proscioglimento.

Attenzione: la misura della messa alla prova può essere concessa solo una volta e sospende il processo e la prescrizione del reato per un periodo massimo di dodici mesi (per reati puniti con la sola pena pecuniaria) o di ventiquattro mesi (per reati puniti con la reclusione, sola, congiunta oppure alternativa alla pena pecuniaria).

Come già detto, se l’imputato non si attiene al programma di trattamento oppure commette altri reati durante il periodo di messa alla prova, la sospensione del processo sarà revocata.

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